La prima è stata la legge istitutiva della Giornata della memoria (legge 20 luglio 2000, n. 211, Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), consistente in una sobria prescrizione racchiusa in poche righe, per invitare cittadini e istituzioni a “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

A distanza di quasi venti anni, sono ben 11 le leggi sulla memoria varate dal Parlamento della Repubblica nel corso di diverse legislature: norme con oggetti ben definiti, di regola dedicate alla celebrazione di vittime di eventi luttuosi dei quali, giustamente, si intende evitare la cancellazione dalla memoria collettiva.

Nessun dubbio, peraltro, sul fatto che la memoria di sofferenze passate, remote o recenti che siano, e degli eventi che le hanno generate debba essere conservata e tramandata alle nuove generazioni, affinché non si disperda un patrimonio di vicende e valori su cui una collettività può positivamente riconoscersi, trarre degli insegnamenti e cercare di fare i conti con ciò che è stato; resta però aperto l’interrogativo su quali siano gli strumenti attraverso i quali questi obiettivi possono essere effettivamente conseguiti, con modalità tali da favorire, oltre il perimetro degli addetti ai lavori, la diffusione di una consapevolezza critica del passato e delle sue conseguenze sul presente.

Ben vengano, dunque, occasioni nelle quali non solo la comunità degli studiosi, ma l’intera collettività viene chiamata a confrontarsi e a meditare su stessa e a scrutare nel proprio passato. Da questo punto di vista, tuttavia, la non scarsa produzione di leggi memoriali, se da un lato ha agito positivamente nel riportare all’attenzione di tutti eventi che hanno condizionato in varia misura la vita pubblica del nostro e di altri paesi, dall’altro però ha determinato (volutamente o no) effetti diversi, quando non opposti rispetto a quelli dichiarati.

In altri termini, occorre in primo luogo chiedersi se e in quale misura la legge sia uno strumento adeguato ad affrontare il tema della conservazione e della trasmissione della memoria. A ben vedere, infatti, lo stesso carattere prescrittivo tipico di qualsiasi norma giuridica (che, in sostanza, vieta o impone un determinato comportamento) applicato in questo ambito è suscettibile di dare luogo a equivoci e omissioni proporzionali all’ampiezza e alla complessità della materia trattata: quando poi quest’ultima consiste nella storia recente, il rischio si amplifica, e, in taluni casi, l’invito a ricordare può capovolgersi nella direzione opposta, della sollecitazione alla rimozione.

Ecco allora che, ad esempio, nella trascorsa e nell’attuale legislatura sono stati presentati disegni di legge intesi a raccogliere l’istanza proveniente da associazioni, gruppi e singoli cittadini, per integrare la norma istitutiva del Giorno della memoria e fare sì che in tale ricorrenza vengano commemorate tutte le vittime dello sterminio nazista, includendo, oltre alle vittime della Shoah, gli appartenenti al popolo dei Rom e Sinti, gli omosessuali, i disabili, i testimoni di Geova. In questo caso, si tratta senza dubbio di una omissione involontaria da parte del legislatore di allora. Per altre norme della stessa natura, la questione si fa più complessa e delicata, soprattutto laddove la legge indica un criterio gerarchico e selettivo di organizzazione del materiale mnestico, invadendo un campo che dovrebbe restare riservato al libero confronto tra gli studiosi.

David Irving

Questa questione fu ampiamente dibattuta all’inizio del secolo, quando lo pseudo storico inglese David Irving fu condannato da un tribunale britannico a una pena detentiva per avere diffuso tesi volte a negare l’esistenza delle camere a gas. In quell’occasione, la comunità internazionale degli storici fu in larga maggioranza concorde nel rivendicare a se stessa il compito di mettere a tacere, con gli strumenti della ricerca e del confronto, tesi aberranti e infondate, e nel segnalare invece le non desiderabili implicazioni di una legislazione che non si limiti a invitare a ricordare, ma miri anche a prescrivere su che cosa e in che modo esercitare tale facoltà.

