
Le misure di sicurezza del fascismo furono uno degli strumenti centrali di controllo della società italiana, per reprimere il dissenso politico, limitare le libertà individuali e imporre un regime di polizia.
L’ambiguità e la duplice natura delle misure di sicurezza
In via pregiudiziale, è necessario distinguere tra pene e misure di sicurezza perché mentre le pene presuppongono un fatto colpevole, hanno funzione retributiva e preventiva generale, sono determinate nella durata, il presupposto fondamentale per le misure di sicurezza non è la colpevolezza, bensì una pretesa pericolosità sociale affermata arbitrariamente da organi del potere esecutivo, intesa come la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati. Non hanno lo scopo di punire il colpevole per il fatto commesso, bensì di prevenire la commissione di futuri reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Questa differenza strutturale rende evidente l’estrema delicatezza delle misure di sicurezza sotto il profilo dello stato di diritto in quanto se alle misure di sicurezza si attribuisce, come fece il fascismo, una mera natura amministrativa, perché ritenute strumenti di difesa sociale prive di finalità punitive in pratica la loro applicazione prescinde dal controllo del giudice e dal diritto ad impugnare i provvedimenti. Non vi è dubbio che le misure di sicurezza in quanto restrittive della libertà personale abbiano natura penalistica, pur distinte dalla pena in quanto incidono pesantemente sui diritti fondamentali, in primis la libertà personale. Di conseguenza, l’applicazione delle misure di sicurezza affidata ad organi di polizia costituisce una palese violazione della separazione dei poteri dove il potere esecutivo invade arbitrariamente la sfera del potere giudiziario. In proposito, nella Relazione al Re sul nuovo Codice Penale (di seguito anche C.P.) del ’30 il Guardasigilli Alfredo Rocco ha cura di sottolineare come il carattere che contraddistingue le misure di sicurezza disciplinate dal C.P. da quelle regolate nella legge di sicurezza pubblica è dato dal fatto che mentre le prime sono di competenza della stessa Autorità giudiziaria penale, le altre rientrano invece nella competenza propria delle Autorità amministrative e precisamente delle Autorità di pubblica sicurezza. Per il giurista del Regime è fondamentale che le misure di sicurezza di competenza dell’Autorità amministrativa, e quindi del potere esecutivo, possano essere utilizzate “in quei casi in cui la pena sarebbe per sé medesima insufficiente strumento di difesa sociale […] esse debbono servire laddove la pena si appalesa strumento addirittura inidoneo di difesa dello Stato contro la delinquenza […] e nella lotta contro quei fatti che, pur non essendo reati preveduti dalla legge penale, costituiscono tuttavia gravi indizi di pericolo sociale delle persone di coloro che li commettono” [1].

Alfredo Rocco spiega ancora che “mentre le misure ordinarie di polizia sono mezzi di prevenzione generale non dei reati soltanto, ma di ogni e qualunque fatto illecito, […] le misure di sicurezza del Codice penale sono invece soltanto mezzi di prevenzione criminale, vale a dire di prevenzione dei reati, senza tuttavia naturalmente distinguere se il reato sia posto o meno in opera da persone imputabili e responsabili” [2]. A questo aggiunge che “le misure ordinarie di polizia si distinguono dalle misure di sicurezza del Codice penale perché, mentre quelle in nessun necessario rapporto si trovano con le sanzioni penali propriamente dette, le altre sono, invece, misure o accessorie o surrogatorie delle pene e come tali strettamente connesse con la materia non soltanto dei reati, ma altresì delle pene per. essi stabilite dalla legge penale [3].
Nella Relazione al Re Alfredo Rocco nell’affrontare il tema delle misure di sicurezza ha ben chiaro che le maggiori garanzie dei cittadini e la maggiore tutela della loro libertà individuale davanti al giudice ordinario, in quanto riconosce “la maggiore ponderatezza, obiettività ed imparzialità che presenta l’applicazione giudiziale delle misure di sicurezza giudiziali sia per la natura dell’organo che le applica, sia per l’indole del procedimento che conduce alla loro applicazione” [4]. A questo fine, è importante ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che le misure di sicurezza devono rispettare il principio di legalità ex art. 25 Cost., la tutela della libertà personale ex art. 13 Cost., la necessità di una verifica periodica della pericolosità [5]. Le misure di sicurezza possono trasformarsi in strumenti di controllo indefinito e il soggetto che le subisce senza la presenza del giudice terzo e l’esercizio del diritto di difesa diventa ostaggio-vittima del potere esecutivo.
