Il razzismo fascista invita alla riflessione su quella che può essere considerata una delle pagine più ingloriose della storia recente del nostro Paese, vale a dire la legislazione razziale, frutto di un progetto – che pare persino poco definire folle – conclamatosi in un sistema normativo che segnò la contestuale involuzione del regime verso forme sempre più autoritarie, sino alla svolta finale del 1938. Quell’anno all’imposizione del silenzio stampa sulla questione ebraica, si accompagnarono la terribile ignominia del manifesto degli scienziati fascisti – pubblicato sul Giornale d’Italia – in cui si teorizzava la superiorità della razza ariana, ebbe inizio il censimento degli ebrei e fu pubblicata la dichiarazione sulla razza del Gran consiglio del fascismo. Assurto nel contempo a organo di vertice del regime, vi si ponevano le premesse normative della successiva repressione antisemita e per l’emanazione dei famigerati provvedimenti sulla difesa della razza promulgati da Vittorio Emanuele III il 17 novembre di quell’anno, che prevedevano, tra l’altro, il divieto di matrimoni misti.

Mussolini e Vittorio Emanuele III

Apporto fondamentale all’attuazione del progetto razziale fu fornito anche da numerosi provvedimenti adottati dalle autorità politiche e amministrative, mentre la magistratura si dimostrò incapace, un po’ per ossequio, un po’ per debolezza intrinseca, di contrastare l’attuazione di tale assurdo disegno.

In rapida successione furono dunque vietati, dapprima, l’uso nelle scuole di testi di autori di razza ebraica, quindi la stessa possibilità per gli alunni di razza ebraica (assegnati a classi separate) di frequentazione di scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi fosse riconosciuto effetto legale; poi fu introdotto il divieto per i docenti di razza ebraica di insegnare a studenti non ebrei, all’evidente scopo di ghettizzarne e segregarne, innanzi tutto, il patrimonio  culturale. Come dimostra la successiva preclusione, disposta il 19 aprile 1942, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, di svolgere qualsiasi attività persino nel campo dello spettacolo.

Roma, il Portico d’Ottavia, cuore del Ghetto, in una vecchia fotografia

Seguirono precise disposizioni per il censimento della popolazione di razza ebraica, mediante obbligo di annotazione nei registri dello stato civile e della popolazione, e fu, tra l’altro, posto il divieto di prestare servizio militare e di possedere beni immobili di valore superiore a determinati importi; fu proibita l’assunzione di cittadini di razza ebraica presso talune amministrazioni (le più rilevanti), dalle quali in conseguenza quelli già in servizio furono immediatamente epurati.

Si venne, quindi, a incidere sulle industrie e i commerci gestiti da cittadini di razza ebraica, innanzi tutto mediante pesanti limitazioni delle proprietà immobiliari, che furono liquidate mediante apposito ente ed assegnate, per la parte eccedente, allo Stato. Fu anche disposto il censimento delle attività economiche gestite dagli ebrei, in forma aziendale o mediante intestazione di quote sociali, parte delle quali fu trasferita allo Stato mediante un vero e proprio procedimento di esproprio, e comunque ne fu vietata la direzione a cittadini di razza ebraica. Si completava, in tal modo, la spoliazione dei beni dei cittadini di razza ebraica.

Analoghi provvedimenti discriminatori furono presi con riguardo l’esercizio delle professioni per cui era richiesta l’iscrizione a un apposito albo, e agli ebrei fu comunque vietato di svolgere le professioni di giornalista e di notaio.

Una menzione a sé stante merita la “soluzione finale” tedesca, che condusse all’aberrazione dei campi di sterminio.

Sino al quesito ultimo, la domanda cioè se l’Italia fascista sia stata uno Stato totalitario, domanda che torna talora di attualità non solo nel dibattito storico, ma anche in quello politico, e che viene riproposta talora in chiave suggestiva.

In definitiva, vorrei dire che si tratta di una pagina di storia che va conosciuta, non solo perché è necessario sapere per non dimenticare, ma proprio perché nella storia, anche recente, è ricorrente il rigurgito di idee antisemite, e proliferano ancora focolai ideologici basati su assurde pretese di superiorità razziale che è necessario contrastare con forza, anche attingendo alle ragioni della storia ed evitando che quell’immane tragedia ricada nell’oblio.

