Protesta contro il Decreto sicurezza (Imagoeconomica, Andrea Di Biagio)

Sulla repressione del dissenso, sulla colpevolizzazione della marginalità, sul carattere autoritario e carcerocentrico del disegno di legge, divenuto poi decreto legge, c.d. “sicurezza”, molte e aspre sono state le critiche espresse quasi unanimemente da giuristi, magistrati, avvocati, professori universitari, in particolare sui profili di incostituzionalità del testo di legge. Sebbene in un primo tempo sia stato quasi ignorato, sempre più nel dibattito politico si è avuta la consapevolezza della gravità del primo comma dell’articolo 31 che prevede un potenziamento dell’attività dei Servizi segreti. Questo scritto propone alcune riflessioni sulla gravità dell’ampliamento del numero dei reati per i quali, se autorizzati, gli agenti dei Servizi segreti sono esenti da responsabilità penali, in particolare per quanto riguarda la organizzazione e direzione di associazioni terroristiche e la fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. Si tratta di un ulteriore attacco al sistema democratico.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di giuramento del nuovi assunti nel Sistema di informazione e sicurezza, alla sua destra Alfredo Mantovano, Autorità delegata ai Servizi di informazione e sicurezza (Imagoeconomica, via governo)

Ritengo opportuno anche se potrebbe appesantire le argomentazioni di natura politica, offrire a chi legge alcune informazioni per così dire tecniche sui Servizi segreti.

I Servizi segreti, tecnicamente “Servizi di informazione per la sicurezza” sono disciplinati dalla legge 3 agosto 2007 , n. 124. Tale servizio è formato dall’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna. Entrambe le Agenzie fanno capo al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis. L’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza compete al presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarla soltanto a un ministro senza portafoglio o a un sottosegretario di Stato. Nell’attuale governo la presidente Meloni ha delegato il sottosegretario Mantovano, anche egli di FdI.

(Imagoeconomica, Carlo Carino by Ai Mid)

Se si può ritenere plausibile che in via eccezionale gli agenti dei Servizi di sicurezza per svolgere il loro compito, che è essenzialmente quello di raccogliere ed elaborare informazioni finalizzate alla tutela della sicurezza, interna ed esterna, della Repubblica, talvolta debbano commettere reati non gravi, è tuttavia doveroso e necessario, per evitare abusi, arbitri. devianze, impunità, depistaggi, che tali illecite condotte siano rigorosamente previste e disciplinate.

Sotto tale profilo sono molto importanti gli artt. 17 e 18 della legge n. 124/2007. Va preliminarmente evidenziato che le condotte previste dalla legge come reato debbono essere motivatamente autorizzate per iscritto dal presidente del Consiglio, o dall’Autorità delegata, e l’autorizzazione può essere data solo se le condotte delittuose siano indispensabili per le finalità legittime dei Servizi segreti.

(Imagoeconomica, Carlo Carino Carino, by Ai Mid)

L’acquisizione di informazioni a fini di tutela della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento è un compito delicato e importante che non può tuttavia considerarsi preminente e assoluto ma va bilanciato con altri valori di rango costituzionale. Peraltro, non è così lineare e chiaro il fondamento costituzionale della funzione dei servizi segreti che alcuni giuristi ancorano all’art. 52 (difesa della Patria) e altri all’art. 54 (fedeltà alla Repubblica) della Costituzione. Del resto, la “segretezza” insita nei Servizi di informazione mal si concilia oggettivamente con le esigenze di trasparenza e controllabilità del potere tipiche del moderno costituzionalismo. Ed è proprio per questo che la disciplina dei Servizi segreti deve essere essenziale, chiara, senza ambiguità e i poteri ben procedimentalizzati, ristretti al minimo rispettando la proporzione tra i pericoli da fronteggiare da una parte e i diritti da sacrificare dall’altra.

I giuristi sono inoltre divisi nel ritenere se l’esigenza di sicurezza, diffusamente percepita in tempi di terrorismo internazionale, abbia o no un fondamento costituzionale, se possa considerarsi un diritto soggettivo del cittadino, se sia un valore superprimario che secondo alcuni non si presterebbe ad alcun bilanciamento.