Il fascismo e l’uso repressivo delle misure di sicurezza
Queste premesse sono necessarie per analizzare la struttura poliziesca del nuovo Stato autoritario e poliziesco creato dal fascismo dove le misure di sicurezza del T.U.P.S. R.D. (Testo unico pubblica sicurezza regio decreto) n.1848 del 06.11.26 del C.P. e del T.U.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 rappresentano un grave vulnus alla separazione dei poteri. Pensate come strumenti di repressione politica, mascherate da tutela dell’ordine pubblico per prevenire reati comuni in realtà attribuiscono al potere esecutivo compiti e funzioni del potere giurisdizionale per reprimere soggetti ritenuti “pericolosi” per il regime anche in assenza di un reato accertato.

In proposito, ancora nella Relazione al Re il Guardasigilli Alfredo Rocco osserva che la difesa preventiva contro la criminalità, si dirige sia contro le cause generali (sociali, economiche e politiche) della criminalità, complessivamente considerata come la somma dei reati che si commettono in una determinata società in un determinato momento storico, sia contro le cause particolari, cioè individuali, del reato. Il Guardasigilli spiega “Non è compito di un Codice penale l’organizzazione dei mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause generali della criminalità complessivamente considerata e la organizzazione dei mezzi di difesa preventiva contro le cause particolari o individuali dei reati singolarmente considerati” [6]. Di conseguenza, ritiene necessario applicare “mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause individuali dei reati consistenti in provvedimenti amministrativi di polizia sostanzialmente non diversi da quelli disciplinati dalla legge di pubblica sicurezza, i quali formano oggetto del legislatore penale [7]. Per questa ragione, ritiene che le misure di sicurezza proprie del C.P. abbiano caratteri comuni con i provvedimenti ordinari di polizia perché sono anch’esse mezzi preventivi e non repressivi dei reati, cioè mezzi di lotta contro le cause, sia pur soltanto individuali, dei reati, non già contro gli effetti dannosi o pericolosi dei reati medesimi. Osserva tuttavia che vi è qualcosa che le differenzia dalle ordinarie misure di polizia regolate nella legge di pubblica sicurezza, e cioè che “mentre le misure di sicurezza di polizia soccorrono ante factum, priusquam peccatum est, ossia prima che un reato sia commesso, le misure di sicurezza giurisdizionali soccorrono invece post factum, postquam peccatum est, e quindi dopo il reato avvenuto” [8]. Da questa premessa giunge alla conclusione che la Riforma altera la divisione dei poteri e l’invasione dell’esecutivo in settori che la dottrina riserva al giurisdizionale perché “le misure ordinarie di polizia sono misure preventive nel doppio senso che esse intervengono prima che un reato sia avvenuto e tendono ad impedirlo, agendo sulle cause individuali del reato stesso, le misure di sicurezza del codice penale sono invece misure preventive soltanto nel senso che esse tendono a prevenire i reati agendo sempre sulle cause individuali e particolari di essi, ma intervengono soltanto dopo che un reato è avvenuto e quindi sono mezzi, piuttosto che di prevenzione di reati non ancora commessi, di prevenzione di nuovi reati e perciò di difesa contro il pericolo della recidiva, della abitualità e professionalità criminose” [9].
Tecnicamente le misure di sicurezza del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza) erano decise da organi del potere esecutivo e cioè da Autorità amministrative e politiche di competenza del Ministero dell’Interno, prefetti e polizia e non da giudici indipendenti, sulla base della presunta pericolosità politica dell’individuo. Le commissioni per il confino erano meri organi amministrativi controllati gerarchicamente dal potere esecutivo. presieduti dal prefetto e composti da autorità di polizia e dal un rappresentante del Partito nazionale fascista (PNF), decidevano senza contraddittorio, né difesa, ma sulla base della presunta pericolosità politica del soggetto. Sostanzialmente erano strumenti repressivi del potere esecutivo utilizzati per eliminare preventivamente il dissenso politico di oppositori al Regime senza alcuna garanzia per l’imputato. Il nuovo T.U.P.S. R.D. n.1848 del 06.11.26, in palese violazione della separazione dei poteri, concesse ampi poteri discrezionali alla polizia per sorvegliare individui sospetti, limitarne la libertà, imporre ammonizioni e diffide.
Dopo le Leggi fascistissime del 1925–26 che smantellarono lo stato liberale con lo scioglimento dei partiti politici, la censura della stampa, la repressione di scioperi e opposizione e l’istituzione del Tribunale Speciale, il C.P. Rocco nel 1930 introdusse le misure di sicurezza come strumenti autonomi dalla pena, applicabili anche senza colpa accertata sulla base della presunta pericolosità sociale decisa non da un giudice terzo, ma da organi del governo. In proposito, Alfredo Rocco precisa che per mezzo di tali misure la difesa sociale contro il delitto allarga i suoi limiti tradizionali, divenendo non difesa repressiva soltanto, sia penale sia civile, ma altresì difesa preventiva contro il delitto, e come tale talvolta più efficace della stessa difesa repressiva penale, rappresentando piuttosto che “la terapia, la profilassi e l’igiene sociale contro il delitto”[10]. Le principali misure di sicurezza erano il confino di polizia, la deportazione interna verso località isolate come Ventotene, Ustica, Lipari, deciso dal Ministero dell’Interno, senza processo per reprimere qualsiasi dissenso politico. La sorveglianza speciale e l’ammonizione comportavano l’obbligo di firma presso la polizia, limitazioni agli spostamenti e il controllo costante della vita quotidiana. La procedura di applicazione delle misure di sicurezza prevedeva la segnalazione da parte della polizia o degli informatori o le delazioni; la valutazione politica, non giuridica, della “pericolosità”, la decisione amministrativa, non giudiziaria; l’applicazione immediata, senza difesa. Il principio dello Stato di diritto era sostituito dalla logica della sicurezza del regime. In tutto il procedimento è paradossale l’assenza di un processo equo, l’arbitrio dell’autorità, la punizione preventiva, la centralità dell’ideologia fascista.
Ai prefetti, rappresentanti del governo sul territorio, spettavano le seguenti competenze: le misure di sicurezza, raccoglievano segnalazioni su soggetti “pericolosi”, l’applicazione materialmente dei provvedimenti. Agivano in piena subordinazione al regime. La polizia politica (OVRA) sorvegliava cittadini e oppositori, funzionari pubblici, compilava dossier personali, proponeva l’applicazione di misure di sicurezza. Il semplice sospetto era sufficiente per essere inviati al confino. Le Commissioni provinciali per il confino ai sensi degli Artt. 186 e 168 operavano a livello locale ed erano composte da: prefetto (presidente della commissione); questore; comandante provinciale dei Carabinieri; un ufficiale superiore della M.V.S.N. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) come segretario. Tutti erano nominati o controllati dal governo centrale.
Il ministero dell’Interno aveva le seguenti competenze: confermare o modificare le decisioni delle commissioni provinciali, stabilire la durata e luogo del confino; disporre il confino anche senza proposta locale. Tutto il procedimento avveniva in assenza di giudice togato, avvocato o difesa, di contraddittorio e la decisione basata su rapporti di polizia e dossier OVRA. Il procedimento era così articolato: segnalazione da polizia o informatori, riunione della commissione, delibera amministrativa, trasmissione degli atti al Ministero, trasferimento coatto del condannato al luogo di confino.
Impugnazione. Era previsto un ricorso amministrativo nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza alla Commissione di Appello, istituita presso il Ministero dell’Interno, composta dal Sottosegretario di Stato all’Interno, che la convocava e presiedeva, dall’Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Roma, dal Capo della Polizia, da un Ufficiale Generale dell’Arma dei Reali Carabinieri e da un Ufficiale Generale della MVSN, designati dai rispettivi comandi generali.
Origine delle misure di sicurezza [11]

Le misure di prevenzione furono introdotte nell’ordinamento italiano con la legge 15.08.1863, n. 1409, nota come legge Pica, per reprimere il cosiddetto brigantaggio. La fondazione del nuovo Stato unitario avviene di fatto con la brutale repressione dell’esercito e i tribunali militari di guerra. La nuova normativa introdusse il cd. domicilio coatto per contrastare il brigantaggio.Questo istituto venne introdotto stabilmente nella legislazione ordinaria nel 1865, come completamento logico dell’ammonizione, con l’emanazione del primo T.U.L.P.S. esteso ai vagabondi recidivi, agli oziosi e ai sospetti di alcuni reati. La legge 6 luglio 1871, n. 294 estese altresì il provvedimento agli ammoniti, una misura che non poteva essere inferiore a sei mesi e oltrepassare i cinque anni. La competenza a emettere il provvedimento era attribuita al Ministero dell’Interno e, successivamente ed entro certi limiti, anche ai prefetti. Con il nuovo T.U.L.P.S. del R.D. del 30.06.1889 n. 6144 l’ammonizione fu estesa alla nuova fantomatica categoria dei “diffamati” così chiamati coloro che erano stati sottoposti a procedimento penale e assolti, ma ritenuti colpevoli di certi reati dalla “voce pubblica”. Il domicilio coatto era comminato agli ammoniti dopo due contravvenzioni all’ammonizione oppure dopo due condanne, qualora sussistesse la condizione della pericolosità per la sicurezza pubblica. Con le n. 314, 315, 316 del 19.07. 1894 Crispi introdusse nuove norme sul domicilio coatto per combattere i nascenti movimenti contadini e operai e legittimarne l’applicazione nei confronti di chiunque fosse stato processato per delitti contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e nei confronti dei dissidenti politici.
Illegittimità pregiudiziale
Le riforme del T.U.P.S. R.D. n.1848 del 6.11.26 del C.P. e del T.U.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 sono pregiudizialmente viziate per carenza di potere del Re, illegittimità della nomina del Presidente del Consiglio e dei membri del Parlamento. Il Re con la nomina ai sensi dell’art. 65 dello Statuto Albertino Presidente del Consiglio nel caso Benito Mussolini il 31 ottobre 1922 aveva violato la prassi costituzionale della nomina del Presidente del Consiglio di una persona che godesse della fiducia del Parlamento, la cosa ancora più grave era che il Parlamento era stato svuotato di ogni funzione istituzionale con la dichiarazione di decadenza dei deputati dell’opposizione nel 1924, e l’arresto e il confino nel 1926 e le successive elezioni farsa del 1928. Da queste premesse consegue l’illegittimità di tutti gli atti posti in essere dal governo dello Stato italiano. Un programma realizzato con ferrea determinazione che incontrò costantemente l’approvazione del Re Vittorio Emanuele III, non a caso definito dal Guardasigilli Alfredo Rocco “invictus in armis, in legibus sapiens”, una lode che se al tempo fu una “captatio benevolentiae” oggi alla luce della tragedia della Seconda guerra mondiale, delle leggi liberticide e delle leggi razziale suona come amara ironia verso un uomo che lasciò l’Italia scivolare nella tragedia più grande della sua storia.
