Premessa

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio in Parlamento (Imagoeconomica, Luigi Mistrilli)

Con la riforma costituzionale titolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare” approvata in doppia lettura dalla Camera dei Deputati e dal Senato, non ancora entrata in vigore, in quanto sottoposta a referendum confermativo, come previsto dall’art 138 della Costituzione, la maggioranza politica di governo ha inteso in primo luogo separare le carriere dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti-pubblici ministeri. A prescindere dal metodo inusuale utilizzato per una riforma costituzionale che, avviata con un disegno di legge governativo definito dal ministro della Giustizia come blindato e che, come tale, non ha subito alcuna modifica in sede parlamentare, poiché non è stato consentito ai deputati di maggioranza e di opposizione di tentare di emendarlo, con tale iniziativa il governo, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, ha inteso porre rimedio al rischio che i magistrati giudicanti, in quanto appartenenti ad un’unica carriera comprendente anche i pubblici ministeri, possano essere in qualche modo condizionati, a causa di tale rapporto di colleganza con i Pm , dalle tesi processuali fatte valere da questi ultimi e , quindi, con la prevista separazione delle loro carriere si è inteso, secondo il governo, assicurare in tal modo la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante.

(Imagoeconomica, Sara Minelli)

Coloro che non hanno condiviso tale scelta del legislatore e che hanno promosso il referendum confermativo, hanno giustificato le loro manifestate criticità nei riguardi della riforma, sul paventato pericolo che può derivare dalla prevista separazione delle carriere, in quanto  in tutti i sistemi giuridici in cui vige, il Pm rischia di finire direttamente o indirettamente sotto la vigilanza, la direzione o comunque il condizionamento del ministro della Giustizia e, quindi, del potere esecutivo, facendo perdere al Pm l’autonomia e l’indipendenza esterna di cui oggi beneficia al pari dei magistrati investiti di funzioni giudicanti, vanificando in tal modo il principio della separazione dei poteri sancito dalla Costituzione.

Consiglio Superiore della Magistratura e Corte disciplinare

Il presidente Mattarella presiede l’assemblea plenaria straordinaria del Csm del 18 febbraio 2026 (Imagoeconomica, Frank Ammendola)

Sempre con l’accennata legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo, la maggioranza parlamentare ha modificato e sostituito l’art 105 della Carta costituzionale per quanto riguarda la organizzazione e la composizione del Consiglio superiore della magistratura individuato dai costituenti come unico organismo autonomo e indipendente preposto all’autogoverno della Magistratura e quindi alla gestione del rapporto di servizio dei magistrati giudicanti ed inquirenti, secondo le norme dell’Ordinamento giudiziario, nonché  all’esercizio nei loro confronti del potere disciplinare. A tale riguardo, quale conseguenza dell’affermata separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, è stato previsto la istituzione di due distinti Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per la quella inquirente.

Oltre a tale sdoppiamento degli organi di autogoverno, è stato inoltre previsto la modifica del criterio di individuazione dei componenti non di diritto di tali organismi i quali, a differenza di quanto stabilito dal vigente testo costituzionale, non sono più eletti o dal Parlamento o dai magistrati ma sono individuati mediante sorteggio. Nel contempo, con il nuovo art 105 della Costituzione è stata anche prevista la istituzione di un’Alta Corte di disciplina incaricata di esercitare la giurisdizione disciplinare sia nei confronti dei magistrati giudicanti che inquirenti, prima riservata all’unico Consiglio superiore della Magistratura e da formalizzare con provvedimenti sanzionatori, i cui componenti (12), a parte quelli nominati dal Presidente della Repubblica ( tre) sono tutti estratti a sorte.

Separazione delle carriere

In vista del previsto imminente referendum con queste mie considerazioni mi propongo di fornire una serie di riflessioni ed approfondimenti di carattere giuridico e pratico che, a mio avviso, possono essere utili per consentire  agli elettori di capire quali sono le problematiche poste dall’accennata riforma costituzionale e gli interessi coinvolti dalla stessa, in termini di salvaguardia dei diritti dei cittadini a vedere assicurato un corretto, imparziale ed equo esercizio del potere giurisdizionale, nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti in cittadini di fronte alla legge.

