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Gli articoli che vanno dal 13 al 28 della nostra Costituzione – ossia il titolo primo, sui “rapporti civili”, della parte prima, dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini” – riguardano un nucleo di libertà individuali che, dal punto di vista della storia del pensiero politico, appartiene alla prima fase del liberalismo moderno. Si tratta, tra l’altro, della inviolabilità della persona, del domicilio, della corrispondenza e della comunicazione; del diritto alla libera circolazione e all’espatrio; della libertà di riunione, di associazione, di religione e di culto; del diritto di libera manifestazione del pensiero; del diritto alla capacità giuridica, alla difesa giudiziaria, al giudice naturale, alla presunzione d’innocenza; del principio di responsabilità penale personale.

Dall’habeas corpus al nullum crimen sine lege, siamo davanti, evidentemente, all’applicazione del principio umanistico e personalistico contenuto nei Principi fondamentali della Costituzione, insieme al principio democratico, al laburistico, al pluralistico e al sovranazionale (per servirci delle indicazioni di Costantino Mortati). Non si tratta quindi solo di diritti di libertà difensivi, individualistici, privatistici: piuttosto, vi è lo sforzo di garantire l’intera persona umana, anche nella sua dimensione relazionale – in quanto, cioè, partecipa di associazioni, di partiti, e vuole esprimere pubblicamente insieme ad altri la propria libertà naturale e civile –. Non solo “libertà da” quindi, ma anche “libertà di“, per utilizzare una dicotomia celeberrima (che, anche se non è sempre utile, in questo caso lo è).

Certo, vi è qui una forte dimensione garantista, ben spiegabile come reazione alle pesanti violazioni dei diritti umani praticate e teorizzate dai regimi autoritari e totalitari, dalla lotta contro i quali la nostra Carta è nata. Vi è, evidente, il sospetto contro l’ingerenza dello Stato nella libertà dell’individuo, contro le violazioni della civiltà liberale che erano ben note ai costituenti, in quanto le avevano sperimentate su di sé; vi è il divieto di discriminazione politica e religiosa, e vi è l’affermazione della responsabilità dei pubblici ufficiali per la violazione di questi diritti, così che nessuno si possa nascondere dietro l’alibi degli “ordini ricevuti”. Vi è, esplicito, il divieto della tortura e della istituzione di tribunali speciali. Vi è, insomma, il rifiuto della politica come sopraffazione, tanto che provenga dalle istituzioni quanto che abbia origine dalla società (a ciò si riferisce il divieto ai partiti di organizzarsi militarmente). In generale, lo Stato perde il suo profilo coercitivo, e anche le riserve di legge che accompagnano, come sempre, le elencazioni dei diritti, non funzionano come trappole logiche per negare sostanzialmente (nei fatti) ciò che è affermato formalmente (negli articoli della Carta), ma come specificazioni organizzative di principi inderogabili. La logica si è rovesciata: non è più lo Stato che a denti stretti concede qualcosa; ora la funzione pubblica dello Stato democratico consiste nel garantire diritti imprescrittibili.

Costituzione_ItalianaIndividuo, società, Stato, sono quindi coinvolti in questa dichiarazione di diritti che, data la sua complessità, è definibile non solo liberale (qual è, senza dubbio) ma anche democratica. Una dichiarazione dal sapore nuovo, dinamico, fiducioso, progressivo, pluralistico. Una dichiarazione che nella storia d’Italia ha cambiato molte cose, molte logiche giuridiche, molti comportamenti amministrativi, molte forme di vita; che ha accompagnato il nostro Paese nel suo cammino di allontanamento da punti di partenza storicamente arretrati, arcaici e autoritari.

Eppure questa dichiarazione dei diritti non ha ancora concluso la sua efficacia e, ben lungi dall’essere obsoleta o scontata, è anzi di straordinaria attualità. In primo luogo perché, per quanto sembri incredibile, non è ancora del tutto attuata. Un esempio ne è la mancanza, nel nostro Paese, di una legge sulla tortura, o anche la disapplicazione di fatto del precetto che vuole la pena finalizzata alla riabilitazione del condannato. Ma non solo ritardi e arretratezze sono all’origine di alcune difficoltà: anche i più avanzati sviluppi della tecnica e l’evoluzione recente dell’economia concorrono a mettere in crisi l’impianto garantista della Costituzione. Che cosa è mai l’inviolabilità delle comunicazioni nella società delle intercettazioni di massa, “a strascico”, e della pubblicazione voyeuristica delle conversazioni private? Che ne è della privacy nell’epoca delle profilazioni attraverso i cookies? Oggi il Grande Fratello non è più, o non ancora, lo Stato autoritario, ma è lo “Stato di sicurezza” che combatte, giustamente, il terrorismo, ma al tempo stesso che appesantisce la vita dei comuni cittadini; o, peggio ancora, sono le grandi imprese che dallo Stato hanno ricevuto l’autorizzazione a entrare nelle nostre case e nei nostri computer per raccogliere i mega-dati di cui sono fameliche; o i poteri biopolitici che plasmano la nostra esistenza quotidiana, che attraverso il governo dei nostri desideri assoggettano la nostra soggettività.

E che ne è della libertà d’associazione? Non di quelle segrete, come fu la P2 che tanto pesò nella storia della Prima repubblica (e come sono state le sue eredi, che tanto hanno pesato fino a oggi), ma dei partiti, per la cui esistenza e libertà si è combattuto, poiché la dittatura li aveva spenti in quanto nemici? I partiti, oggi, sono liberi, certo, sotto il profilo formale; ma sono denigrati sistematicamente, e soffocati economicamente, in un clima di linciaggio morale che disattende la ratio della nostra Costituzione, la quale vuole sì tutelare i diritti fondamentali dei singoli, ma in una prospettiva relazionale e sociale. Una società di individui isolati, qual è quella che le logiche economiche politiche del neoliberismo producono, non è una società di individui realmente liberi. Per non parlare della libertà di stampa, minacciata da vecchi e nuovi oligopoli e da vecchi e nuovi conformismi: un argomento tanto grave che merita una trattazione a parte. E delle libertà economiche di cui agli articoli 35-47, trasformate ormai nella libertà delle sole imprese e del solo mercato.

Insomma, proprio perché non è un inerte elenco di libertà formali o fittizie, questa sezione della Costituzione è ancora vitale e anzi di drammatica attualità, ed è in grado di esercitare un’indispensabile funzione critica e propulsiva nel nostro tempo. Un tempo nel quale il neoliberismo – e le riforme che a esso si ispirano, o che più o meno consapevolmente ne derivano – pare sul punto di travolgere non solo la democrazia ma anche il liberalismo classico. Un tempo in cui l’individualismo coatto e passivo rende l’individuo isolato e indifeso davanti a preponderanti poteri economici e sociali, che tolgono valore e tutela all’equilibrato e complesso disegno dei diritti dell’uomo e del cittadino previsto dalla nostra Costituzione. Un tempo, infine, che da questo disegno umanistico attende ancora di attingere nuova energia politica e morale.

Carlo Galli, docente all’Università di Bologna, studioso del pensiero politico, parlamentare