Il Regio Decreto n.1848 del 6 novembre 1926
Il nuovo T.U.P.S. [12] dilatava fortemente l’intervento del potere esecutivo attraverso l’applicazione delle misure di prevenzione di competenza della polizia, strutturate come semplici fattispecie di sospetto, funzionali alla repressione del dissenso politico. L’art 185 del T.U.L.P.S. prevedeva per il confino di polizia la durata da uno a cinque anni da scontare con l’obbligo del lavoro in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
E il T.U.L.P.S. del 1931

Alla base della riforma del sistema penale Alfredo Rocco pone la concezione fascista dello Stato come “Nazione-popolazione di un determinato territorio organizzata politicamente e giuridicamente sotto un potere supremo in modo tale da acquistare la capacità di volere e di agire, come un tutt’uno, per conseguimento dei suoi scopi collettivi e acquistare così una distinta e autonoma personalità, ad un tempo, sociale, politica e giuridica” [13]. In questa prospettiva lo Stato rappresenta un organismo etico-religioso, dove la Nazione è organizzata come un’unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da vincoli di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni materiali o economici, ma anche, e soprattutto, di bisogni psicologici o spirituali, siano essi intellettuali o morali o religiosi [14]. Critica la tradizione illuminista e giusnaturalista e afferma con orgoglio la superiorità filosofica e giuridica del Fascismo e contesta “l’illuminismo che concepiva il diritto di punire, nelle mani dello Stato, come un derivato di un diritto naturale dell’individuo, trasmesso allo Stato mediante alienazione o cessione fattane nel contratto sociale o contratto costitutivo della società e dello Stato o nel pactum subiectionis che ne derivava” [15]. Secondo il Guardasigilli lo Stato fascista non si deve limitare ad affermare semplicemente il diritto di difesa sociale cioè una difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensì un diritto di difesa della società contro il pericolo di reati o di nuovi reati da parte di tutti e contro tutti, “ossia contro il pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l’applicazione, e l’esecuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non escluse le vittime dei reati stessi, per via della prevenzione speciale o individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, e così per mezzo dell’intimidazione e della soddisfazione del pubblico in generale, come per mezzo dell’intimidazione, dell’emenda e dell’eliminazione individuale dei rei” [16].
Nella Relazione al Re il guardasigilli Rocco spiega che con le misure di sicurezza la difesa sociale contro il delitto allarga i suoi limiti tradizionali in dispregio alla separazione dei poteri divenendo non difesa repressiva soltanto, sia penale e sia civile, ma altresì difesa preventiva contro il delitto. A questo fine aggiunge che le misure di sicurezza si dividono in due categorie: quelle accessorie alle pene che coesistono con esse e a esse conseguono e quelle veramente e propriamente surrogatorie della pena, vale a dire che escludono la contemporanea applicazione delle pene e a esse totalmente si sostituiscono. Il Guardasigilli ritiene che le misure di sicurezza di competenza della P.S. sono mezzi di lotta contro il delitto “più efficaci talora delle pene medesime e talvolta unicamente possibili”, misure che “il nuovo Codice penale ha fatto uso ben altrimenti maggiore e più largo del codice ancora vigente nel quale tali misure fanno appena timida e incerta apparizione” [17].

Il fascismo distingueva le misure di sicurezza disciplinate dal C.P. da quelle regolate nella legge di sicurezza pubblica, mentre le prime erano di competenza della stessa autorità giudiziaria penale, le altre rientrano invece nella competenza propria delle autorità amministrative e precisamente delle autorità di pubblica sicurezza. Rispetto alla precedente disciplina con la nuova normativa lo Stato fascista reprime qualsiasi dissenso allontanando dal loro ambiente abituale persone che dimostravano comportamenti contrari al regime. La nuova misura a differenza del “domicilio coatto” poteva infatti essere applicata immediatamente anche in assenza di violazioni alle prescrizioni della P.S. Barile osserva che in pratica veniva introdotta la “pena per un reato rimasto nella sfera del pensiero” [18], affermazione giusta a cui aggiungere “ipotizzato discrezionalmente dalla polizia”. In pratica, nel sistema precedente instaurato con la Legge Pica il confino era stato diretto a colpire le persone accertate pericolose per la sicurezza pubblica come gli ammoniti qualora il provvedimento già adottato non si ravvisasse efficace o sufficiente a impedire attentati all’ordine pubblico. Al contrario con la riforma fascista, a norma dell’art. 184 del R.D. 06.11.1926 n.1848, il confino aveva lo scopo di tutelare l’ordine pubblico e quindi poteva applicarsi a chiunque avesse commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire gli ordinamenti nazionali, sociali ed economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, in modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali, in relazione alla situazione interna o internazionale dello Stato. Il confino, differenza delle sanzioni penali vere e proprie, non richiedeva una responsabilità giudizialmente accertata per fatti considerati dalla legge come reati, ma soltanto una condotta giudicata in modo assolutamente discrezionale dalle Commissioni per il confino tale da far ipotizzare all’Autorità di P.S. un pericolo effettivo alla sicurezza pubblica e all’ordine politico, tanto da giustificare l’allontanamento del soggetto giudicato pericoloso dal luogo di residenza e sottoporlo a particolare vigilanza per un periodo di tempo che poteva variare da uno a cinque anni. Spesso, tuttavia, il limite massimo dei cinque anni non veniva affatto rispettato, nel senso che si procedeva con assoluta discrezionalità a una nuova riassegnazione ad altri cinque anni nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per non aver modificato le proprie idee politiche.

Dal punto di vista istituzionale le misure di sicurezza completavano la funzione repressiva dello Stato, perché erano applicate contro coloro che, pur non incorrendo in specifiche condanne per reati, erano giudicati pericolosi indipendentemente dalla consumazione di reati [19]. Il fascismo utilizzò sistematicamente questa misura contro tutti coloro che non sarebbe stato possibile perseguire con la giustizia ordinaria a causa della loro non provata colpevolezza. Fu anche utilizzato come strumento per evitare processi, per reati di pertinenza della magistratura ordinaria, a carico di persone note o iscritte al PNF al fine di evitare le inevitabili ripercussioni sull’opinione pubblica, come nel caso di Curzio Malaparte nel ’34 a Lipari. Le Commissione Provinciali godevano di ampia discrezionalità. Non erano prescritte speciali formalità e “la genericità delle norme, basate sulla prevalenza dei momenti soggettivi e sganciate da una concreta pericolosità sociale, consentirà un controllo del dissenso molto più penetrante del ricorso ai delitti politici codificati” [20].

La proposta di confino veniva formulata dal Questore competente per territorio, sulla base delle risultanze di polizia, mentre non era previsto l’esercizio del diritto di difesa. La situazione della persona proposta per il confino era totalmente paradossale anche rispetto agli stessi imputati davanti al Tribunale Speciale che usufruivano dell’avvocato difensore, anche se di fatto era del tutto irrilevante. L’ordinanza emessa dalla Commissione Provinciale per l’assegnazione al confino veniva trasmessa al Ministero dell’Interno per la designazione del luogo, diverso dalla residenza del confinato ai sensi dell’Art.187 R.D. 06.11.26 n.1848. In caso di buona condotta l’art. 191 prevedeva la liberazione condizionale, mentre per l’allontanamento dal luogo di confino art. 193 era previsto l’arresto da tre mesi a un anno. Con il nuovo T.U.L.P.S, del R.D. 18 giugno 1931 n.773 la disciplina delle misure di prevenzione resta sostanzialmente immutata rispetto al 1926.
Nel luglio del 1931 entrò in vigore il nuovo C.P.P. che prevedeva espressamente le misure di sicurezza all’art. 202 C.P. “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato”. Nel secondo comma precisa che “La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato”. Un’innovazione fondamentale confermata dal successivo art. 203 (Pericolosità sociale): “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”.
La trasformazione dello stato liberale in stato di polizia si completa con la riforma carceraria col R.D. 18.06.1931 n.787 che introdusse un pesante inasprimento del sistema repressivo e lo svuotamento delle funzioni della Magistratura trasferite all’Autorità di P.S. Le nuove leggi di P.S. creavano infatti un collegamento funzionale tra misure custodiali e misure di prevenzione grazie alla possibilità dell’arresto immediato delle persone proposte per l’assegnazione al confino e alla prassi di trattenere in carcere gli imputati prosciolti del Tribunale Speciale, in attesa della valutazione, da parte dell’Autorità di P.S., di adottare o meno provvedimenti di polizia. Fu proprio il potere di arresto concesso alle Commissioni provinciali a dilatare enormemente l’efficacia repressiva del confino, perché coloro che erano stati prosciolti e assolti per insufficienza di prove spesso venivano inviati al confino, luogo dove furono mandati moltissimi sudditi [21] del Regno d’Italia: personaggi importanti ma anche persone semplici, colpevoli soltanto di piccoli gesti di intolleranza nei confronti del regime o per aver usato parole offensive nei confronti del governo o per aver raccontato le famose barzellette su Mussolini.
Questi provvedimenti definiscono complessivamente l’assetto repressivo dello Stato fascista contro qualsiasi forma di dissenso e in particolare l’arbitraria difesa preventiva affidata alla totale discrezionalità della polizia amministrativa di sicurezza. Un fantasma che sta riemergendo oscuro e armato di moderne tecnologie, facili consensi. pericolose complicità e importanti interessi economici.
NOTE
[1] Alfredo Rocco, Relazione al disegno di legge.. Le misure di sicurezza introdotte dal Codice penale del 1930 trovano il loro fondamento teorico nella dottrina positivistica e nella concezione autoritaria della difesa sociale, come emerge chiaramente dalla Relazione al Codice penale di Alfredo Rocco. La successiva elaborazione dogmatica di Vincenzo Manzini e Giuseppe Maggiore contribuì a legittimare l’autonomia delle misure di sicurezza rispetto alla pena, valorizzando il criterio della pericolosità sociale quale presupposto dell’intervento penale. Cfr Manzini, Vincenzo, Trattato di diritto penale italiano secondo il Codice del 1930, UTET, Torino, 1933-1939, voll. I-V.; Maggiore, Giuseppe, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Rivista italiana di diritto penale, 1939.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] Sulla distinzione strutturale tra pene e misure di sicurezza e sulla funzione preventiva di queste ultime, vedi Corte costituzionale, sent. n. 139 del 1982, che ha chiarito come le misure di sicurezza non siano fondate sulla colpevolezza, bensì sulla pericolosità sociale del soggetto. In tema di compatibilità costituzionale delle misure di sicurezza personali, Corte costituzionale, sent. n. 110 del 1974, ha affermato che esse incidono sulla libertà personale e sono quindi soggette alle garanzie dell’art. 13 Cost. La necessità di una verifica periodica della pericolosità sociale è stata ribadita da Corte costituzionale, sent. n. 249 del 1983, la quale ha escluso la legittimità di misure di sicurezza applicate in modo automatico e indefinito. In relazione al principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., Corte costituzionale, sent. n. 364 del 1988, ha precisato che anche le misure di sicurezza devono essere previste espressamente dalla legge, nonostante la loro finalità non punitiva. Sul concetto di pericolosità sociale come giudizio prognostico, v. Corte di Cassazione, Sez. I penale, sent. n. 4174 del 1996, secondo cui tale valutazione deve basarsi su elementi concreti e attuali, non su presunzioni astratte. Con riferimento al superamento degli automatismi applicativi, Corte costituzionale, sent. n. 253 del 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni che imponevano l’applicazione obbligatoria di misure di sicurezza senza valutazione individualizzata.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Carrara Francesco, Lineamenti di pratica legislativa penale, Bologna, 2007 (I ed. 1874), 403 ss.; sulla legge Pica, Ciconte Enzo, La grande mattanza – storia della guerra al brigantaggio, Roma-Bari, 2018, 115 ss. e, quivi, 177 ss. Archivio penale, 2018, n. 3.
[12] Strazza Michele. I mezzi di repressione del fascismo. Il Confino di Polizia.
[13] Alfredo Rocco, Relazione cit.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem
[17] Ibidem.
[18] Barile Paolo, Libertà, giustizia, costituzione, Cedam, Padova 1993.
[19] Nella Relazione al Re cit. si precisa “Le misure ordinarie di polizia dalle misure di sicurezza del codice penale ed è che, mentre quelle in nessun necessario rapporto si trovano con le sanzioni penali propriamente dette, le altre sono, invece, misure o accessorie o surrogatorie delle pene e come tali strettamente connesse con la materia non soltanto dei reati, ma altresì delle pene per essi stabilite dalla legge penale.
[20] Barile Paolo, Op.cit.
[21] Il termine suddito è utilizzato per sottolineare la condizione di inferiorità delle persone davanti all’Autorità. Un cittadino appartiene a uno Stato in cui il potere è orizzontale e condiviso. Partecipa. Ha diritti garantiti e doveri definiti dalla legge, non dalla volontà di un singolo.
Pubblicato mercoledì 21 Gennaio 2026
Stampato il 21/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/tutte-le-misure-di-sicurezza-dello-stato-fascista-fantasmi-che-riemergono/