Le garanzie funzionali a tutela degli agenti vs le garanzie a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche

Manifestazione contro il decreto sicurezza (Imagoeconomica, Andrea Panegrossi)

L’art. 17 della legge disciplina le cosiddette “garanzie funzionali” a tutela degli agenti dei servizi le cui condotte costituenti reato, se autorizzate per iscritto dal Presidente del Consiglio, li esonera da responsabilità costituendo una causa di giustificazione che esclude il reato stesso. A fronte di tale dirompente “impunità”, la citata legge n. 124 prescrive, a garanzia delle istituzioni democratiche e dei diritti dei cittadini, che : 1) non possono essere autorizzate condotte delittuose dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone; 2) i reati eventualmente autorizzati non possono essere commessi nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo; 3) l’autorizzazione del Presidente del Consiglio deve avere carattere eccezionale perché può essere data solo quando le condotte costituenti reato: a) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili; b) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; c) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi. Non può essere invocata alcuna causa di giustificazione qualora l’agente segreto commetta reati particolarmente gravi tra cui l’attentato contro organi costituzionali, contro l’amministrazione della giustizia, contro i diritti politici del cittadino.

(Imagoeconomica, Sergio Oliverio)

Nella originaria formulazione della legge 124 del 2007 potevano essere autorizzate le condotte che integrassero gli estremi del reato di cui all’art. 270 bis, secondo comma c.p. (partecipazione a una associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e 416-bis, primo comma, c.p. (partecipazione a una associazione di tipo mafioso).

Il senatore Roberto Scarpinato, M5S (Imagoeconomica, Andrea Panegrossi)

Dunque, l’autorizzazione era limitata a due soli reati e in riferimento alla partecipazione. In sostanza queste due ipotesi erano motivate dalla necessità di esonerare dalla responsabilità penale l’agente segreto infiltrato nelle predette associazioni al fine di raccogliere informazioni utili per sventare attentati e prevenire reati molto gravi. Successivamente, in relazione a emergenze prevalentemente terroristiche di stampo internazionale, l’art. 17 è stato integrato ampliando il numero dei reati autorizzabili e quindi scriminabili che in quanto tali esonerano l’agente da responsabilità penali (per esempio, tra i tanti, partecipazione a associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, arruolamento con finalità di terrorismo). Come ha evidenziato il senatore Scarpinato l’aumento dei poteri dei servizi di informazione è avvenuto “con la tecnica dello ‘sgocciolamento legislativo’ disseminandoli nel tempo in varie leggi, spesso riguardanti altre materie, senza una visione organica di insieme”.

L’articolo 31 del decreto-legge “sicurezza” modifica l’articolo 17 della legge n. 124 mettendo a regime (quindi rendendo stabili) tutti quei reati che erano autorizzabili (fino al 30 giugno 2025) in via provvisoria: di tale stabilizzazione, però, non è stata fornita alcuna spiegazione. Considerando l’ampiezza e la gravità dei reati a cui sono state estese in permanenza le garanzie funzionali, e quindi l’esenzione da responsabilità, due righe di spiegazione sarebbero state più che doverose.

La bandiera dello Stato Islamico

L’aspetto allarmante e pericoloso per la democrazia dell’art. 31 non è solo la stabilizzazione dei numerosi reati che sono stati ritenuti scriminabili, ma l’aggiunta di tre reati di estrema gravità: articoli 270 bis primo comma c.p. 270 quinques 3 e 435 c.p.. L’art. 270 bis c.p. riguarda le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico e punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia” dette organizzazione. La scriminante introdotta dal decreto legge “sicurezza” non attiene a tutte le condotte, ma alla direzione e organizzazione e rimangono quindi non autorizzabili le condotte relative alla promozione, costituzione e finanziamento. Altro nuovo reato per il quale l’agente segreto non è passibile di incriminazione è la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali o di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose (art. 270 quinques 3). Inoltre, l’agente segreto, sempre che sia stato debitamente autorizzato, è scriminato qualora fabbrichi o detenga materiale esplodente (art. 435 c.p.)

Dinamite

In estrema sintesi, anche se, per usare un eufemismo, si è increduli dinanzi a una norma così pericolosamente dirompente e permissiva, l’agente segreto può essere autorizzato: a organizzare e dirigere associazioni terroristiche e a fabbricare e detenere materia esplodenti. Come ha rilevato l’ufficio del massimario della Corte di Cassazione “l’estensione a ulteriori reati in materia di terrorismo delle garanzie funzionali rappresenta l’intervento più significativo e, per certi aspetti, più controverso delle modifiche apportate dal d.l. sicurezza in tema di attività di informazione per la sicurezza, sebbene non sia stato debitamente “attenzionato” né dalla prima dottrina e neppure dagli auditi”. Il massimario della Cassazione per correttezza istituzionale si è limitato a definire l’articolo “controverso” ma all’evidenza si tratta di una norma connotata da estrema gravità e pericolosità per l’assetto democratico della Repubblica, l’equilibrio e l’indipendenza dei suoi organi costituzionali, l’autonomia e indipendenza della magistratura, la compressione dei diritti e delle libertà dei cittadini. È vero, comunque, che in un primo periodo a detta norma, quasi mimetizzata nel disegno di legge c.d. sicurezza, non è stata data dai giuristi, dai politici progressisti e dai media la dovuta attenzione.

Invero, però, tra i primi a segnalare la gravità e l’anomalia di tale normativa di potenziamento dei servizi di informazione sono stati i familiari delle vittime di mafia e terrorismo che dopo aver ricordato che “la storia, anche quella giudiziaria, ci segnala la presenza di uomini degli apparati di polizia o di sicurezza in pressoché tutte le stragi che hanno insanguinato l’Italia” hanno evidenziato che “la licenza criminale ai servizi disegnata con l’articolo 31 del ddl sicurezza fa strame di ogni più elementare principio democratico. Agli apparati viene nella sostanza fornita, per legge, facoltà di delinquere (anche con diritto di vita e di morte su ogni cittadino?), con l’unica limitazione che ne sia informato il capo del governo”.

L’onorevole Laura Boldrini alla Camera il giorno delle celebrazioni del 25 Aprile indossa il foulard dell’Anpi (Imagoeconomica, Paola Onofri)

Va comunque rilevato che tutti i partiti di opposizione al governo Meloni durante la discussione del disegno di legge sulla sicurezza, e poi su quella del decreto legge, hanno criticato con toni più o meno accesi l’”inspiegabile” potenziamento dei Servizi segreti con una norma tanto cara al governo Meloni quanto pericolosa per l’assetto democratico. L’onorevole Boldrini, intervenendo alla Camera, ha rilevato come l’art. 31 ampliando, per gli agenti dei servizi segreti, i reati non punibili di fatto legalizza un “terrorismo di Stato”. Anche il senatore Renzi ha contestato duramente l’ampliamento dei poteri dei Servizi: “State dicendo che se i servizi segreti vogliono compiere un colpo di stato stanno rispettando la legge, e non c’è nessuno che si muova. Avete scelto di mettere i servizi segreti nelle condizioni di dirigere associazioni terroristiche, ma siete impazziti?”… “Nel paese della P2, di Gladio e di Piazza Fontana, noi per la prima volta nella storia repubblicana diamo ai servizi segreti la possibilità di guidare organizzazioni terroristiche”.

Il senatore Scarpinato ha dichiarato che “chi conosce la storia di questo Paese sa che alcune delle condotte delittuose alle quali si vogliono estendere le garanzie funzionali, sono le stesse che esponenti dei Servizi hanno posto in essere in passato per gestire la strategia della tensione e per depistare le indagini sulle stragi. È noto che negli organi di vertice di alcune organizzazioni dell’estrema destra che hanno compiuto le stragi vi erano inseriti uomini collegati ai Servizi, e che vertici dei servizi, come è stato accertato con sentenze definitive, si sono resi responsabili di gravissimi depistaggi”.

