La recente esclusione della presidenza del Consiglio e del ministero dell’Interno dalla costituzione quale parte civile nel processo penale a carico di Roberto Zorzi, del quale è in corso l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia per concorso nell’esecuzione della strage di Piazza Loggia, avvenuta il 28 maggio 1974, trae origine da una omessa notifica all’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege degli organi statali, dell’avviso che ha fissato l’udienza preliminare per questa nuova vicenda processuale come da richiesta del Pm.

Piazza della Loggia pochi istanti dopo l’esplosione

Come è noto, si trattò del vile assassinio di otto persone e del ferimento di oltre un centinaio di partecipanti a una grande manifestazione antifascista, che si stava svolgendo quella mattina a Brescia, su convocazione dei sindacati dei lavoratori e dei partiti antifascisti della città, compiuto per mezzo di una bomba collocata in un cestino dei rifiuti.

La bomba era nascosta in un cestino della spazzatura, uno dei punti dell’impatto è tuttora visibile

Poiché la notifica della richiesta di rinvio a giudizio del Pm e la conseguente fissazione dell’udienza preliminare sono gli atti essenziali e indispensabili per avvertire le parti offese dello svolgimento del rilevante passaggio processuale, era infatti necessario che gli organi dello Stato, che è la principale parte offesa per il reato di cui all’art. 285 del codice penale (strage, devastazione, saccheggio – articolo inserito tra i delitti contro la personalità dello Stato), fossero informati nel modo rituale, previsto dalla procedura, della convocazione in udienza.

È ben vero che i giornali, locali e nazionali, hanno dato la notizia con ampiezza sulle loro pagine, ma è anche vero che il processo penale si fonda sugli atti previsti dalla procedura e non sulle notizie giornalistiche, che non contengono di certo quegli elementi di illustrazione del reato contestato che la legge processuale prevede.

Piazza della Loggia, lapide in memoria dei Caduti della strage

Dunque, alla prima udienza dinanzi al Gup, celebrata il 23 marzo scorso, l’Avvocatura dello Stato, quale rappresentante in giudizio dello Stato non era presente, stante l’omesso avviso della convocazione dell’udienza nei modi legalmente previsti. La notizia di tale assenza è stata ripresa dai giornali ed è stata anche oggetto di interventi politici, per cui alla successiva udienza dell’11 maggio (quella già fissata del 20 aprile 2023 non si è svolta per una astensione dalle udienze degli avvocati) l’Avvocatura statale ha proposto al giudice un’istanza per rimessione in termini della propria posizione (la costituzione di parte civile, secondo le vigenti norme processuali, si deve effettuare all’apertura della prima udienza dinanzi al Gup), a causa dell’omessa notifica della fissazione dell’udienza preliminare e ha chiesto inoltre, in subordine, la dichiarazione di nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza, per omessa notifica alla principale parte offesa, e cioè ai massimi organi dello Stato.

Roma, Palzzo Sant’Agostino, sede dell’Avvocatura di Stato (Imagoeconomica, Stefano Carofei)

Su tali istanze, discusse in aula, ovviamente le difese si sono opposte, mentre la parte civile ha chiesto la rimessione in termini dell’Avvocatura.

Il giudice per l’udienza preliminare, tuttavia, ha ritenuto tale istanza tardiva, in quanto proposta in una fase in cui era già iniziata la discussione, mentre la fase per la costituzione delle parti era ormai superata.

Secondo il Gup, “Palazzo Chigi e Viminale non coincidono con lo Stato”

Il giudice ha inoltre messo in dubbio sia la legittimazione della presidenza del Consiglio sia del ministero dell’Interno a rappresentare lo Stato, senza peraltro pronunziarsi su tale questione.

Infine, ha contestato il diritto dell’Avvocatura, quale rappresentante ex lege dello Stato ad avere obbligatoriamente la notifica dell’atto di fissazione dell’udienza, sostenendo che in altri casi analoghi l’omessa notifica aveva dato comunque luogo alla costituzione di parte civile degli organi statali.

(Imagoeconomica, Sara Minelli)

Si tratta di questioni tecnico-giuridiche sulle quali si può discutere all’infinito, come per ogni situazione oggetto di interpretazione giurisprudenziale; ma due fatti sono certi.

Da una parte si registra una notevole “distrazione”, per di più condita di un certo formalissimo, da parte dell’Amministrazione dello Stato, che pur poteva, vista la notorietà della notizia circa la fissazione dell’udienza, compiere una spontanea comparizione e conseguentemente costituirsi come parte civile alla prima udienza del 23 marzo scorso.

Dall’altra, spicca tuttavia l’errore degli uffici giudiziari che, nel caso di un delitto contro la personalità interna dello Stato, non ha reso formalmente noto alla sua rappresentanza legale la fissazione di una udienza così importante in un procedimento relativo a reato gravissimo e ancora in parte impunito.

(Imagoeconomica, Sara Minelli)

Va però ulteriormente rilevato che, poiché le parti civili costituite hanno aderito alla richiesta di rimessione in termini formulata dall’Avvocatura, e poiché l’accoglimento dell’istanza non avrebbe pregiudicato il procedimento in corso, il diniego opposto dal magistrato è sembrato essere caratterizzato dalla preoccupazione di legittimare tutti gli atti processuali sino a oggi compiuti, senza però valutare che tale decisione potrà avere conseguenze sia sul piano giudiziario (è stato già annunciato il ricorso in Cassazione contro la discussa statuizione) sia sul piano politico, in termini di ulteriore attacco – ormai peraltro consueto – all’indipendenza della magistratura.

Pietro Garbarino, avvocato cassazionista