Lorenza Carlassare -smallNon è facile parlare di riforme senza essere ripetitivi, da troppo tempo ne discutiamo. Tuttavia è ancora utile ribadire le osservazioni critiche: il testo della legge costituzionale non è definitivamente stabilito e ai gravi punti di disaccordo ne corrispondono altri non meno essenziali sui quali l’accordo è sicuro. L’esigenza di modificare l’assetto del bicameralismo è generalmente condivisa, come pure l’idea di superare il bicameralismo paritario lasciando alla sola Camera i poteri politici – in primo luogo il potere di dare la fiducia al governo e di revocarla –, attribuendo al nuovo Senato la rappresentanza delle autonomie territoriali.

Già qui la compattezza s’incrina: come va costruito un Senato destinato a rappresentare al centro il punto di vista delle autonomie? Deve essere espressione dei cittadini o dei loro governi?

La risposta del testo governativo è netta, così come quella dei suoi sostenitori: il popolo delle Regioni non c’entra, il Senato rappresenta le ‘istituzioni’ territoriali, ed è questa in primo luogo la giustificazione della scelta di far eleggere i senatori dalle istituzioni regionali anziché dal popolo di ciascuna Regione. Una scelta comunque bizzarra per le modalità di tale elezione: i consiglieri regionali si eleggono fra di loro e così tutto resta all’interno di ciascun Consiglio, all’interno dell’attuale classe politica, con la sola aggiunta di qualche sindaco. Una complicazione, questa, per gli estensori del Progetto, ma inevitabile. Era difficile ignorare i Comuni considerato il loro antico radicamento nel Paese. Ma ancor più difficile sembra pensare che i Sindaci, come del resto i Consiglieri regionali, possano svolgere un doppio ruolo trovando il tempo per continuare ad esercitare seriamente le loro vecchie funzioni e quelle di senatore insieme.

Un’altra questione incerta riguarda le funzioni da attribuire al Senato, anche perché la composizione dovrebbe essere in relazione alla natura delle funzioni ad esso attribuite: in una democrazia, esercitare le più alte funzioni costituzionali è consentito soltanto a chi sia dotato di legittimazione popolare. Nel testo governativo, invece, un Senato così malamente costruito partecipa addirittura alla funzione legislativa del più alto livello, la revisione della Costituzione, con i medesimi poteri della Camera elettiva, ed è chiamato pure ad eleggere due giudici della Corte costituzionale acquisendo così un potere ben più incisivo di quello del Senato attuale. Oggi, infatti, cinque dei quindici giudici costituzionali sono eletti dal Parlamento in seduta comune, all’interno del quale il minor numero dei senatori rispetto a quello dei deputati significa un loro minor peso. La riforma invece attribuisce l’elezione di tre giudici alla Camera (dove i deputati sono più di seicento) e di due giudici al nuovo Senato composto da sole cento persone. Il divario di potere tra le due Camere – e tra i loro componenti – è tanto evidente quanto ingiustificato: solo se il nuovo Senato fosse concepito quale organo di garanzia (com’era secondo alcune proposte) un simile potere potrebbe trovare giustificazione, ma è evidente che nella composizione stabilita dal progetto governativo è del tutto impensabile considerare i Senatori una ‘garanzia’. Il ruolo decisivo delle segreterie dei partiti sulla loro elezione (sostanzialmente una nomina) di certo non lo consente e la funzione loro attribuita non può che apparire un espediente per mettere le mani in modo indiretto sulla Corte costituzionale. Vale a dire sulla composizione dell’organo che ha l’alto compito di garantire il rispetto della nostra Carta! Due giudici, a disposizione dei politici, possono spostare i delicati equilibri della Corte.

In verità si tratta di una norma che la Camera aveva giustamente eliminato in un momento di lucida coscienza, in questi giorni ricomparsa al Senato come il terzo degli emendamenti proposti dal Governo per trovare l’accordo con la minoranza Pd. E questa, inspiegabilmente, ne sembra soddisfatta. È augurabile che una competenza dalle implicazioni tanto pericolose sparisca di nuovo quando il testo tornerà alla Camera.

Il nodo politico di fondo – la rappresentatività democratica del parlamento se non addirittura la sorte del ‘popolo sovrano’ – emerge più chiaro guardando al complesso delle riforme, in particolare guardando la riforma del Senato e la nuova legge elettorale insieme. Una legge approvata con forzature procedimentali evidenti e senza un reale confronto, che distorce la volontà degli elettori attraverso l’attribuzione di un ingente premio, e così alterando l’esito del voto, può consentire ad una minoranza esigua di impadronirsi di tutte le istituzioni, comprese quelle di garanzia. Parlo di una minoranza esigua perché la soglia del 40% richiesta per ottenere il premio è solo un ingannevole schermo; se nessun partito la raggiunge, non avviene come disponeva la ‘legge truffa’ del 1953, che nessuna ‘coalizione’ (altra essenziale differenza) goda del premio e ciascuno abbia i seggi corrispondenti ai voti ottenuti. Con la legge attuale i due partiti più votati partecipano comunque al ballottaggio, qualunque percentuale abbiano raggiunto; uno dei due necessariamente supererà l’altro ottenendo il premio in seggi e il dominio su tutti, pur avendo un consenso elettorale bassissimo.

Senza una soglia per partecipare al ballottaggio e senza possibilità di coalizzarsi, un solo partito prende tutto in nome della stabilità, della governabilità, della velocità del ‘decidere’: ma la stabilità prodotta artificialmente da meccanismi elettorali creati per tacitare il dissenso e nascondere le fratture sociali serve solo a portarci fuori dalla democrazia costituzionale. Si annullano le voci, non le fratture, mentre è il divario tra le persone e tra le fasce sociali a mettere a rischio la stabilità del sistema politico; ed è questo divario che si dovrebbe colmare, come la Costituzione esige, attraverso la ‘solidarietà’ se si vuole una stabilità che non sia fittizia.

Tirando le somme: i cittadini non eleggono più il Senato; nell’elezione della Camera la loro volontà viene distorta ed ha scarsissimo peso; nelle Province abolite, che in realtà sopravvivono, abolito è solo il Consiglio provinciale, vale a dire l’organo elettivo!

Dal processo riformatore in corso il popolo esce privo di voce, esce sconfitta la democrazia: nulla “giustifica la sostituzione della definizione di democrazia come governo del popolo con una definizione dalla quale il popolo, come potere attivo, sia eliminato o sia mantenuto soltanto come fattore passivo in quanto è richiesta da parte sua l’approvazione di un leader, comunque espressa”. Sono parole di Hans Kelsen, grande giurista democratico del secolo scorso. Da poco le ho ricordate in altra sede; mi sembra di doverle, ancora una volta, ricordare.

Lorenza Carlassare, Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università di Padova