Il Presidente Sergio Mattarella riceve il dvd “I ragazzi delle scorte” (Imagoeconomica)

Un dato certo e incontrovertibile è che la storia della Repubblica è costellata da uomini dei Servizi segreti infedeli e collusi con la criminalità terroristica neofascista per alimentare la strategia della tensione. Come hanno rilevato i familiari delle vittime di mafia e terrorismo uomini degli apparati di polizia o di sicurezza sono stati presenti “in pressoché tutte le stragi che hanno insanguinato l’Italia (o nei depistaggi che ne sono stati il séguito), a partire da Portella della Ginestra e a seguire tutte le altre, Peteano, Brescia piazza della Loggia, Milano piazza Fontana, Bologna stazione centrale, Italicus, Rapido 904, Capaci, Palermo via d’Amelio, Bologna Pilastro, Firenze via dei Georgofili, Roma basilica san Giovanni e basilica san Giorgio al Velabro, Milano via Palestro”.

I resti del Rapido 904 dopo l’attentato del 23 dicembre 1984. La strage causò la morte di 16 persone (inclusi tre bambini) e il ferimento di quasi 300 persone (archivio fotografico Anpi nazionale)

Va ricordato che i Servizi segreti sono stati più volte riformati nel corso della storia repubblicana e quasi sempre a seguito di trame eversive con il coinvolgimento dei Servizi stessi. In un articolo sui Servizi segreti la “Rete degli archivi per non dimenticare” evidenzia come sia fuorviante e riduttivo la formula “servizi segreti deviati” poiché “la condotta depistante dei servizi segreti, in numerosi frangenti indubbiamente “deviante” rispetto ai principi costituzionali, è stata tuttavia sistematica, non occasionale, e appare improntata alle necessità (reali o presunte) dell’anticomunismo in tempi di Guerra fredda e ai dettami della cosiddetta guerra non ortodossa, ai quali avevano aderito anche i servizi italiani. Le condotte depistanti e omissive, insomma, rappresentano un tratto costante, non una deviazione occasionale, dei servizi, avallata, se non direttamente compiuta, da figure di vertice, che erano peraltro di nomina politica”.

Il governo, e la sua maggioranza sono stati impermeabili a ogni critica. Riguardo nello specifico all’art. 31 il sottosegretario Mantovano avrebbe affermato: «Alcune informazioni di rilevanza operativa e destinate a una ristretta cerchia di persone sono acquisibili solo da chi, in qualità di partecipe al sodalizio, riesce a guadagnare la fiducia dei sodali e dei promotori progredendo nel ruolo, sino a rivestire incarichi di tipo direttivo e organizzativo all’interno della consorteria eversivo terroristica oggetto dell’attività».

Il generale dei carabinieri in congedo Mario Mori (Imagoeconomica, Mario Di Biagio)

Secondo il generale Mori (intervista rilasciata al quotidiano il Foglio), già comandante del Ros dei Carabinieri e direttore del Sisde, l’essenza dell’attività dei Servizi segreti sarebbe la seguente: Prendiamo il più importante latitante al mondo fino a qualche anno fa: Osama Bin Laden. Il sogno di un agente di polizia giudiziaria, di un carabiniere o di un poliziotto è arrestare Bin Laden. Il sogno di un agente dei servizi, sia esso italiano o americano, è far diventare Bin Laden una propria fonte. La differenza è tutta qui”… “Perché in questo modo sviluppi ulteriormente l’attività di intelligence. Addirittura entri nel campo avverso e puoi capire completamente l’organizzazione e la strategia del tuo nemico, perché hai uno dei massimi esponenti che ti fa da fonte” .

Le due argomentazioni sono invero contraddittorie: per l’uno si possono avere informazioni importanti solo con un agente infiltrato ad alti livelli nella catena di comando; per l’altro è invece importante avere una fonte, estranea ai Servizi, nel gruppo dirigente dell’associazione.

La pericolosità dell’articolo 31

Notte fra il 3 e il 4 agosto del 1974: una bomba esplode sul treno Italicus presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Dodici morti e una cinquantina di feriti. È la “strategia della tensione”, uno stragismo col doppio marchio dei neofascisti e di agenti di servizi segreti di vari Paesi, Italia compresa

L’art. 31 è una norma estremamente pericolosa del tutto estranea all’impianto costituzionale, al bilanciamento tra i poteri dello Stato, ai valori e principi costituzionale di libertà e democrazia, al ripudio di ogni forma di potere autoreferenziale e autoritario in danno dei diritti fondamentali delle persone: non si ampliano le garanzie funzionali includendovi reati gravissimi, tanto più che la storia dei Servizi segreti è costellata da pesanti ombre e gravi opacità per responsabilità, anche di alti vertici, dirette o indirette, per depistaggi e collegamenti con la destra eversiva stragista.

Peraltro, sotto altro profilo è una norma che rende difficile e pericoloso il lavoro anche dei più fedeli agenti segreti. A titolo di esempio, come può un agente dirigere una associazione terroristica e al contempo, come prescrive l’articolo 17 comma 2, non mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone?

E se per un semplice partecipante alla associazione è agevole ritirarsi, come può un dirigente e organizzatore “sganciarsi” da una azione, che può anche essere di estrema gravità come un attentato o una stragi che il sodalizio criminoso nei suoi più alti vertici ha deciso di realizzare subito o di anticipare rispetto a quanto programmato?

E se si tratta di una associazione terroristica internazionale, poniamo di matrice jihadista, sarà necessario (per ragioni connesse alla lingua, ai costumi, all’osservanza religiosa, ecc) ricorrere a una persona esterna che (ultimo comma dell’art. 17) dovrà agire in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione che per quanto diligenti e solerti saranno in balia del soggetto esterno che potrebbe anche riferire male, parzialmente, in modo reticente e persino mendacemente.

In sostanza, l’agente segreto per ragioni impreviste, disguidi, equivoci, contrattempi, potrebbe non essere più in grado di padroneggiare o controllare la situazione che gli sfuggirebbe di mano evolvendo in esiti tragici. L’agente sarebbe passibile di pesanti incriminazioni per il coinvolgimento che, dato il ruolo direttivo, comunque vi è stato. A meno che non si pensi di vanificare eventuali indagini giudiziarie opponendo il segreto di Stato come sovente è accaduto nella storia dei Servizi segreti.

Manifestazione di studenti contro il Decreto sicurezza (Imagoeconomica, Andrea Di Biagio)

Il riconoscimento della funzione dei Servizi di informazione è tuttavia subordinato alla puntuale definizione degli strumenti operativi e a meccanismi di controllo che fungano da garanzia della correttezza e lealtà di tali Servizi. La legge n. 124 ha istituito il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) che ha il compito di verificare “in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni”. Ma mentre i poteri dei Servizi sono aumentati nel tempo e ora consentono agli agenti la commissione di reati di estrema gravità, i poteri del Copasir sono rimasti immutati e non più adeguati all’evoluzione dell’assetto dei Servizi di informazione. Ha dichiarato il senatore Scarpinato: “Quello che è successo dal 2007 ad oggi è che mentre i poteri di controllo del Copasir sono sostanzialmente rimasti uguali, nel tempo sono state emesse una serie di leggi nuove che hanno enormemente potenziato i poteri operativi dei Servizi segreti”.

(Imagoeconomica, Marco Cremonesi)

Peraltro, la reiterata richiesta delle opposizioni di stralciare l’art. 31 rinviando il tutto a una organica riforma dei Servizi è stata tenacemente e ostinatamente rifiutata dal governo e dalla sua maggioranza. Evidentemente, anche l’ampliamento dei poteri dei Servizi rientra nel disegno verticistico e autoritario del governo Meloni: ridurre il Parlamento a mero e obbediente esecutore della politica governativa, riformare la magistratura vanificando sempre più il potere di indagine, aumentare i poteri del Presidente del Consiglio, reprimere il dissenso imprimendo al diritto penale una torsione autoritaria e carcerocentrica e, appunto, aumentare a dismisura, ciò destando allarme e preoccupazione,  i poteri di un apparato statale che per definizione agisce nella segretezza e con notevole autonomia operativa.

 Francesco Spaccasassi, già magistrato