L’espressione apparteneva già al linguaggio popolare italiano, ma dalla Prima guerra mondiale acquistò un altro significato: divenne uno dei motti degli Arditi, passò poi ai legionari fiumani di D’Annunzio e infine alle camicie nere fasciste. E come svela la Treccani, se in origine voleva significare soprattutto “non m’importa del rischio, non m’importa neppure di morire”, nel passaggio dall’arditismo allo squadrismo il motto acquisì inevitabilmente anche un significato politico: l’esaltazione dell’azione, della volontà, della decisione che non si lascia fermare dagli ostacoli.

Al centro dello scatto, Mussolini e D’Annunzio

Se nel 1932 l’Enciclopedia Italiana, descrivendo lo spirito delle origini fasciste, spiegava quel “me ne frego” con il gusto dell’azione e dell’avventura, in questo nuovo millennio abbiamo lasciato pugnali, gagliardetti e camicie più o meno scure nell’armadio, trasferendo il senso del motto sulla carta intestata di un ministero, in un decreto, in una legge regionale, in una delibera comunale.

“Me ne frego” è diventato più burocratico, meno eroico, più spento in colore e azione, ma sempre più presente. La legge dice che non posso? Io intanto lo faccio. Poi vedremo. Magari qualcuno farà ricorso, magari un giudice interverrà, magari arriveremo alla Corte costituzionale, alla Corte Suprema, alla Corte di giustizia europea. Intanto io lo faccio, consapevole di far qualcosa che è discutibile sin dall’origine, che probabilmente non passerà il vaglio di un giudice. Ma io… “me ne frego!”.

Donald Trump (Imagoeconomica, Daniel Torok)

L’ultimo esempio in ordine di tempo arriva dagli Stati Uniti, dove Donald Trump decide di escludere dalla Casa Bianca Cnn, Ms Now e Politico. Non per un problema burocratico, non per una minaccia alla sicurezza nazionale. Il presidente ha pubblicamente accusato le tre testate di diffondere fake news e le loro credenziali permanenti vengono disattivate. Poi, il 24 settembre 2026, il giudice federale Timothy Kelly ordina all’amministrazione di restituire immediatamente gli accrediti. Ma quando i giornalisti delle tre testate si presentano alla Casa Bianca, alcuni vengono nuovamente respinti. Cnn, Ms Now e Politico tornano immediatamente dal giudice, chiedendo un’udienza urgente per denunciare il mancato rispetto dell’ordine; Kelly ordina all’amministrazione di rispondere e vedremo come finirà. Anche perché non è neppure la prima volta…

Nel 2025 la Casa Bianca aveva limitato l’accesso dell’agenzia Associated Press, che aveva deciso di continuare a utilizzare la denominazione “Golfo del Messico”, pur riconoscendo che Trump lo avesse ribattezzato “Golfo d’America”. Anche quella vicenda era arrivata davanti a un giudice federale, Trevor McFadden – peraltro nominato dallo stesso Trump – che concluse che il governo non possa aprire l’accesso ad alcuni giornalisti e chiuderlo ad altri in ragione del loro punto di vista, ordinando il ripristino dell’accredito.

Il giornalista della Cnn, Jim Acosta

E, andando ancora più indietro, troviamo il caso del corrispondente della Cnn Jim Acosta, al quale l’amministrazione Trump aveva revocato il pass nel 2018. Indovinate quale giudice ordinò di restituirglielo? Esatto, Timothy Kelly. Lo stesso giudice che otto anni dopo si ritrova davanti una nuova controversia sull’accesso dei giornalisti alla Casa Bianca. Sono passati otto anni, ma l’amministrazione presidenziale è la stessa e uguale è il giudice. E, ovviamente, uguale è la consapevolezza di emettere un ordine palesemente contrario al diritto.

Renato Schifani (Imagoeconomica, Giuliano Del Gatto)

Ah, vabbè, ma Washington è lontana, da noi mica è così… 2003, Roma, interno giorno. Arriva il cosiddetto Lodo Schifani che, in sostanza, sospende i processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato. La Corte costituzionale lo boccia nel 2004, problema risolto. Non esattamente. 2008, Roma. Arriva il Lodo Alfano. Nuova legge, nuovo scudo, nuova sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato. E nel 2009 arriva nuovamente la Corte costituzionale, che – ovviamente – ridice no! A questo punto non siamo più davanti all’errore di un legislatore che ha interpretato diversamente la Costituzione, abbiamo una sequenza chiara: provvedimento-sentenza-nuovo provvedimento-nuova sentenza. Una specie di ping-pong costituzionale nel quale, però, una delle due parti dispone della Gazzetta Ufficiale e del potere legislativo. Ma Roma è lontana, è il porto delle nebbie, il potere lontano dal cittadino… In effetti, quando il potere è vicino al cittadino, l’estrinsecazione del motto assume forme quasi creative.