La seduta del Gran Consiglio del fascismo in cui fu destituito Mussolini

Il fascismo, come fase politica della storia della Nazione, dopo poco più di vent’anni ebbe termine. In una seduta straordinaria del 24 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo votò un ordine del giorno contenente una direttiva politica con cui si invocava sostanzialmente il ripristino dello Statuto Albertino e si chiedeva il ritorno al governo monarchico. In base a detto ordine del giorno, il giorno seguente il re Vittorio Emanuele III revocò a Mussolini l’incarico di presidente del Consiglio e ne ordinò la cattura, nominando contestualmente al suo posto il generale Pietro Badoglio. Con successivi decreti legge, questi soppresse quindi il partito fascista e le milizie fasciste, riconoscendo la libertà dei partiti politici soppressi dal regime.

Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947. Al suo fianco, da sinistra a destra, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, Francesco Cosentino, funzionario, Giuseppe Grassi, guardasigilli, e Umberto Terracini, presidente della Costituente

Con decreto 16 marzo 1946 nr. 48 fu indetto un referendum popolare circa la scelta del tipo di Stato, monarchia o repubblica, che si svolse il 2 giugno del 1946 con la vittoria di quest’ultima. L’Assemblea costituente, composta da 556 deputati, che comprendeva  rappresentanti eletti di tutti i partiti che si erano opposti al fascismo, iniziò i lavori il 22 giugno, e nominò Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato.

Piero Calamandrei in uno dei ritratti fotografici più noti

L’Assemblea costituente rimase in funzione dal 22 giugno 1946 al 31 gennaio 1948 e in detto periodo elaborò la nuova Costituzione repubblicana. Fu allo scopo costituita una commissione di 75 componenti al suo interno, che comprendeva i nomi più illustri del diritto e della politica italiana dell’epoca, e cui fu attribuito il compito di elaborare l’articolato, e questa si divise a sua volta in tre sottocommissioni: tra i suoi massimi esponenti, va ricordato Pietro Calamandrei, avvocato fiorentino ed esponente del Partito d’Azione, illustre giurista, che fu il massimo ispiratore dei valori della nascente Costituzione repubblicana. La Costituzione fu poi approvata nel suo insieme il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo dello Stato il 27 successivo.

Essa fu dunque il frutto di un faticoso compromesso tra le forze politiche dell’epoca, che nella costituente vantavano, per limitarsi ai partiti maggiormente rappresentati, i comunisti 104 deputati, i socialisti 114, i cattolici 207, oltre agli eletti delle formazioni politiche di estrazione risorgimentale e liberale, accomunati tutti dallo spirito antifascista e ispirati a principi di democrazia. Particolare influenza ebbero dunque sul dettato costituzionale le dottrine cattoliche, comuniste, socialiste e liberali.

Nel contesto dei nuovi principi di democrazia un valore determinante veniva ad assumere l’art. 3 della Costituzione, che detta i principi fondamentali dello status di cittadino: la norma stabilisce, in primo luogo, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono tutti uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni sociali e personali. Ciò sta a significare che la Costituzione considera e valorizza le diversità, stabilendo con formula assoluta ed inderogabile il dovere di non discriminazione. Si tratta di una norma di elevato valore etico, che deve indurre a privilegiare, nella formazione del cittadino, l’educazione al rispetto della diversità.

Ma la disposizione va ben oltre, e al secondo comma stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Si vuole dunque, al di là di un astratto egualitarismo, assicurare a tutti pari opportunità. Il principio di non discriminazione non si limita pertanto alle libertà formali, ma come è stato osservato dai più accorti studiosi della Costituzione, richiede un impegno della comunità organizzata dei cittadini volto a superare le situazioni di disagio, quale ad esempio la povertà e l’ignoranza, che limitano fortemente la possibilità di usufruire delle situazioni di vantaggio che attribuisce lo status di cittadino, e che ledono gravemente persino la dignità della persona.