(Imagoeconomica, Sara Minelli)

Bisogna premettere che, secondo la nostra Costituzione, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104) con la ulteriore precisazione che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art 101). Questo significa che, fino ad oggi, i giudici che hanno sempre ricompreso anche i Pubblici ministeri investiti di funzioni inquirenti e requirenti, sono stati considerati soggetti soltanto alla legge, con la conseguenza che anche questi ultimi hanno goduto, al pari dei magistrati giudicanti, di una indipendenza esterna rispetto agli altri poteri dello Stato (Parlamento e Governo) che si sostanzia in primo luogo, nella loro inamovibilità, con la conseguenza che essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altra sede o funzione, se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della Magistratura, da formalizzare con provvedimento motivato e con la garanzia di difesa stabilita dall’ordinamento giudiziario. La Costituzione ha previsto inoltre che i magistrati e quindi anche i Pm, si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni, con la precisazione che il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art 112).

Palazzo di Giuistizia di Milano

Per quanto riguarda la indipendenza esterna del Pm, bisogna anche tenere conto che l’art 107, comma 3 della Costituzione, non modificato dalla riforma oggetto di referendum, dopo avere affermato la inamovibilità di tutti i magistrati, ha precisato che “il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi confronti delle norme dell’ordinamento giudiziario”. Tale previsione ha fatto in passato dubitare se si estendessero anche al Pm le stesse garanzie costituzionali di indipendenza riconosciute ai magistrati giudicanti, ma la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di fugare tali incertezze, riconoscendo anche ai magistrati requirenti le garanzie di indipendenza esterna previste per i giudicanti nei confronti degli organi degli altri poteri dello Stato ed escludendo quindi la possibilità per il ministro della Giustizia di esercitare qualsiasi funzione di indirizzo e tantomeno di vigilanza o controllo sugli Uffici di Procura.

Secondo la risalente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, a prescindere da qualsiasi separazione di carriera, anche se il Pm non è investito di poteri decisori, onde non può qualificarsi giudice in senso stretto, egli è comunque un magistrato collocato in posizione istituzionale indipendente rispetto ad ogni altro potere dello Stato e non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale all’osservanza della legge perseguendo la giustizia (Cfr: Corte Costituzionale 29 aprile 1975, n. 96). Sulla base di tali principi, di fatto, la legislazione successiva all’entrata in vigore della Costituzione che ha inciso per integrazione e modifica dell’Ordinamento giudiziario (RD. n.12/1941) si è caratterizzata per una progressiva assimilazione del regime giuridico del Pm a quello dei giudici, a partire dalla legge n. 392/1951 che, nel distinguere i magistrati secondo le funzioni ha equiparato ad ogni effetto i magistrati requirenti a quelli giudicanti.

Orbene, premesso quanto sopra, se si esamina il contenuto della legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo, si deve constatare che con essa il Legislatore, a ben vedere, si è limitato a ribadire quello che era già previsto nel vigente testo costituzionale, ossia che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità delle funzioni esercitate (magistrati giudicanti e requirenti) come si desume dal vigente testo dell’art 107 che, va tenuto presente, non è stato oggetto di modifica. Quindi, la novità recata dalla riforma è quella di avere voluto superare la unicità della carriera di tali figure di magistrati che attiene al loro reclutamento, alla loro nomina, all’assegnazione delle funzioni, al trattamento economico, all’avanzamento e all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi che, per effetto della riforma, invece che essere assicurata e gestita da un unico Consiglio superiore della magistratura, oggi verrebbe attribuita alla competenza di due distinti organi collegiali preposti rispettivamente alla gestione delle carriere dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti.

Gian Domenico Caiazza, presidente Unione Camere Penali italiane (Imagoeconomnica, Giuliano Del Gatto)