Il Veneto, per esempio, nel 2017 decide che, per avere precedenza nell’accesso agli asili nido, conti essere residenti o lavorare nella Regione da almeno quindici anni. Quindici. Un bambino di due anni avrebbe dunque potuto beneficiare indirettamente di una sorta di curriculum territoriale dei genitori lungo quasi otto volte la durata della propria vita. Nel 2018 la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma e nel comunicato stampa scrive: «è ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri». Servivano i giudici di Palazzo della Consulta per capirlo? Probabilmente no, ma intanto … “me ne frego!”

Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale

Vogliamo spostarci di qualche chilometro a ovest? Una legge regionale lombarda del 2016 escludeva dall’accesso ai servizi abitativi pubblici chi non potesse dimostrare cinque anni immediatamente precedenti di residenza o lavoro nella Regione. Nel 2020 la Corte Costituzionale cancellò il requisito, spiegando – come se ce ne fosse bisogno – che l’anzianità di residenza non ha alcuna ragionevole connessione con lo stato di bisogno al quale l’edilizia pubblica deve rispondere. Una famiglia non ha meno bisogno di una casa perché è arrivata a Milano quattro anni e undici mesi fa. In Friuli-Venezia Giulia si procede invece per sottrazione, trasformando la questione quasi in una serie televisiva: cinque anni, poi due, infine zero. Nel 2021 Palazzo della Consulta aveva già spiegato, occupandosi di misure contro la povertà, che non esiste alcuna correlazione tra i bisogni primari di una persona e il numero di anni trascorsi nella Regione. Per le case popolari, però, rimaneva un requisito di cinque anni di residenza pregressa. Nel 2024 la Regione FVG lo riduce a due. Nel maggio 2026 la Corte cancella entrambi: prima i cinque anni della vecchia legge e, già che c’è, anche i due della nuova. Perché una famiglia che ha bisogno di una casa non ne ha meno bisogno se ha attraversato il Tagliamento ventitré mesi fa.

Brescia, panoramica

Ma il caso forse più bello – si fa per dire – viene dal Comune di Brescia. Il Comune introduce un bonus di mille euro per i nuovi nati, ma soltanto se almeno uno dei genitori è italiano. Ovvio ricorso ed ovvia pronuncia del giudice: è discriminatorio. A quel punto il Comune potrebbe fare la cosa più semplice del mondo: applicare il bonus a tutti coloro che hanno gli altri requisiti. Invece decide di abolirlo; per tutti! Perché, spiega, se deve essere dato anche agli stranieri viene meno la finalità originaria della misura: favorire la natalità italiana. Nuovo viaggio verso le toghe, nuova lavata di capo. La vicenda proseguì per anni: nel 2013 la stampa riferiva della settima pronuncia sfavorevole al Comune, con condanna anche al risarcimento. E casi simili li troviamo a Tradate, Lodi, Palazzago, Vigevano…

Sbarco di migranti richiedenti asilo (Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Poi, ovviamente, ci sono i sindaci, che cercano di utilizzare ordinanze contingibili e urgenti per impedire o limitare l’accoglienza dei richiedenti asilo. Ma il problema è che l’immigrazione non diventa materia comunale perché il sindaco scrive «urgente» sopra un foglio. Così tocca al TAR ricordare che l’organizzazione dell’accoglienza appartiene alle competenze statali e prefettizie e che i poteri straordinari del sindaco possono essere utilizzati soltanto quando esistono davvero le condizioni eccezionali previste dalla legge. È una delle forme più pure del «me ne frego» amministrativo: “non ho il potere di farlo, ma firmo l’ordinanza e costringo qualcun altro a impugnarla”. Nel frattempo, però, l’ordinanza esiste… Perché il tempo è potere, e una legge illegittima non diventa innocua semplicemente perché tre anni dopo viene annullata, un regolamento discriminatorio non scompare retroattivamente dalla vita delle persone perché alla fine un tribunale dà loro ragione, un richiedente asilo trattenuto non recupera i giorni trascorsi in un centro, così come una famiglia esclusa da una prestazione non recupera automaticamente gli anni perduti. Perché la giustizia ha tempi più o meno certi, ma il potere esecutivo ha effetti immediati. Io decido oggi, tu fai ricorso domani, il tribunale fissa l’udienza, l’avvocatura deposita una memoria, arriva una cautelare, poi il merito e magari l’appello. Nel frattempo, “io”, autorità, ho ottenuto, almeno temporaneamente, ciò che volevo e “me ne frego” delle conseguenze.

Centro di accoglienza in Albania (Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Prendiamo i centri italiani in Albania. I giudici non convalidano alcuni trattenimenti, in genere sulla base della magari controversa definizione dei cosiddetti «Paesi sicuri». Il governo interviene, la materia viene modificata, l’elenco viene portato a livello legislativo. Ma, perché c’è sempre un “ma” in questi casi, c’è un piccolo inconveniente. Sopra la legge italiana esiste, nelle materie di sua competenza, il diritto dell’Unione europea e il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che uno Stato membro può anche designare un Paese sicuro mediante una legge, ma quella designazione deve comunque poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo sulla conformità ai criteri stabiliti dal diritto europeo; inoltre, le fonti sulle quali si basa devono essere accessibili al richiedente e al giudice. Secondo la disciplina allora applicabile, non era possibile considerare sicuro un Paese che non offrisse adeguata protezione all’intera popolazione. È una lezione elementare di gerarchia delle fonti, una di quelle che perfino uno studente che abbia fatto uno scarso anno di diritto alle Superiori conosce e che non “suggerisce”, ma grida alto e forte che una cosa non diventa conforme al diritto europeo semplicemente perché viene scritta in una legge nazionale, così come non diventa vera perché il Parlamento vota che è vera.

Javier Milei, presidente dell’Argentina (Imagoeconomica, Benedikt Von Loebell)

Cambiamo continente. Dicembre 2023. Javier Milei è appena arrivato alla presidenza dell’Argentina e vara il decreto di necessità e urgenza 70/2023, il cosiddetto «mega-decreto», perché contiene centinaia di disposizioni. Ci sono tutti gli ingredienti del populismo spicciolo, deregolamentazioni, abrogazioni e, quasi per caso, una profonda riforma del diritto del lavoro. Solo che anche l’Argentina possiede una Costituzione, che, piaccia o meno, stabilisce quando il presidente può utilizzare la decretazione d’urgenza sostituendosi eccezionalmente al Congresso. E allora la giustizia del lavoro prima sospende la riforma, poi la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dichiara, come era evidente sin dall’inizio, costituzionalmente invalido il capitolo lavoristico, perché anche una rivoluzione liberista deve fare i conti con una cosa terribilmente antiquata: la Costituzione…

L’ex premier inglese, Boris Johnson (Imagoeconomica)

Dall’Argentina al Regno Unito. Lotte epiche sui campi da calcio e per un paio di scogli contesi nell’Atlantico meridionale. Ma un’allergia comune, quella al Parlamento. Nel 2019 il Primo ministro Boris Johnson ha un problema: la Brexit si avvicina e Westminster rischia di ostacolare la strategia del governo. La soluzione pare semplice, sospendiamo il Parlamento. Però, come sull’erba dei campi da calcio, dall’altra parte ci sono undici avversari. Sono i giudici della Corte Suprema britannica. Undici voti e zero dubbi nel dispositivo: impedire al Parlamento di svolgere le proprie funzioni costituzionali senza una ragionevole giustificazione non è previsto da nessuna norma.

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban (Imagoeconomica)

Sembra di sparare sulla Croce Rossa, ma vogliamo parlare di Orbán Viktor? Il suo governo introduce obblighi particolari per le organizzazioni civili che ricevono finanziamenti dall’estero e, matematicamente, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene: quelle restrizioni violano il diritto europeo. Norma modificata, nuovo procedimento e arriva una nuova sentenza europea. Perché – per quanto possa non piacere a qualcuno a Budapest – l’Ungheria è membro dell’Unione europea. Ha sottoscritto trattati, accettato obblighi ed una Corte incaricata di interpretarli, che non dimentica che non esiste nei trattati una clausola che dica: “salvo quando il governo nazionale non sia d’accordo”. Lo sanno in molti a Bruxelles e sicuramente anche su quel tratto di Danubio. Ma non importa, “me ne frego”.

Ed eccoci tornati a quelle tre parole che gli Arditi usavano per dire che non avevano paura di morire, D’Annunzio trasformò in liturgia e lo squadrismo in cultura politica. Se il fascismo ne fece uno dei simboli della volontà che pretendeva di prevalere sugli ostacoli, oggi nessuno ha bisogno di ricamarle in oro su un gagliardetto, basta una firma. La differenza, enorme e fondamentale, è che nelle democrazie contemporanee esistono le Costituzioni, i parlamenti, i tribunali, le Corti costituzionali. Esistono la Corte Suprema americana, la Supreme Court britannica, la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Esistono, insomma, istituzioni create precisamente per ricordare a chi governa una cosa che ogni potere rischia prima o poi di dimenticare, ovvero che aver vinto le elezioni significa avere il diritto di governare, ma non il diritto di fare qualsiasi cosa. E forse è proprio questo il significato contemporaneo più interessante di «me ne frego». Non la certezza di essere al di sopra della legge, ma qualcosa di più sottile: la disponibilità, la propensione a vedere fin dove si può arrivare prima che qualcuno applichi la legge. Vale l’effetto annuncio, vale l’effetto propaganda, vale comunque per quei giorni, mesi magari anni in cui il provvedimento viene applicato, anche se è palese che non reggerà al primo scrutinio giuridico. È una differenza importante, ma non necessariamente rassicurante. Perché lo Stato di diritto non comincia quando il giudice riesce finalmente a dire «no», comincia – o dovrebbe cominciare – molto prima. Quando chi governa sa che esistono cose che potrebbe materialmente fare, ma che non fa perché giuridicamente non può. E quando quel confine scompare, rimane il giudice, che – almeno finché può ancora rispondere – fa funzionare il sistema.

Camera dei Deputati, palazzo Montecitorio, l’Aula

Il problema si aggrava quando al suo “no” il potere risponde con “me ne frego”, quando il potere usa il giudice come capro espiatorio: “vedete, io vorrei, ma le toghe me lo impediscono, una vecchia Costituzione me lo impedisce, un Parlamento inutile – che lavora solo quattro giorni alla settimana – me lo impedisce”. E poco importa che il giudice si limiti ad applicare la Costituzione, che quel testo scritto spesso dopo momenti terribili – e per prevenire il ritorno di momenti simili – abbia in sé un equilibrio delicato, che i “turni di lavoro” in quelle sale damascate li abbia stabiliti lo stesso potere che ora li usa per denigrare l’organo legislativo. E ancor meno importa che l’autore fosse pienamente cosciente che il tentativo fosse vano ed inutile. “Comunque lo faccio”, tanto – more solito – “me ne frego!”.

Filippo Giuffrida Repaci, Comitato nazionale ANPI, vicepresidente FIR


NOTE

ITALIA
Lodo Alfano – governo Berlusconi IV, 2008. La legge n. 124/2008 sospendeva automaticamente i processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. Il problema era particolarmente evidente perché un tentativo molto simile, il cosiddetto lodo Schifani, era già stato bocciato dalla Consulta nel 2004. Nel 2009 la Corte costituzionale dichiarò anche il Lodo Alfano illegittimo per violazione degli artt. 3 e 138 Cost.: una simile prerogativa non poteva essere introdotta con una semplice legge ordinaria. Si ripropone con altra formulazione una protezione che aveva già incontrato un ostacolo costituzionale (Corte Costituzionale). Berlusconi: Lodo Schifani bocciato nel 2004 → nuovo Lodo Alfano → nuovamente incostituzionale nel 2009 (Corte Costituzionale). Decreto sicurezza Salvini e iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo – governo Conte I, 2018. Il d.l. 113/2018 impediva di utilizzare il permesso per richiesta d’asilo come titolo per l’iscrizione anagrafica. La Corte costituzionale, sentenza 186/2020, dichiarò illegittima la disciplina nella parte in cui produceva una discriminazione irragionevole dei richiedenti asilo rispetto agli altri stranieri regolarmente soggiornanti. Il provvedimento proveniva dal governo Conte I (Corte Costituzionale). Albania e “Paesi sicuri” – governo Meloni, 2024-2025. Dopo le prime mancate convalide dei trattenimenti in Albania, il governo intervenne anche trasformando in norma legislativa l’elenco dei Paesi sicuri. Ma la Cassazione ha confermato che, nei limiti previsti dal diritto UE, il giudice può controllare e disapplicare la designazione governativa quando contrasta manifestamente con i criteri europei (Corte di Cassazione). Il 1° agosto 2025 la Grande Sezione della Corte di giustizia UE ha poi stabilito due punti essenziali: anche una designazione effettuata per legge deve essere soggetta a controllo giurisdizionale effettivo; inoltre, secondo la direttiva allora applicabile, non si poteva considerare sicuro un Paese che non offrisse adeguata protezione all’intera popolazione. Le fonti utilizzate dal governo per dichiararlo sicuro dovevano inoltre essere accessibili al richiedente e al giudice (Curia, Corte di Giustizia Unione Europea). Meloni/Albania: giudici rifiutano le convalide → il governo modifica ripetutamente la disciplina e trasforma l’elenco dei Paesi sicuri in fonte legislativa → la CGUE ribadisce che anche la legge deve rispettare i criteri UE ed essere controllabile dal giudice (Corte di Cassazione).

STATI UNITI – amministrazioni Trump.
Associated Press esclusa dalla Casa Bianca, 2025. L’amministrazione Trump ridusse l’accesso dell’AP all’Oval Office, all’Air Force One e ad altri eventi perché l’agenzia continuava a utilizzare il nome «Gulf of Mexico» invece di adottare sistematicamente «Gulf of America». Nell’aprile 2025 il giudice federale Trevor McFadden — peraltro nominato dallo stesso Trump — concluse che il governo non può aprire l’accesso ad alcuni giornalisti e chiuderlo ad altri in ragione del loro punto di vista, ordinando il ripristino dell’accesso (The Associated Press). La vicenda successiva in appello ha complicato la questione specifica degli spazi a capacità limitata (The Associated Press). CNN, MS NOW e Politico esclusi dalla Casa Bianca, settembre 2026. Dopo che Trump aveva bandito le tre testate e disattivato gli accrediti, il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato il 24 settembre 2026 alla Casa Bianca di «immediately return, reinstate, and restore» il loro accesso. Le testate avevano denunciato una discriminazione fondata sul contenuto della loro attività giornalistica, in violazione del Primo Emendamento (The Associated Press). Trump: AP punita per la propria linea editoriale → giudice federale richiama il Primo Emendamento nel 2025 → nel 2026 la Casa Bianca esclude altre tre testate per una copertura sgradita → nuovo ordine giudiziario di reintegrazione (The Associated Press). Ordini esecutivi contro gli studi legali – 2025. Trump emanò ordini contro importanti studi che avevano rappresentato suoi avversari o impiegato avvocati coinvolti in indagini su di lui, limitandone security clearance, accesso a edifici federali e rapporti contrattuali con il governo. Nel maggio 2025 un giudice federale annullò l’ordine contro Perkins Coie, ritenendolo contrario alle garanzie costituzionali di libertà di espressione e due processi (Investing.com). Poche settimane dopo venne annullato anche quello contro Jenner & Block; altri giudici avevano già bloccato cautelarmente misure analoghe contro Jenner e WilmerHale (Investing.com).

ARGENTINA
Javier Milei. Il “megadecreto” DNU 70/2023 e la riforma del lavoro. Pochi giorni dopo il suo insediamento Milei emanò il decreto di necessità e urgenza 70/2023, oltre 300 misure, utilizzando il potere presidenziale d’urgenza anche per una vastissima riforma delle norme sul lavoro. Il testo modificava o abrogava disposizioni su contratti, licenziamenti, indennità, attività sindacale e scioperi (Decreto DNU 70/2023). Il 3 gennaio 2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ne sospese cautelarmente il capitolo lavoristico (The Print). Il 30 gennaio 2024 la stessa Cámara andò oltre e dichiarò l’intero Titolo IV costituzionalmente invalido perché contrario all’art. 99, comma 3, della Costituzione argentina: mancavano le condizioni che consentono al presidente di sostituirsi al Congresso con un decreto d’urgenza. Milei: vasta riforma legislativa realizzata per DNU → sospensione giudiziaria dopo appena due settimane → dichiarazione di invalidità costituzionale del capitolo sul lavoro perché il potere di decretazione d’urgenza non può sostituire ordinariamente il Congresso (The Print).

REGNO UNITO – governi conservatori
Boris Johnson e la sospensione del Parlamento, 2019. Johnson consigliò alla Regina di prorogare il Parlamento per circa cinque settimane nel momento cruciale precedente la Brexit. Il 24 settembre 2019, all’unanimità, la UK Supreme Court stabilì che il consiglio dato dal primo ministro era unlawful, perché aveva l’effetto di impedire al Parlamento di esercitare le proprie funzioni costituzionali senza una giustificazione ragionevole. La prorogation fu quindi considerata giuridicamente nulla: il Parlamento non era mai stato validamente sospeso (Corte Suprema del Regno Unito). Piano Rwanda – governo conservatore, 2022-2023. Il governo britannico decise di inviare in Rwanda alcuni richiedenti asilo perché vi fossero esaminate le loro domande. Il 15 novembre 2023 la Supreme Court respinse all’unanimità il ricorso del governo e confermò l’illegittimità della politica, perché esistevano fondati motivi per ritenere concreto il rischio di refoulement, cioè di rinvio dei richiedenti nei Paesi nei quali rischiavano persecuzioni o maltrattamenti, in contrasto con gli obblighi internazionali e con l’articolo 3 CEDU (Corte Suprema del Regno Unito). Il passaggio politicamente singolare venne dopo: il governo Sunak cercò di superare il problema facendo approvare una legge che dichiarava il Rwanda «safe».

UNGHERIA – governi Orbán
Legge contro le ONG finanziate dall’estero. L’Ungheria impose obblighi speciali di registrazione, pubblicità e dichiarazione alle organizzazioni della società civile che ricevevano finanziamenti esteri. Il 18 giugno 2020 la Grande Sezione della Corte di giustizia UE dichiarò la disciplina incompatibile con il diritto dell’Unione: violava la libera circolazione dei capitali e i diritti fondamentali relativi alla libertà di associazione, alla vita privata e alla protezione dei dati (Curia). Zone di transito e sistema di asilo ungherese. Il 17 dicembre 2020 la CGUE dichiarò che diverse parti del sistema ungherese di trattamento dei richiedenti asilo — compresa la permanenza obbligatoria nelle zone di transito e vari ostacoli all’accesso alla protezione internazionale — violavano le direttive UE su asilo, accoglienza e rimpatri (InfoCuria).

POLONIA – governi PiS
Camera disciplinare dei giudici. La riforma giudiziaria del governo PiS creò presso la Corte suprema polacca una Camera disciplinare con ampi poteri sui magistrati. La Commissione portò Varsavia davanti alla CGUE. Il 15 luglio 2021 la Grande Sezione stabilì che il regime disciplinare non era conforme al diritto UE e che la Camera non forniva garanzie sufficienti di indipendenza e imparzialità rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo (Curia).

ISRAELE – governo Netanyahu
Abolizione del “reasonableness review”, 2023. Nel quadro della riforma giudiziaria, la coalizione Netanyahu approvò un emendamento alla Basic Law: The Judiciary che impediva ai tribunali di annullare decisioni del governo, del primo ministro o dei ministri sulla base del criterio di manifesta irragionevolezza. Il 1° gennaio 2024, in una decisione storica, la Corte Suprema israeliana annullò l’emendamento. Dodici giudici su quindici riconobbero in linea di principio il potere della Corte di controllare perfino le Basic Laws in casi eccezionali nei quali la Knesset ecceda il proprio potere costituente; otto su quindici votarono specificamente per invalidare quell’emendamento (Istituto di Democrazia Israeliana). NB: in Israele la questione costituzionale è più controversa che nei precedenti italiani o britannici, perché manca una Costituzione codificata unica e la stessa potestà della Corte sulle Basic Laws era parte centrale della controversia.

ITALIA – Livello amministrativo
Brescia – “bonus bebè” solo agli italiani, 2008-2013. La giunta comunale istituì un contributo di 1.000 euro per i nuovi nati, subordinandolo alla cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori. Il Tribunale di Brescia lo giudicò discriminatorio il 26 gennaio 2009 e ordinò di estenderlo agli stranieri aventi gli altri requisiti. Quattro giorni dopo il Comune reagì abolendo il bonus per tutti, spiegando che estenderlo agli stranieri avrebbe contraddetto la finalità di sostenere la natalità delle famiglie italiane. Anche questa seconda decisione fu giudicata discriminatoria e ritorsiva. La Cassazione a Sezioni Unite ricostruisce espressamente questa sequenza (Mister Lex). La vicenda proseguì per anni: nel 2013 la stampa riferiva della settima pronuncia sfavorevole al Comune, con condanna anche al risarcimento, dopo la prima decisione giudiziaria il Comune adottò un nuovo provvedimento proprio in reazione a quella decisione, che venne nuovamente censurato. La Cassazione ne dà una ricostruzione particolarmente chiara (Mister Lex).
Tradate (Varese) – bonus bebè riservato ai figli di genitori italiani. Il Comune, allora amministrato dalla Lega Nord, aveva riservato il bonus ai bambini con entrambi i genitori italiani. Dopo una prima decisione sfavorevole, fece ricorso. Nel settembre 2010 il Tribunale del lavoro di Milano respinse anche il reclamo e ordinò di riconoscere il contributo, compresi gli arretrati dal 2007, anche alle famiglie straniere che possedevano gli altri requisiti.
Lodi – mense e scuolabus, 2017-2018. Agli extracomunitari venivano richiesti documenti dei Paesi d’origine su redditi e patrimoni aggiuntivi rispetto all’ISEE. Il Tribunale di Milano qualificò il trattamento come discriminatorio e ordinò di modificare il regolamento; il Comune dovette adeguarsi nel dicembre 2018. Le conseguenze ricadevano concretamente sui bambini, attraverso le tariffe di mensa e scuolabus.
Vigevano (PV). Nel 2017 il Comune impose alle famiglie straniere di produrre certificazioni patrimoniali rilasciate dai Paesi d’origine per ottenere le agevolazioni su mensa e servizi scolastici. Nel 2019 il Tribunale di Milano parlò di “discriminazione diretta” e stabilì che per italiani e stranieri dovesse valere l’ISEE. Palazzago (BG) – assegno alle famiglie numerose. Il Comune chiese a una madre marocchina, con tre figli, certificazioni delle autorità marocchine sui beni posseduti nel Paese d’origine per accedere all’assegno familiare. Il Tribunale di Bergamo stabilì nel dicembre 2018 che il diniego era discriminatorio: non si potevano imporre allo straniero documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti agli italiani. Il sindaco annunciò ricorso.
Roccasecca (FR). Il sindaco adottò ordinanze per dichiarare inabitabile o sgomberare un immobile destinato all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, invocando ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Il TAR Lazio annullò l’ordinanza osservando che la verifica dell’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza competeva al prefetto, non al sindaco, e che non ricorrevano i presupposti straordinari necessari per un’ordinanza contingibile e urgente (osservatoriosullefonti.it). La giurisprudenza amministrativa arrivò a formulare il principio in termini molto netti: un sindaco non può intervenire con proprie ordinanze per regolamentare l’accoglienza dei richiedenti asilo, materia riservata a Ministero dell’Interno e Prefetture. Il TAR Lazio-Latina lo ribadì nella sentenza n. 527/2017, dichiarando illegittima per incompetenza un’ordinanza sindacale che interferiva con il sistema statale di accoglienza (Dait).
Nelle Marche, la legge regionale richiedeva cinque anni di residenza per accedere all’edilizia residenziale pubblica. Nel 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima: cinque anni di residenza non hanno una connessione ragionevole con il bisogno abitativo e finiscono per escludere persone economicamente deboli indipendentemente dalla loro effettiva necessità (Corte Costituzionale). La Consulta aveva già ripetuto molte volte lo stesso principio. Nella propria giurisprudenza richiama sentenze del 2011, 2013, 2014, 2018, 2020 e 2021: la lunga residenza può eventualmente concorrere, in certi contesti, alla formazione di una graduatoria, ma non può trasformarsi in una barriera che prevale sullo stato di bisogno (Corte Costituzionale).
Regione Veneto, legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6, art. 1, comma 1, approvata durante la presidenza di Luca Zaia. La legge modificava l’art. 8 della l.r. Veneto n. 32/1990 stabilendo questa precedenza nell’ammissione agli asili nido: «i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni». NB: i 15 anni non erano formalmente un requisito indispensabile per iscriversi al nido, ma un titolo di precedenza nella graduatoria. La Consulta osservò però che, data la scarsità dei posti negli asili pubblici, la disposizione produceva effetti «sostanzialmente escludenti» per chi non possedeva quel radicamento. Il Governo impugnò la legge direttamente davanti alla Corte costituzionale. Dai lavori preparatori riportati nel ricorso emerge chiaramente la ratio dichiarata: privilegiare chi dimostrasse «un serio legame con il territorio» attraverso quindici anni di residenza o lavoro in Veneto. La Corte costituzionale, sentenza n. 107/2018, depositata il 25 maggio 2018, dichiarò incostituzionale quella disposizione per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117 e 120 della Costituzione, quest’ultimo profilo insieme ai vincoli derivanti dal diritto UE. C’è una frase nel comunicato ufficiale della Corte: «è ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri». Corte costituzionale, sentenza 10 aprile–25 maggio 2018, n. 107, ECLI:IT:COST:2018:107, su art. 1, c. 1, l.r. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6. Testo sentenza n. 107/2018 – Corte costituzionale.
Lombardia: accesso alle case popolari, Corte costituzionale, sentenza n. 44/2020. La legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16, art. 22, comma 1, lettera b), stabiliva che per poter partecipare all’assegnazione di un alloggio pubblico fosse necessario avere: «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». A differenza del Veneto, qui non era una semplice preferenza in graduatoria: i cinque anni erano proprio una condizione per poter accedere al servizio abitativo pubblico. La questione arrivò alla Consulta dal Tribunale di Milano. La Corte, con la sentenza n. 44, decisa il 28 gennaio e depositata il 9 marzo 2020, cancellò le parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». Secondo la Consulta, il requisito non aveva una «ragionevole connessione con lo stato di bisogno o di disagio» al quale l’edilizia pubblica deve rispondere. Inoltre produceva un’irragionevole disparità non soltanto tra italiani e stranieri, ma fra chiunque fosse residente da cinque anni e chi non lo fosse. La Corte lo dichiarò quindi contrario all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, cioè ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e uguaglianza sostanziale. La stessa sentenza ricorda infatti che una precedente questione relativa alla normativa lombarda era stata affrontata dalla Consulta con l’ordinanza n. 32/2008 senza arrivare alla stessa dichiarazione d’incostituzionalità. Oggi, la Regione Lombardia indica come requisito semplicemente la residenza o l’attività lavorativa in Lombardia alla data della domanda, senza più i cinque anni. Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio–9 marzo 2020, n. 44, sull’art. 22, comma 1, lett. b), legge Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16.
Friuli-Venezia Giulia : sequenza di interventi della Consulta che permette di raccontare l’evoluzione nel tempo. La legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, all’art. 29, comma 1, lettera c), prevedeva, come requisito minimo per ottenere un alloggio di edilizia sovvenzionata: «l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti».Non era quindi un punteggio aggiuntivo: senza quei cinque anni non si poteva ottenere l’alloggio. Nel frattempo la Regione modifica la legge. Nel 2024 il requisito viene ridotto: per l’edilizia sovvenzionata non più cinque anni, ma due anni di residenza in Friuli-Venezia Giulia. La vecchia norma dei cinque anni arriva comunque davanti alla Corte costituzionale, sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia. Con la sentenza n. 70/2026, depositata il 7 maggio 2026, Palazzo della Consulta dichiara incostituzionale il requisito dei cinque anni perché contrario all’art. 3 Cost.: non esiste un collegamento ragionevole tra l’aver abitato precedentemente nella Regione e il bisogno attuale di una casa. Ma la Corte guarda anche alla nuova norma e dice, in sostanza: neppure due anni vanno bene. La Consulta dichiara quindi in via consequenziale incostituzionale anche la disciplina introdotta nel 2024, perché presenta esattamente lo stesso vizio: «Anche tale norma richiede irragionevolmente una residenza anagrafica pregressa e protratta per l’accesso all’edilizia sovvenzionata». Il risultato è che con una sola sentenza Palazzo della Consulta elimina sia i cinque anni sia i due anni. E la Corte ricorda che non stava inventando quel principio nel 2026. La propria giurisprudenza in materia comprendeva già, fra le altre, le sentenze 44/2020, 9/2021, 77/2023, 67/2024 e 147/2024: la residenza attuale può essere richiesta e il radicamento può avere un certo rilievo nella graduatoria, ma la residenza pregressa prolungata non può prevalere sullo stato di bisogno, che è la ragione stessa dell’edilizia sociale. FVG, 2021. La Regione aveva previsto che determinate risorse destinate al contrasto della povertà fossero riservate ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risiedesse in Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni continuativi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 7/2021, dichiarò incostituzionale il requisito.«Non vi è […] alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano […] e la protrazione nel tempo di tale insediamento». Si trattava, sottolineava la Corte, di risorse destinate a soddisfare «un bisogno basilare e immediato» di persone in condizioni di povertà: 2019: cinque anni di residenza per alcune misure contro la povertà. 2021: la Consulta dice che cinque anni non hanno alcun rapporto ragionevole con i bisogni primari. 2024: per le case popolari la Regione conserva comunque un requisito di residenza pregressa, riducendolo da cinque a due anni. 2026: la Consulta elimina anche quello.