Sia pure in modo molto meno eclatante rispetto al tema del negazionismo della Shoah, la questione dei limiti della legislazione sulla memoria si è riproposta anche nel nostro ordinamento, in particolare con l’approvazione della legge istitutiva della Giornata del ricordo (legge n. 92 del 2004). In questo caso, la prescrizione sull’oggetto della memoria si è fatto più stringente e vincolante. Come è noto, l’articolo 1, comma 1 della legge stabilisce che la Giornata del ricordo è istituita “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Le iniziative da adottare per questa ricorrenza, inoltre (sempre articolo 1, comma 1), devono essere “volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero”.

Il luogo del confine italo-sloveno a Gorizia (da https://it.wikipedia.org/wiki/Muro_di_Gorizia #/media/File:Transalpine_Square_2013.jpg)

È fuori di dubbio che la tradizione culturale italiana dell’area giuliano-dalmata debba essere oggetto di studio e di valorizzazione, tanto più, sia detto per inciso, che all’inizio del secolo passato gli esponenti più eminenti di essa furono coloro i quali, la maggior parte da irredentisti, rigettarono un’idea sciovinistica di italianità, concependola invece in termini di convivenza, dialogo e contaminazione con la tradizione culturale slava dell’Alto Adriatico (bastino, in proposito, i nomi di Scipio Slataper, dei fratelli Giani e Carlo Stuparich, del socialista Angelo Vivante). Ma è evidente che tutto questo non richiede alcuna prescrizione legale. Nelle formule adottate dalla legge n. 92 del 2004, invece, emergono con una certa chiarezza i rischi e le ambiguità di una statuizione normativa che non si limita a un invito a ricordare (anch’esso, come si è visto, non privo di criticità), ma configura una vera e propria verità di Stato, in quanto suggerisce un ordine gerarchico delle materie oggetto di celebrazione, e, contestualmente, la rimozione di eventi e comportamenti destinati a finire ai margini della ricostruzione ufficiale. Nel caso di specie, l’oggetto dell’esclusione riguarda la politica di snazionalizzazione condotta per venti anni dal regime fascista in tutte le zone di confine e i crimini di guerra perpetrati dall’esercito e dagli apparati di sicurezza durante l’occupazione italiana dei Balcani, tra il 1941 e il 1943: eventi cruciali per comprendere pienamente le dinamiche di quella che la legge definisce pudicamente ed ellitticamente la “complessa vicenda del confine orientale”.

Quest’ultima espressione, peraltro, induce a ulteriori riflessioni sui meccanismi di rimozione e relativizzazione che il tentativo di stabilire per legge la verità storica può indurre: il percorso di memoria che il legislatore propone, infatti, si rivolge a una platea di destinatari limitata da un confine che, per l‘appunto, viene individuato a partire dal punto di osservazione italiano (“orientale”, e non “italo-sloveno”) e resta pertanto circoscritto nella dimensione nazionale, proprio per una vicenda sulla quale l’adozione di una simile prospettiva conduce a una narrazione inevitabilmente parziale e ritualizzata, mentre la messa a confronto delle diverse prospettive nazionali può comportare un deciso avanzamento della conoscenza storica e della stessa coscienza collettiva, come peraltro ha dimostrato l’isolato, ma importante episodio, dei lavori della Commissione storica italo slovena.

Restano pertanto molto attuali le parole con cui alcuni anni or sono Paolo Pezzino, oggi presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, metteva in guardia rispetto alla prescrizione legale della memoria, sottolineando che “i rischi di manipolazione istituzionale della storia – e di ritualizzazione e svuotamento di significato della memoria – sono elevatissimi, e dovrebbero spingere a giudicare con grande prudenza l’istituzione di giornate della memoria, quale che sia il contenuto del ricordo che si vuole imporre per legge”.

Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri

Non è questa la sede per riprendere i termini della necessaria distinzione (più volte sottolineata dagli studiosi) tra la memoria come ricostruzione del passato svolta nel presente e filtrata da una soggettività che comporta comunque parzialità e selettività della narrazione, e la storia che – pur potendo legittimamente utilizzare la memoria come una delle tante fonti disponibili – si propone di operare in modo critico, problematico, e quindi inevitabilmente parziale e in costante evoluzione, per ricostruire ciò che è stato.

Occorre però sottolineare che nel corso degli anni le leggi di cui si sta trattando hanno in molti casi alimentato la tendenza a favorire, nella ricostruzione memoriale, un approccio che privilegia l’emotività e l’unilateralità della narrazione e che, per questo aspetto, è suscettibile di dare luogo a conseguenze indesiderate: in primo luogo, a un appannamento dell’esigenza di saldare il ricordo degli eventi e delle persone con un rigoroso approfondimento della conoscenza storica di ciò che viene ricordato (anche mediante la promozione di specifiche iniziative di ricerca),  in assenza del quale la celebrazione stessa diventa si riduce a un mero rituale incapace di produrre quel momento di riflessione, di consapevolezza e anche di identificazione che pure le leggi memoriali si propongono di suscitare; in secondo luogo, e questo è il punto di gran lunga più meritevole di attenzione, a un sostanziale mutamento del fine perseguito dalla legge: non più il richiamo al dovere morale della memoria, rivolto ai cittadini e alle istituzioni, ma l’evocazione strumentale di vicende particolarmente controverse del recente passato, in funzione di un progetto tutto politico, riconducibile a una logica di spartizione e di rissa memoriale, dalla quale, ovviamente, è espunta ogni istanza di approfondimento critico.

Nel corso degli anni, la destra politica si è mostrata maestra in questo tipo di operazione, che peraltro è stata assecondata o quanto meno non adeguatamente contrastata dall’opposto versante dello schieramento parlamentare; così che, con il varo della legge n. 92 del 2004 è stata implicitamente prospettata una vera e propria definizione di sfere di influenza memoriali (non a caso l’utilizzo di una terminologia evocativa della guerra fredda si adatta molto bene al concetto) in base alla quale la narrazione di determinate vicende del secolo passato viene a essere considerato appannaggio prevalente, se non esclusivo, di una parte politica.

L’andamento delle celebrazioni della Giornata del ricordo di quest’anno è emblematico di questo approccio alla narrazione del Novecento italiano ed europeo: gli attacchi furibondi e le intimidazioni dei gruppi neofascisti, conditi con le manganellesche dichiarazioni di esponenti del Governo, e motivati da  un presunto negazionismo dell’Anpi sulla vicenda delle foibe (basta leggere il documento a suo tempo varato dal Comitato nazionale su questo tema per constatare l’infondatezza di questa accusa), sono in realtà il frutto della mentalità della spartizione e della rissa: detto in estrema sintesi, la destra, e segnatamente i gruppi neofascisti, ritiene che la legge n. 92 del 2004 le abbia conferito una sorta di sovranità memoriale sugli eventi oggetto della Giornata del ricordo e pertanto considera un improprio sconfinamento in campo altrui il fatto che le organizzazioni che si rifanno ai valori dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione rivendichino il diritto di discutere e di dire la loro su quei temi. È facile comprendere che il vero bersaglio di questa impostazione non è solo l’Anpi – che, sia detto per inciso, malgrado le minacce e le intimidazioni, ha portato il suo punto di vista nelle sedi istituzionali e nelle scuole, ricevendo un unanime apprezzamento – ma in primo luogo la ricerca storica nel suo complesso, come attività libera da condizionamenti, veti e preclusioni di ogni tipo.

Matteo Salvini, attuale ministro dell’Interno, in una foto di alcuni anni fa (da http://www.alqamah.it/wp-content/uploads/ 2014/08/c9872d9b35_Salvini.jpg)

Il gioco di veti, le censure preventive, le rimozioni e le reticenze sono dunque altrettante conseguenze della logica della spartizione memoriale. Il fine è, per l’appunto, l’emarginazione di qualsiasi approccio critico alla storia recente; di conseguenza, il patrimonio memoriale della collettività, che dovrebbe essere ampliato e reso sempre più fruibile per effetto della legislazione che vi fa riferimento, si riduce alla componente emotiva e sentimentale, alla quale fa capo il paradigma vittimario, di cui ha parlato Giovanni De Luna nel suo La Repubblica del dolore, del 2011: il lutto, il dolore, la riduzione dell’evento storico alla dimensione privata, familiare, finiscono con il costituire l’unica dimensione, dotata peraltro di una forza espansiva amplificata dai media, entro la quale è possibile tentare di ricondurre a un denominatore comune memorie altrimenti conflittuali.

“Il familismo, innanzitutto – scrive De Luna ricostruendo i tratti del paradigma vittimario – il prepotente riaffacciarsi delle famiglie e dei singoli individui in uno spazio pubblico colonizzato dal lutto e dal dolore. E poi una fortissima carica rivendicativa, un’inesausta richiesta di risarcimento e di riparazione. E poi ancora la soffocante presenza delle emozioni: odio, vendetta, perdono, pietà, compassione. E poi infine, mastodontica, la competizione tra le varie vittime, quasi che ognuna di loro, per poter vedere riconosciuto il proprio dolore, debba sopravanzare quello delle altre. Una competizione resa assordante dalla risonanza mediatica attribuita a quel dolore. Per emozionare, commuovere, suscitare consenso, le sofferenze vanno gridate; e più si grida forte più si sfondano le barriere dell’audience e dell’ascolto. Quasi che le emozioni siano merci e quasi che sia il mercato a imporre le sue regole, nel controllarne la domanda e l’offerta”.

Al posto della riflessione storica, la “mastodontica competizione tra le vittime” dà luogo il più delle volte a una macabra evocazione della natura eguagliatrice del lutto, in virtù della quale si invoca una sorta di compensazione della memoria per pervenire a un azzeramento dei vissuti, delle storie pubbliche e private, dei valori e delle scelte individuali e collettive, funzionale, a sua volta, ad alimentare un’idea di pacificazione che, riferito alla storia del nostro Paese nella prima metà del ‘900,  tende, in ultima analisi, alla parificazione delle ragioni di chi si schierò per la libertà e la giustizia sociale e chi sostenne fino all’ultimo il terrore nazifascista. A partire da questo approccio, come ha osservato in uno scritto di alcuni anni or sono un altro studioso, Andea Brazzoduro, si perviene “a una rilettura tendenziosa e autoassolutoria della storia, tendente a considerare tutti come vittime del terribile secolo XX, e cioè, in definitiva, a equiparare le vittime ai carnefici […]”.

Proprio per evitare che le leggi memoriali si riducano a pretesti per risse di carattere strumentale o a sterili rituali celebrativi, occorre che il dovere di ricordare sia ricondotto alla sua dimensione etica e civile, nella quale si sostanziano i processi di carattere sociale e collettivo di rielaborazione del passato: in questo senso, esso è inseparabile dal lavoro della ricerca storica, che invece, negli ultimi anni, è risultato sempre più marginale in uno scenario monopolizzato dalle scomuniche e dalle minacce di soggetti interessati per lo più a utilizzare le ricorrenze memoriali per cercare di lucrare consistenti vantaggi politici e trasformare la polemica in censura ai danni dell’avversario di turno. Il recupero e la valorizzazione di questo nesso tra il dovere della memoria e il lavoro della storia possono invece porre le premesse per restituire alle ricorrenze e alle loro celebrazioni la valenza etica e culturale che dovrebbe caratterizzarle, e per metterle al tempo stesso al riparo dai furori polemici che rischiano di ridurle a un guscio vuoto, di volta in volta riutilizzabile per finalità immediatamente ed esclusivamente politiche.


Le leggi memoriali:

  • LEGGE 20 luglio 2000, n. 211

Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

  • LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”.

  • LEGGE 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

  • LEGGE 15 aprile 2005, n. 61

Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino.

  • LEGGE 4 maggio 2007, n. 56

Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

  • LEGGE 12 novembre 2009, n. 162

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace».

  • LEGGE 14 giugno 2011, n. 101

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo.

  • LEGGE 21 marzo 2016, n. 45

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.

  • LEGGE 25 gennaio 2017, n. 9

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

  • LEGGE 8 marzo 2017, n. 20

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie».

  • LEGGE 20 dicembre 2017, n. 212

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità.