Mestre (VE), uno dei tantissimi e partecipatissimi incontri promossi dalle ANPI in tutta Italia per raccontare le ragioni del No alla riforma della magistratura

In questo breve scritto sulla riforma Meloni/ Nordio mi soffermerò su alcune, tra le numerose, considerazioni che inducono a opporci a questa riforma e che riguardano l’obiettivo, le finalità reali della riscrittura del sistema costituzionale della magistratura. Una riscrittura  che potremmo definire una controriforma costituzionale poiché mira a scardinare l’impianto, voluto dai Costituenti, del bilanciamento, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e che si inserisce nel disegno complessivo di uno stravolgimento della Carta Costituzionale che passa dal regionalismo differenziato ( che la Lega cerca di far avanzare nonostante i rilievi cruciali della sentenza 192/24 della Consulta) per arrivare al premierato, a uno Stato retto da un capo eletto direttamente dal popolo, non soggetto a controlli o limiti che detiene di fatto pieni poteri. Lo scenario che si aprirebbe, se dovesse essere confermata questa riforma nel referendum, sarebbe quello di un Presidente della Repubblica dimidiato nelle sue prerogative, un Parlamento ancor più marginalizzato e una magistratura delegittimata, ridimensionata, indebolita, gerarchizzata, addomesticata poiché privata della libertà di indagare e operare senza interferenze della politica rispetto a indagini scomode, politicamente sensibili o rispetto al provvedimenti sgraditi all’esecutivo.

Come evidenziato da tempo da numerosi commentatori, “al di là dei propositi annunciati pubblicamente, l’intento di assoggettare tutti i magistrati, giudici e pubblici ministeri al potere politico costituisce il cuore della riforma”. Con un l’espressione molto indovinata, che coglie nel segno, è in atto “il gioco delle tre riforme” che si sostengono reciprocamente e il tutto in nome della “verticale del potere” che non sopporta, limiti, controllo, dissenso e che serve solo a rendere la giustizia meno indipendente rispetto al potere politico”. (1)

A Mestre

E ciò in un contesto in cui sempre più forte appare il rischio di una deriva autoritaria, cui assistiamo da tempo in un crescendo, a partire dal decreto Rave, passando per i decreti Cutro e Caivano, il primo pacchetto sicurezza, da giugno divenuto legge dello stato, sino alle attuali strumentalizzazioni in chiave securitaria degli incidenti di Torino con un l’ulteriore stretta normativa illiberale in cui il ministro Nordio arriva a sostenere, senza alcun elemento che la suffraghi, la necessità di queste nuove misure repressive dei diritti e delle libertà fondamentali per evitare il pericolo del ritorno delle Brigate Rosse, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, coglie l’occasione per attaccare i magistrati di “doppiopesismo” e affermare che occorre un approccio più duro da parte della magistratura sulla sicurezza.

La conferenza stampa di inizio anno della presidente del consiglio Meloni (Imagoeconomica, Sara Minelli)

Nella conferenza stampa di gennaio la Presidente del Consiglio aveva già affermato che se si vuole garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione, governo, forze di polizia e magistratura, secondo una visione in cui vengono cancellati lo stato di diritto e la separazione dei poteri, 200 anni di costituzionalismo, mentre va perseguita la continuità tra le decisioni della maggioranza di governo e la loro mera applicazione da parte della magistratura. Quest’ultima non dovrebbe più esercitare un controllo sul potere politico ma dovrebbe diventare “un organo preposto alla collaborazione con il Governo, in posizione ausiliaria e servente”. (2)

Solo posti in piedi all’iniziativa di Mestre

Dinanzi a un Consiglio dei Ministri che con arroganza mista al timore di un esito sfavorevole nel caso di un prolungamento della campagna referendaria conferma le date della consultazione del 22/23 marzo a fronte dell’ordinanza del 6 febbraio del 2026 dell’Ufficio Centrale per il referendum della Corte di Cassazione, che aveva accolto la diversa versione del quesito referendario proposta dai quindici giuristi promotori della raccolta di 500.000 firme di cittadini, è compito dell’ANPI unitamente alle altre forze sociali e politiche che hanno costituito i comitati del NO, estendere con determinazione la mobilitazione per respingere questa controriforma, per difendere la nostra democrazia costituzionale, la nostra forma di Stato democratico di cui la Resistenza è stato elemento fondativo.

Si ascolta con attenzione in sala

Dobbiamo moltiplicare le occasioni, nei dibattiti, nelle piazze, nei mercati per rendere consapevoli i cittadini che è solo mera propaganda l’affermazione dei fautori del SI secondo cui il principio sancito dall’art.104 della Costituzione “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” non sarebbe intaccato dalla riforma. In realtà, si riduce ad una sostanziale irrilevanza, con l’argomento di eliminare il correntismo, l’organo di autogoverno dei magistrati, l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, voluto dai Costituenti, spezzandolo in due, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri, e si affida al caso, al sorteggio “puro”, tra migliaia di magistrati (monadi che rappresenterebbero soltanto se stessi, non più il pluralismo delle idee sulla giustizia dell’insieme dei magistrati) invece che all’elezione, come avviene attualmente, la provvista dei due terzi della componente togata dei due Consigli Superiori, minandone così fortemente la legittimazione e l’autorevolezza.

18 febbraio. Per la prima volta in 11 anni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede l’assemblea plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura (Imagoeconomica, Sara Minelli)

Ciò appare in tutta la sua evidenza nella previsione di un sorteggio “temperato” della componente laica (avvocati con almeno quindici di esperienza anni e docenti ordinari di materie giuridiche), un terzo dei Consigli superiori, poiché estratta da un elenco ristretto, eletto dal Parlamento in seduta comune, che verrebbe a costituire una componente egemone e trainante poiché coesa e compatta, molto più autorevole benché minoritaria rispetto a quella composta da magistrati. E poiché non è noto il quorum, ma dipenderà da una futura legge ordinaria, necessario per l’elezione di tale elenco dei consiglieri laici da sorteggiare, potrebbe verificarsi l’ipotesi di una lista politica “blindata” composta soltanto da esponenti indicati della maggioranza di governo con esclusione di quelli indicati dall’opposizione.

(Imagoeconomica, Marco Cremonesi)

La maggiore criticità della riforma non è la separazione delle carriere che esiste già. Infatti anche se il concorso in magistratura è unico, dopo la scelta iniziale di svolgere la funzione di giudicante o di pubblico ministero, in base alla legge Cartabia del 2022, i neo magistrati possono chiedere al CSM di cambiare funzione una sola volta nel corso dei primi dieci anni di servizio. Negli ultimi cinque anni il passaggio da pubblico ministero a giudicante risulta dello 0,83% e dello 0,21% il passaggio inverso.

La riforma non arriva a cancellare le norme che proclamano l’indipendenza della magistratura data la manifesta incostituzionalità, bensì in modo insidioso modifica le norme che prevedono i presidi istituzionali volti a garantire l’effettività dell’indipendenza che a sua volta è la condizione indefettibile per garantire i diritti delle persone che nel corso della loro vita si trovano ad affrontare processi civili o penali e l’uguaglianza di tutti davanti alla legge come è scritto a grandi lettere nelle aule dei tribunali.

E l’allora utile ricordare in primo luogo a noi stessi che dopo la dura esperienza della dittatura fascista, con l’instaurazione di un regime liberticida, razzista e bellicista nonostante la vigenza formale dello Statuto Albertino (emanato dal re Carlo Alberto per il Regno di Sardegna nel 1948, divenuto successivamente legge fondamentale del Regno dell’Italia Unita) i Costituenti hanno ritenuto necessario creare presidi ed istituzioni finalizzati a garantire l’effettività dei principi costituzionali. Rispetto a costituzioni cd flessibili che non prevedono cioè procedimenti speciali per la loro modificazione, hanno scelto innanzitutto come garanzia il modello delle costituzioni rigide che si possono modificare o integrare unicamente attraverso leggi costituzionali adottate dal Parlamento con procedure aggravate, come è avvenuto, nel rispetto “formale” dell’art.138 della Costituzione, attraverso due successive deliberazioni e la cd pausa di riflessione fra le stesse, nell’approvazione della riforma costituzionale della magistratura attualmente sottoposta a referendum (previsto come “eventuale” dallo stesso art.138) ma di fatto tradendone lo “spirito”. Si è trattato infatti di un disegno di legge presentato dall’esecutivo, per di più “blindato”, con la maggioranza di governo delle due Camere che non ha accolto alcun emendamento. Come sottolineato da più costituzionalisti che hanno richiamato il pensiero di Piero Calamandrei, secondo cui quando si discute di Costituzione i banchi del governo devono rimanere vuoti, in questo caso è avvenuto metaforicamente il contrario, con i banchi dei parlamentari vuoti poiché non vi è stata discussione e del testo governativo non è stata cambiata neppure una virgola. (3)

Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale

I Costituenti hanno previsto ulteriori innovazioni, come l’istituzione di una Corte costituzionale cui è affidato il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, controllo che può essere promosso in via” principale” dallo Stato contro leggi regionali e dalle Regioni avverso leggi statali o di altre regioni ma che può essere attivato in via “incidentale” da tutti i magistrati qualora in un processo ritengano che la legge che essi devono applicare violi principi costituzionali. Ma perché ciò avvenga deve essere garantita l’effettività dell’indipendenza della magistratura rispetto al potere politico: di qui un l’ulteriore innovazione voluta dai costituenti e cioè che la gestione della magistratura e cioè “le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari” fossero sottratte al ministro della Giustizia, all’esecutivo e affidate a un nuovo organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Meuccio Ruini nel 1945

Le funzioni assegnate al CSM, come sottolineato da un autorevole costituzionalista, sono state definite da Meuccio Ruini, padre costituente e presidente della Commissione dei 75, i quattro chiodi che avrebbero assicurato la reale autonomia della magistratura. (4)

Corte costituzionale e Consiglio superiore della magistratura sono due istituzioni connesse fra loro, poiché se i magistrati non fossero liberi di attivare la Corte costituzionale su una legge approvata dalla maggioranza pro tempore e che questa avesse gli strumenti per influire sulla magistratura vi sarebbero rischi di paralisi anche dell’attività di controllo di legittimità costituzionale da parte della Consulta. (5)

La riforma Meloni/Nordio sottrae 1 dei 4 chiodi, la giustizia disciplinare, al CSM per affidarla all’Alta Corte Disciplinare, un organo rispetto al quale sono stati sollevati diversi elementi di criticità, asserendo, in contrasto palese con i dati statistici che testimoniano il rigore dell’attuale sistema disciplinare in capo al CSM, che si tratti di una giustizia domestica lassista.

Solo qualche numero: dall’analisi statistica di tutte le sentenze della sezione disciplinare del CSM nel corso dell’attuale consiliatura (quindi dall’1/2/ 2023 al 31/ 12/ 2025), su 199 sentenze, 23 sono sentenze di “non doversi procedere” (di cui 15 per cessata appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, 4 per dispensa e quattro per decesso dell’incolpato) 82 (41%) di condanna e 94 (47%) di assoluzione. Dato che le 15 sentenze di” non doversi procedere” pronunciate in seguito alle dimissioni dell’incolpato possono essere accostate alla sentenza di condanna, la somma delle due tipologie di sentenze rappresenta il 49% del totale a fronte del 47% costituito dalle sentenze di assoluzione. (6)

L’Alta Corte di giustizia dovrebbe essere costituita da 15 componenti di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre sorteggiati ancora una volta da un elenco formato dal Parlamento e quindi una componente coesa destinata a predominare nell’organo disciplinare, gli altri nove – sei giudici e tre pubblici ministeri – estratti invece con un sorteggio secco da una platea eterogenea di magistrati che ”svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”, ovvero dei soli magistrati che abbiano operato in Corte di Cassazione.

(Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Mi limito qui a due soli rilievi critici, si rischia di creare una gerarchia interna alla magistratura, ipotesi accuratamente evitata dai Costituenti (art.107 2c. Cost.”I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”), inoltre le decisioni disciplinari potranno essere impugnate unicamente davanti alla stessa Alta Corte (anche se in diversa composizione) e non saranno ricorribili in Cassazione per motivi di diritto come è previsto dall’art.111 della Costituzione per tutte le sentenze.

È nostro compito difendere il ruolo autorevole di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura del Consiglio Superiore della Magistratura, che la riforma vuole dividere in tre organi per indebolirlo e ridimensionarlo.

La vittoria dei NO nel referendum ne manterrà la legittimazione e l’autorevolezza che deriva dalla sua eligibilità e la gestione non condizionata dalla politica dei “suoi quattro chiodi”, di tutte le sue quattro funzioni di autogoverno della magistratura, assegnate al CSM dai Costituenti, con il trapasso dei poteri dall’esecutivo a questo nuovo organo, poiché da esso, non dai proclami, dipende l’indipendenza effettiva della magistratura, la sua libertà dalla politica, il bilanciamento dei poteri, la qualità della nostra democrazia.

Maria Cristina Paoletti, presidente ANPI provinciale Venezia, componente Associazione Giuristi Democratici Venezia

1 – Cfr. NELLO ROSSI E ARMANDO SPATARO in “LE RAGIONI DEL NO – La posta in gioco nel Referendum costituzionale”, pp.84- 85, Editori Laterza 2026
2 – Cfr. FRANCESCO PALLANTE, a cura di, “Piccolo vademecum sulla legge di riforma costituzionale «norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare» 25 domande e risposte referendum costituzionale 2026”, pag. 14, ANPI.
3- Cfr. DANIELA PREZIOSI, Intervista al costituzionalista Gaetano Azzariti, in Domani,11 febbraio 2026, pag. 3
4 – Cfr. FRANCESCO PALLANTE, op.cit., pag. 11
5 – Cfr. EDMONDO BRUTI LIBERATI, “Riforma della Magistratura. Le ragioni del NO, in https://www.referendumgiustizia2026.it
6 – Cfr. ROBERTO FONTANA, I veri dati della giustizia disciplinare del Csm, in Questione Giustizia, 3 febbraio 2026.