Quello che bisogna tuttavia valutare è se tale prevista distinzione di carriere, possa essere in grado di fugare i dubbi paventati soprattutto dall’Unione delle Camere penali, di presunto condizionamento dei giudici nell’adozione delle loro decisioni, dal fatto che i pubblici ministeri, in quanto appartenenti alla stessa carriera, potevano essere astrattamente in grado di influenzare gli organi giudicanti in senso a loro favorevole, a scapito delle altre parti del processo penale. Se l’intento del legislatore era quello di evitare tale rischio, personalmente ritengo che tale temuto pericolo in astratto non è stato  affatto scongiurato con la semplice prevista separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, dal  momento che essi continueranno ad essere comunque dei magistrati ed a condividere come tali un rapporto di colleganza. Ma a volere rassicurare i timori dell’Unione Camere penali, va segnalato che, a prescindere dall’affidamento da quest’ultima riposto nella separazione delle carriere dei magistrati, si ritiene che il rischio di indebiti condizionamenti degli organi giudicanti risulta allo stato già garantito dall’art 111 della Costituzione che, proprio e soltanto per le decisioni giudiziarie, stabilisce un obbligo costituzionale di motivazione. Per cui la garanzia di imparzialità dei giudici, più che dalla separazione delle carriere dai Pm, è assicurata dalla motivazione delle loro pronunce, attraverso la quale essi sono tenuti per obbligo costituzionale a rendere palesi le ragioni del loro convincimento che ha comportato e giustificato la decisione assunta.

Per quanto riguarda poi l’esigenza rivendicata da sempre dall’Unione delle Camere penali di vedere garantita la parità delle parti nel processo penale attraverso l’auspicata separazione delle carriere dei giudici e di pubblici ministeri, va osservato che, finché i Pm faranno parte della magistratura, sia pure con carriere separate dai giudici, il Pubblico ministero, in quanto parte pubblica nel processo penale investita del dovere di esercitare obbligatoriamente l’azione penale, si troverà sempre collocato su un gradino superiore rispetto ai difensori dell’indagato e delle altre parti. Ciò in quanto vi è una obiettiva differenza intrinseca tra Pm e difensori delle parti private, dal momento che il Pm ha un dovere di lealtà processuale che ai difensori delle parti private manca, poiché egli, stante quanto previsto dall’art 358 del c.p.p. ha l’obbligo giuridico di cercare anche le prove a favore dell’indagato, in quanto organo pubblico tenuto all’osservanza della legge ed attore a tutela di interessi collettivi e non solo alla ricerca della colpevolezza a tutti i costi dell’indagato.

Tenuto conto di quanto si è avuto modo di evidenziare in precedenza, allora quali possono essere i rischi che potrebbero derivare dalla prevista separazione delle carriere per quanto concerne la indipendenza esterna del Pubblico ministero rispetto al potere esecutivo. Fino ad oggi, come si è avuto modo di chiarire, tale indipendenza garantita per i magistrati giudicanti in primo luogo dall’art 101 della Costituzione con la prescrizione che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge “è stata estesa anche ai Pubblici ministeri per quanto riguarda la loro inamovibilità dall’art 107, e ciò a prescindere dalla previsione dell’ultimo comma di tale norma che stabilisce “ il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario”.

Ciò fa comunque propendere a ritenere che, nonostante quanto chiarito dalla Corte costituzionale, ai magistrati requirenti non sia assicurata una piena copertura costituzionale per quanto riguarda la loro indipendenza esterna che, alla luce di quanto previsto dal soprarichiamato terzo comma dell’art 107, i costituenti hanno previsto sia garantito dalla normativa dell’Ordinamento giudiziario e quindi riservata al legislatore ordinario. Secondo i promotori del referendum, ciò potrebbe legittimare in futuro il legislatore a stabilire con legge ordinaria di sottoporre in qualche modo il pubblico ministero, una volta separata la sua carriera da quella dei giudici, al potere di vigilanza o addirittura di indirizzo del ministro della Giustizia, come peraltro era previsto prima della promulgazione della Costituzione sia nello Stato liberale che in quello fascista.

Questo costituisce a mio avviso il maggiore rischio o pericolo sotto l’aspetto giuridico che può derivare dalla prevista separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Infatti, sulla base del vigente testo costituzionale i pubblici ministeri, ancorché da sempre distinti per funzioni dai giudici, in quanto magistrati appartenenti al medesimo ordine giudiziario e caratterizzati da un’unica carriera che nel recente passato consentiva nel corso del servizio anche il mutamento di funzioni da inquirente a giudicante e viceversa, hanno sempre goduto al pari dei colleghi giudicanti di una indipendenza esterna dal potere esecutivo garantita dalla Costituzione come interpretata dalla Corte costituzionale, che non poteva in alcun modo essere compressa o condizionata con legge ordinaria , dal momento che essa sarebbe stata in contrasto con la Carta costituzionale. Da ciò la mia personale condivisione delle ragioni fatte valere da coloro che sono contrari alla riforma costituzionale sottoposta a referendum, soprattutto per lo snaturamento della funzione del pubblico ministero che da tale riforma può derivare e per la possibilità che ne può conseguire per il legislatore di condizionare in futuro con legge ordinaria la indipendenza dell’Ufficio del Pubblico ministero e di sottoporlo al potere di vigilanza diretta o indiretta del Ministro della Giustizia e quindi del potere esecutivo.

Creazione di due Consigli superiori della magistratura

Plenum del Consiglio Superiore della magistratura (Imagoeconomica, Andrea Di Biagio)

Altro aspetto problematico della legge di riforma costituzionale in commento risulta la prevista istituzione di due diversi Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, quale logica conseguenza della disposta separazione delle carriere, le cui competenze, come si avuto modo di precisare, attengono essenzialmente alla gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al reclutamento tramite concorso pubblico dei magistrati di riferimento, alla loro assunzione e nomina, alla loro valutazione professionale ai fini dell’avanzamento in carriera e della progressione economica, nonché al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Ai nuovi Consigli è stato nel contempo sottratto il potere disciplinare affidato ad un’apposita Alta Corte disciplinare pure istituita con la legge in commento. A prescindere dalla opportunità, sotto l’aspetto funzionale, organizzativo ed economico, di una simile duplicazione di organismi collegiali destinati a svolgere le stesse funzioni, quello che lascia perplessi è la modifica del sistema di individuazione dei componenti dei due previsti Consigli superiori i quali, a differenza del passato, in cui i rappresentanti della componente togata (2/3) avveniva su base elettiva a cui partecipavano tutti i magistrati (giudici e pubblici ministeri) sulla base di liste di candidati espresse dalle varie componenti associative della magistratura, a seguito della riforma è stato ora previsto che la loro individuazione avvenga mediante sorteggio.

Tale criterio di individuazione dei componenti rappresentanti della categoria dei soggetti destinatari delle attività amministrative dei nuovi Consigli superiori, secondo le intenzioni della maggioranza parlamentare che ha approvato la riforma, troverebbe giustificazione nella esigenza di sottrarre potere alle componenti associative della magistratura costituitesi in correnti le quali, sulla base di quanto emerso nel recente passato in occasione di indagini penali e amministrative che hanno interessato l’attività del Consiglio superiore, sono state in grado di condizionare in modo indebito ed illegittimo le decisioni assunte dall’organo collegiale a vantaggio dei propri associati o aderenti e, quindi, a scapito della imparzialità delle scelte operate. Al di là del fatto che anche con il sorteggio i paventati condizionamenti delle correnti associative potrebbero persistere, considerato che, secondo le statistiche, il 96 per cento dei magistrati ordinari risulta iscritto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) e quindi il sorteggio di per sé non fornisce l’assoluta garanzia di limitare il potere delle correnti in seno ai due nuovi Consigli, bisogna al riguardo anche considerare che è inusuale per il nostro ordinamento giuridico che la individuazione dei rappresentanti di una categoria di soggetti in un organismo amministrativo di autogoverno preposto alla gestione ed amministrazione di situazioni riguardanti proprio gli appartenenti a tale categoria di soggetti, avvenga mediante sorteggio.

Il fisico Giovanni Bachelet, presidente del Comitato per il NO (Immgoeconomica, Andrea Panegrossi)

Infatti, costituisce principio consolidato del mostro ordinamento giuridico, sia in sede politica che amministrativa, che la individuazione dei componenti di organi collegiali preposti alla gestione e all’amministrazione di interessi di una determinata categoria di soggetti (cittadini negli organi politici nazionali e locali, professionisti o iscritti per gli ordini professionali e di categoria) avvenga normalmente, in tutto o in parte, attraverso la scelta elettiva dei soggetti preposti alla cura di tali interessi da parte di soggetti appartenenti alla categoria degli amministrati. Pertanto, sovvertire tale principio ordinamentale di autogoverno, con una norma di rango costituzionale che si ipotizza potenzialmente in contrasto con altre norme e principi della stessa Costituzione, attraverso la sottrazione ai magistrati della facoltà di contribuire direttamente con metodo democratico alla scelta dei propri rappresentanti in seno a ciascun Consiglio superiore e quindi mediante un sistema elettivo aperto alla partecipazione di tutti gli appartenenti alla rispettiva categoria, appare francamente una forzatura istituzionale destinata a mortificare il diritto di libera associazione e di rappresentanza dei magistrati in seno al proprio Organo di autogoverno riconosciuta dalla stessa Costituzione.

Dal momento che i problemi ai quali il legislatore costituzionale ha inteso porre rimedio con l’accennata previsione del sorteggio, si sono verificati, come è emerso in occasione di fatti di cronaca oggetto di indagini giornalistiche ed anche penali, principalmente in occasione del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria, si ritiene che per porre rimedio a tale indebite interferenze, invece che eliminare il sistema elettivo di individuazione dei componenti togati del Csm, sarebbe bastato prevedere, in occasione del conferimento di incarichi direttivi, una volta individuata una rosa ristretta di candidati giudicati idonei all’incarico, di procedere al loro conferimento mediante sorteggio tra gli idonei.

Un altro problema che si pone in seguito alla separazione delle carriere tra giudici e Pm riguarda il loro reclutamento, fino ad oggi avvenuto sulla base di un unico concorso, con possibilità per i vincitori di scegliere nell’ordine della graduatoria se essere assegnati alle funzioni di magistrato giudicante o requirente. Per effetto della prevista istituzione di distinti Consigli superiori preposti ciascuno alla gestione delle due carriere, logica vuole che i concorsi per l’accesso ai due ruoli funzionali della magistratura dovrebbe avvenire con distinti concorsi e differenti tirocini prima del formale affidamento delle relative funzioni giudicanti e requirenti. Diversamente, lo svolgimento di un unico procedimento concorsuale bandito dal ministero della Giustizia con la individuazione dei diversi posti messi a concorso di magistrati giudicanti e requirenti, potrebbe comportare che i meglio classificati nell’unica graduatoria finale optino in maggioranza per l’assegnazione delle funzioni di giudice, con il rischio di riservare i posti di Pm messi a concorso a coloro che , a fronte della impossibilità di conseguire la nomina a giudice, sarebbero costretti ad optare, senza particolare convinzione, per i posti disponibili di Pm. I problemi che si pongono in materia di reclutamento dei futuri magistrati non sono di poco conto, perché con la prevista separazione delle carriere si rischia di compromettere anche il sistema di formazione e di avvio alla professione dei neo-magistrati che, attualmente, avviene attraverso il loro impiego nel periodo di tirocinio nello svolgimento di funzioni di assistenza di magistrati supervisori giudicanti e requirenti, nell’ottica di valorizzare nella loro fase formativa la cultura della giurisdizione.

Altro rischio che può derivare dalla riforma in commento è quello che, attraverso la separazione delle carriere, si possa realizzare un allontanamento del Pm dall’area della giurisdizione fino ad oggi garantito dalla sua collocazione all’interno di un unico corpus comprendente anche i magistrati giudicanti. Separare definitivamente le due carriere al punto di non consentire ai magistrati requirenti di mutare le loro funzioni nel corso del loro servizio e viceversa, previa frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale e conseguente mutamento di sede di servizio, come risulta attualmente garantito in parte dal vigente ordinamento giudiziario, comporta il rischio di trasformare il Pm in un mero avvocato di accusa svincolato dalla cultura della giurisdizione che i costituenti hanno inteso comunque garantire con la precisazione che i magistrati si distinguono soltanto per le funzioni che si trovano ad esercitare le quali possono nel corso della loro carriera essere funzioni giudicanti e requirenti e quindi mutevoli nel tempo.

Istituzione di una Alta Corte disciplinare

Alcune considerazioni vanno compiute anche per quanto riguarda la prevista istituzione di un’Alta Corte Disciplinare attuata con la integrale sostituzione del vigente art 105 della Costituzione. La nuova norma, nel prevedere la distinta competenza dei due nuovi Csm in materia di gestione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, ha sottratto a tali collegi di autogoverno dei rispettivi magistrati i poteri disciplinari che sono stati conferiti alla istituenda Alta Corte alla quale è stata attribuita la giurisdizione disciplinare, con la contestuale previsione della individuazione mediante sorteggio della maggioranza dei suoi componenti. Quindi, a ben vedere, le due carriere dei magistrati giudicanti e requirenti separate con la istituzione di due distinti Csm, vengono poi riunificate per quanto riguarda il loro trattamento disciplinare la cui gestione viene affidata ad un unico organismo, l’Alta Corte appunto, incaricato di esercitare nei confronti di soggetti con carriere separate il potere disciplinare e la cosa appare francamente quanto mai contraddittoria.

Roma, Palazzo di Giustizia,. sede della Corte di Cassazione

Ma, a prescindere da tale considerazione di merito, va tenuto presente che, secondo il vigente ordinamento del pubblico impiego e quindi anche dei magistrati, il potere disciplinare è stato sempre connotato come potere amministrativo di tipo sanzionatorio riservato all’Amministrazione di appartenenza, il cui esercizio dà luogo all’adozione di provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, sottoposti al controllo giurisdizionale. Fino ad oggi, infatti, il controllo giurisdizionale per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari adottati dal Csm nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti poteva essere promosso dagli interessati con ricorso alla Corte di Cassazione che giudica a Sezioni Unite. Secondo il nuovo art 105 della Costituzione riscritto con la riforma in commento, il potere disciplinare è stato qualificato come giurisdizione disciplinare esercitato da soggetti denominati giudici le cui decisioni sono qualificate sentenze, impugnabili davanti alla stessa Corte disciplinare in diversa composizione da quella di primo grado e si ritiene a loro volta impugnabili davanti alla Corte di Cassazione nel rispetto di quanto previsto dall’art 111 della Costituzione.

Francamente, non si comprendono le ragioni di ordine pratico e giuridico che hanno giustificato tale diverso trattamento riservato ai magistrati per i quali la valutazione dei loro comportamenti elusivi dei doveri di servizio potenzialmente punibili con la comminazione di sanzioni disciplinari di natura amministrativa, debba ora avvenire attraverso un procedimento giurisdizionale che si conclude con una sentenza impugnabile per giunta davanti allo stesso organo che ha comminato la sanzione, seppure in diversa composizione. Sul piano strettamente giuridico va notato che, se l’Alta Corte costituisce un organo giurisdizionale, come traspare dalla sua qualificazione contenuta nel testo del nuovo art 105 della Costituzione sottoposto a referendum confermativo, visto che anche i suoi componenti sono qualificati come giudici, ne consegue che si è in presenza dell’avvenuta costituzione di un giudice speciale in violazione dell’espresso divieto sancito dall’art 102, comma 2 della stessa Costituzione. Se si considera poi che 9 su 12 componenti della istituenda Alta Corte sono individuati a mezzo sorteggio e non per nomina come avviene per la Corte Costituzionale, tutto induce a ritenere che tale sistema di individuazione della maggioranza dei componenti di un organo giurisdizionale qualificati come giudici, si pone in evidente contrasto anche con l’art 106 della Costituzione il quale prevede che le nomine dei magistrati e quindi dei giudici “hanno luogo per concorso” e non per sorteggio.

Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni svolte si ha motivo di ritenere, che, al di là delle proclamate intenzioni di rafforzare la indipendenza della magistratura giudicante, attraverso la prevista separazione della sua carriera da quella dei pubblici ministeri, la dissimulata finalità del governo e della maggioranza politica che lo sostiene sia quella di indebolire l’autonomia e l’indipendenza dell’intera magistratura garantita dalle norme della vigente Costituzione come interpretate dalla Corte Costituzionale. A ciò mira soprattutto la modifica del sistema di individuazione dei componenti dei nuovi Organi di autogoverno dei giudici e dei pubblici ministeri che, a differenza del passato, vengono individuati a mezzo sorteggio, mortificando in tal modo la rappresentanza in seno a tali organismi della categoria dei soggetti destinatari del loro operato, a differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento per tutti gli organismi di autogoverno amministrativo per i quali la loro individuazione avviene secondo il metodo democratico elettivo.

(Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Per quanto riguarda infine la posizione dei Pubblici ministeri si ha invece motivo di ritenere che, attraverso la prevista separazione della loro carriera da quella dei magistrati giudicanti, in realtà si intende valorizzare in futuro tale separazione di status giuridico-economico per apportare modifiche all’ordinamento giudiziario, come consentito dall’art 107, ultimo comma della Costituzione, per ridisegnare le garanzie di indipendenza della magistratura inquirente e sottoporla al potere di indirizzo e vigilanza del ministro della Giustizia e , quindi, dell’esecutivo, con la possibilità magari di definire anche i criteri e le priorità da seguire per l’esercizio dell’azione penale riservata ai pubblici ministeri.

Il sospetto che la riforma possa dare libertà di azione a chi governa per indirizzare o condizionare in vario modo i poteri della magistratura inquirente, trova una indiretta conferma in alcune dichiarazioni pubbliche dell’attuale Ministro della giustizia riportate dalla stampa che ha avuto modo di richiamare l’attenzione delle forze politiche di opposizione sui vantaggi che potranno derivare per loro dalla riforma nel momento in cui andranno al governo. Tali dubbi e sospetti trovano peraltro ulteriore conferma proprio nella rivendicazione degli ispiratori della riforma della separazione delle carriere considerata come la realizzazione dell’intento perseguito dall’ex premier Silvio Berlusconi, dimenticando nel contempo le iniziative di delegittimazione dell’intera Magistratura poste in essere nel corso degli anni dall’ex premier e dalle forze politiche che lo hanno nel tempo sostenuto, ogni qualvolta l’esercizio dell’azione penale ha riguardato i comportamenti di esponenti della classe politica.

Ci si dimentica infatti delle iniziative poste in essere in passato per limitare l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei titolari di cariche politiche, addirittura con l’approvazione di leggi dichiarate poi illegittime dalla Corte Costituzione (cd, lodi Schifani e Alfano) che, in dispregio del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, vietavano l’avvio dell’azione penale o ne imponevano la sua sospensione nei confronti del presidente del Consiglio di Ministri durante l’esercizio della relativa funzione per comportamenti qualificabili come fatti reato posti in essere prima e durante l’esercizio dell’incarico di Capo del governo. Si è consapevoli che nell’attuale momento politico chi governa aspira alla libertà di azione e quindi vorrebbe non essere intralciato nella sua attività dal controllo giurisdizionale e da ciò l’iniziativa di abolizione del reato di abuso d’ufficio che di fatto ha, fra l’altro, privato di tutela penale la violazione da parte dei pubblici funzionari dell’obbligo di astenersi, in caso di palese conflitto di interesse rispetto alle decisioni da assumere. Tale insofferenza al controllo giurisdizionale trova conferma anche nella recente riforma che ha notevolmente attenuato i poteri di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministrativi statali e nel contempo limitato i poteri di controllo giurisdizionale della stessa Corte in caso di danno erariale. Ma se si vuole che una democrazia funzioni, la libertà di azione del governo e dei suoi apparati amministrativi non può essere legibus solutus, ma deve muoversi nel rispetto della separazione dei poteri e quindi non può sottrarsi al controllo giurisdizionale.

Flash mob di Forza Italia dopo il voto al Senato della riforma della Giustizia (Imagoeconomica, Andrea Panegrossi)

In conclusione, con tutte le sviluppate considerazioni di carattere giuridico e di merito ci si augura di essere in qualche modo riusciti a evidenziare le problematicità sottese alla riforma costituzionale sottoposta a referendum confermativo e i pericoli e i rischi che possono scaturire dall’entrata in vigore della stessa, soprattutto per quanto concerne la garanzia del corretto ed imparziale esercizio dell’attività giudiziaria che costituisce irrinunciabile  presidio e garanzia per la tutela del vigente ordinamento democratico e per la salvaguardia del principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Infatti, come si è cercato di evidenziare, al di là delle intenzioni fatte valere dal governo a giustificazione della sua iniziativa, la riforma di cui si controverte obiettivamente appare una riforma contro la magistratura, in linea con i numerosi tentativi di delegittimazione posti in essere negli ultimi 30 anni e ciò dovrebbe indurre i cittadini elettori a negare la sua conferma e quindi “in dubio pro no”.

Galileo Omero Manzi, avvocato, già magistrato