Trattasi di principio di evidente valore etico: il cittadino modello è infatti, secondo il legislatore costituente, quello che riesce a coniugare nel modo migliore le opportunità che offre l’appartenenza ad una comunità organizzata in termini di elevazione individuale con l’esigenza di contribuire alla crescita collettiva, così da ridurre le ingiustizie sociali che derivano dalla sperequazione economica e sociale. Dunque un cittadino che è in grado di avvalersi appieno dei diritti che sono inerenti al suo status, ma che ha sempre presenti i fondamentali valori portanti di un disegno comune e solidale volto allo sviluppo della società. L’esercizio delle libertà fondamentali deve divenire dunque un metodo quotidiano e largamente condiviso, mirato alla crescita collettiva e non già a procreare situazioni di privilegio.

L’art. 3 della Costituzione dunque, con il secondo comma, tende alla piena promozione della persona umana.

Particolare rilievo assume in siffatto contesto la parità di razza, locuzione in sé discutibile sotto il profilo etimologico, essendo principio pacifico che non esistono razze ma una sola razza umana. La disposizione fu tuttavia giustificata da chiare esigenze di contrasto dell’antisemitismo, che aveva portato alle leggi razziali, esempio di chiaro decadimento delle menti e dei valori che purtroppo ogni tanto ricorre nella storia, e da cui nessuna epoca purtroppo è immune, neanche la presente, ed è destinata a porre uno sbarramento invalicabile a ogni forma di discriminazione fondata sull’origine etnica o religiosa. La disposizione è infatti posta alla base della legge 962 del 1967 avente ad oggetto la prevenzione e la repressione del reato di genocidio.

Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi

Quanto alla parità religiosa, questione che oggi ritorna anch’essa prepotentemente di attualità, essa viene assicurata da ulteriori disposizioni della carta costituzionale, quali gli artt. 7, 8, 19 e 20, che riguardano i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose.

Altra parte dell’articolo 3 che merita approfondimento è quella che riguarda l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di opinioni politiche. È da premettere al riguardo che l’art.21 garantisce a tutti i cittadini il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro elemento di diffusione, fermo restando il limite del rispetto della persona e della sua reputazione ovvero gli altri limiti che derivano da norme costituzionali di rango analogo; mentre l’art. 22 stabilisce che nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Dette norme costituiscono un preciso presidio contro ogni forma di discriminazione per ragioni politiche.

Nel contempo si è mossa anche la comunità internazionale e nel dicembre 1960, a seguito di episodi di antisemitismo in diverse parti del mondo, l’Assemblea Generale della Nazioni Unite  adottò una risoluzione che condannava tutte le manifestazioni e le pratiche di odio razziale, religioso e nazionale come violazioni della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, invitando i governi di tutti gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni manifestazione di odio razziale, religioso e nazionale. Si giunge così alla Convenzione Internazionale per la eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale varata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 novembre 1963.

New York, il palazzo delle Nazione Unite (Imagoeconomica)

La Convenzione si pone tra gli obiettivi di fondo quello di favorire ogni forma di intesa tra tutte le razze, l’adozione di misure immediate ed efficaci per la promozione della tolleranza, in particolare nell’ambito dell’istruzione, al fine combattere i pregiudizi razziali ed incoraggiare la comprensione e la tolleranza tra i diversi gruppi razziali, etnici e nazionali, nonché di garantire il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge, indipendentemente dalla razza, dal colore o dall’origine nazionale o etnica.

Particolare menzione merita l’articolo 4), nella parte in cui condanna la propaganda e le organizzazioni che tentano di giustificare la discriminazione o si basano sull’ideologia della supremazia razziale.

(Imagoecononica)

Anche la Comunità Europea si è mossa, e oggi, in attuazione dei principi comunitari, il codice penale italiano conosce all’art. 604 bis c.p. il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa; nonché all’art. 604 ter la circostanza aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Ma al di là dell’assetto normativo e dei proclami di principio, rimane la questione di fondo. L’odio razziale può rinascere in ogni luogo e in ogni momento, e l’unico vero antidoto, al di là di ogni disposizione normativa, resta la diffusione della cultura dell’inclusione, della non discriminazione  e della tolleranza.

 Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi