
Il Tribunale di Bari ha condannato, in primo grado, dodici militanti di CasaPound per i reati di riorganizzazione del partito fascista e manifestazioni fasciste ai sensi della legge 20 giugno 1952 a. 645 (legge Scelba). È la prima volta in Italia che un organo giudicante applica pienamente gli articoli 1 e 5 della legge Scelba, configurando tali fattispecie a carico di aderenti di un movimento di estrema destra, in relazione ai fatti di aggressione avvenuti a Bari il 21 settembre 2018. Dal punto di vista normativo, la legge Scelba trae la sua ragion d’essere dalla XII disposizione transitoria e finale delia Costituzione, che vieta la riorganizzazione del partilo fascista. L’articolo 1 punisce chiunque si renda promotore o organizzatore della ricostituzione del partito fascista; l’articolo 5 sanziona chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste.
Nel caso di Bari, i giudici hanno ritenuto che le condotte contestate fossero idonee a integrare l’ipotesi di manifestazione fascista e dell’atto preparatorio di una riorganizzazione, con conseguente condanna e privazione dei diritti politici per cinque anni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la giurisprudenza sul profilo fattuale
Sul piano della giurisprudenza suprema, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16153/2024, hanno fornito un importante criterio interpretativo per l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti sotto la legge Scelba, in particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che:
*la condotta materiale consistente nel saluto romano e nella risposta alla “chiamata del presente” durante una manifestazione pubblica integra il delitto previsto dall’articolo 5 della legge Scelba ove emerga un concreto pericolo di riorganizzazione del defunto partito fascista, vietato dalla Costituzione;
*la stessa condotta può talvolta configurare anche un reato previsto dall’art. 2 del d.l n. 122/1993, convertito nella legge 25 giugno 1993 n. 205 (legge Mancino), qualora essa sia espressione di manifestazioni proprie o usuali di gruppi che perseguono discriminazione o violenza di tipo razziale, etnico o religioso.

Questa pronuncia è di rilievo per l’interpretazione sistematica della legge Scelba: le Sezioni Unite confermano che l’articolo 5 punisce il pericolo concreto di riorganizzazione fascista e non semplici espressioni simboliche o nostalgiche, richiedendo una valutazione complessiva delle circostanze di tempo, luogo e modo.
Rapporto tra legge Scelba e legge Mancino
La legge Mancino è un testo penale che, a partire dal 1993, ha rafforzato il contrasto alla discriminazione e all’incitamento all’odio razziale, etnico, nazionale o religioso, sanzionando anche l’esibizione di simboli e gesti correlati (come quelli propri di gruppi discriminatori).
In generale:
*l’art. 2 della legge Mancino punisce chi, in pubbliche riunioni, mostra manifestazioni esteriori o simboli propri di “organizzazioni, movimenti o gruppi” che perseguono discriminazione o violenza;
*diversamente, la legge Scelba si applica specificamente ai fenomeni di riorganizzazione dell’ideologa fascista in chiave sostanzialmente prodromica ad un’organizzazione contraria alla Costituzione.
Secondo dottrina e giurisprudenza, tra le due discipline non sussiste un rapporto di specialità automatico: piuttosto, l’applicabilità di una o dell’altra norma dipende dal contesto e dalla funzione perseguita dalla condotta. I giudici, specie nelle Sezioni Unite, hanno evidenziato che le fattispecie possono concorrere o essere alternative a seconda della specifica valenza materiale e normativa del gesto o della manifestazione. Nella prassi processuale, la qualificazione delle condotte sotto la legge Scelba o la legge Mancino rimane oggetto di attento esame, con valutazioni caso per caso basate su fattori quali l’intento, il contesto pubblico e l’idoneità a evocare un pericolo per l’assetto costituzionale.

Profili critici e implicazioni
La decisione del Tribunale di Bari pone un precedente significativo, ma non decisivo: si tratta di una sentenza di primo grado. Le difese hanno già annunciato ricorso in appello, evidenziando, tra l’altro, la distinzione tra articoli 1 e 5 della legge Scelba e la diversa applicabilità della legge Mancino. Sul piano più ampio, la pronuncia richiama il vincolo costituzionale antifascista e l’esigenza di contrastare in radice fenomeni che possano tradursi in tentativi di riemersione di forze o pratiche contrarie ai principi democratici. La rilettura giurisprudenziale delle Sezioni Unite, integrando valori costituzionali, offre un quadro interpretativo più chiaro in un ambito spesso segnato da forte tensione valoriale e simbolica.

Antifascismo costituzionale, tipicità penale e libertà fondamentali
La pronuncia barese assume rilievo non soltanto sul piano repressivo, ma soprattutto sul versarne costituzionale, in quanto riporta al centro dell’ordinamento la l’unzione normativa della XII disposizione transitoria c finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Antifascismo come principio supremo e limite alle libertà politiche. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha da tempo chiarito che il divieto di riorganizzazione fascista non costituisce una mera clausola storica, bensì un principio identitarie dell’ordinamento repubblicano, idoneo a incidere sul bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e libertà di associazione (art. 18 Cost.).

In questa prospettiva, la Legge Scelba rappresenta l’attuazione necessaria del precetto costituzionale: la sua funzione non è quella di reprimere opinioni, bensì di intercettare condotte organizzative o simboliche che, per concretezza e contesto, risultino funzionali alla ricostituzione del partilo fascista. La sentenza delle Sezioni Unite n. 16153/2024 ha valorizzato proprio il requisito del “pericolo concreto di riorganizzazione”, introducendo un criterio restrittivo coerente con il principio di offensività. In tal modo, le Sezioni Unite hanno evitato letture eccessivamente simboliche o meramente ideologiche della fattispecie, riaffermando che la sanzione penare può intervenire solo in presenza di una reale messa in pericolo dell’ordine democratico.

Tipicità, offensività e determinatezza
Dal punto di vista strettamente penalistico, la decisione si inserisce nel solco del principio di tipicità sostanziale. L’elemento oggettivo non può essere ridotto a un gesto isolato (es. saluto romano), ma deve essere valutato:
*nel contesto spazio-temporale;
*nella struttura organizzativa del gruppo;
*nella capacità aggregativa e propagandistica della condotta;
*nell’idoneità a determinare un rischio effettivo di riorganizzazione. In questo senso, la pronuncia delle Sezioni Unite opera una “costituzionalizzazione” della legge Scelba, subordinando l’integrazione del reato a un accertamento rigoroso del pericolo concreto.

Il rapporto sistematico con la Legge Mancino
La Legge Mancino, diversamente, tutela prevalentemente il bene giuridico dell’eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e reprime condotte di propaganda o incitamento fondate su odio razziale, etnico o religioso. Il rapporto tra le due normative non è di specialità automatica, bensì di possibile concorso apparente o materiale, a seconda della finalità e dell’oggetto della condotta:
*se l’azione è funzionale alla riorganizzazione fascista → rileva la legge Scelba;
*se è diretta alla diffusione di odio o discriminazione → può rilevare la legge Mancino;
*nei casi più gravi, può configurarsi concorso di norme.
La giurisprudenza di legittimità ha così costruito un sistema coerente, nel quale la repressione dell’ideologia fascista e quella delle condotte discriminatorie rispondono a beni giuridici distinti ma convergenti nella tutela dell’ordine costituzionale.

Profili critici
Non mancano tuttavia questioni aperte:
*il rischio di un’applicazione estensiva delle fattispecie simboliche;
*la necessità di evitare sovrapposizioni indebite con la libertà di espressione;
*il delicato equilibrio tra prevenzione e repressione.
La scelta delle Sezioni Unite di valorizzare il criterio del pericolo concreto appare, sotto questo profilo, una soluzione di equilibrio tra esigenze di tutela democratica e garanzie penalistiche. La condanna di Bari, se confermala nei successivi gradi di giudizio, potrebbe rappresentare un precedente significativo nella concreta attuazione del divieto costituzionale di riorganizzazione fascista, rafforzando la funzione di garanzia sostanziale dell’antifascismo repubblicano. L’intervento delle Sezioni Unite ha contribuito a chiarire che il diritto penale dell’antifascismo non può essere né simbolico né meramente ideologico: esso deve fondarsi su una verifica rigorosa della offensività concreta, in coerenza con i principi di legalità, determinatezza e proporzionalità.
La possibilità di chiedere lo scioglimento dell’organizzazione

Una questione rilevante riguarda la possibilità legale di sciogliere organizzazioni neofasciste come CasaPound.
Chi può chiedere lo scioglimento? A differenza di quanto spesso si sente in dibattiti politici, lo scioglimento di un’organizzazione non compete automaticamente al governo:
*In base alla legge italiana, l’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento di associazioni o movimenti che perseguono finalità antidemocratiche o che realizzano comportamenti vietati dalla legge.
*Generalmente il procedimento di scioglimento avviene tramite la Procura della Repubblica o il ministro dell’Interno, sulla base di elementi concreti raccolti e di una valutazione motivata, dopo sentenze definitive che accertino l’illiceità dell’attività organizzata.
Dopo la sentenza di Bari, alcune forze politiche (incluso il Partito Democratico) hanno chiesto all’esecutivo di attivarsi per lo scioglimento di CasaPound, ritenendo che la decisione giudiziaria costituisca un “elemento oggettivo” per considerare l’organizzazione come incompatibile con l’ordinamento democratico. Alcune forze politiche dichiarano che il governo debba usare le normative per chiedere lo scioglimento, rappresentanti di altre forze (ad esempio esponenti di Forza Italia) sottolineano che lo scioglimento “non compete al governo ma alla magistratura”, pena il rischio di violare principi garantisti in assenza di una sentenza definitiva che dichiari l’organizzazione come tale in violazione dell’ordinamento.

Emilio Ricci, avvocato, vicepresidente nazionale ANPI
Pubblicato martedì 17 Febbraio 2026
Stampato il 17/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/riorganizzazione-del-partito-fascista-dalla-cassazione-a-sezioni-unite-alle-aule-di-tribunale-la-condanna-di-casapound-a-bari/




