Lo scorso 29 marzo la Camera ha approvato in via definitiva dopo oltre tre anni di stallo – con 375 voti favorevoli, 13 contrari e 41 astenuti – la proposta di legge che tutela i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. La normativa vigente è stata modificata con l’obiettivo di rafforzare le tutele dei minori e garantire un’applicazione uniforme delle norme per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale.
«L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo Paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini prima di tutto bambini, a prescindere dal loro status di migranti o rifugiati», ha detto Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa dell’ong Save the Children.
Nel 2016 più di 25.800 minori, tra cui anche bambini con meno di dieci anni di età, sono arrivati in Italia via mare soli, senza genitori o figure adulte di riferimento al loro fianco, più del doppio rispetto al 2015 quando erano 12.360. Dall’inizio dell’anno – secondo le stime di Save the Children – sono giunti oltre 3.360 minori, di cui almeno 3.000 non accompagnati.
Proprio l’ong Save the Children nel luglio del 2013 presentò il progetto riscuotendo da subito un’adesione trasversale in Parlamento. Il testo ha poi preso nome dalla prima firmataria, la deputata Pd Sandra Zampa.
Le disposizioni appena approvate riguarderanno i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel nostro territorio o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Per la prima volta si disciplineranno per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e dell’identificazione del minore, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima invece non esisteva un provvedimento di attribuzione dell’età che, da adesso in poi, sarà notificato sia al minore sia al tutore provvisorio, così da poter fare anche un ricorso. Durante tutto l’iter è prevista la presenza di mediatori culturali.
Si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; in ogni caso “il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore”, come si legge nel sito della Camera.
La decisione del tribunale per i minorenni poi deve essere assunta entro 30 giorni.
Tra le misure previste dalla nuova legge, è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento del minore nelle strutture di prima accoglienza. Poi, è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è previsto alcun limite temporale; inoltre è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.
Viene istituito il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati nel quale confluiscono le “cartelle sociali” del minore, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio nella fase di prima accoglienza. La legge, in relazione alla rete di accoglienza, estende pienamente l’accesso ai servizi del sistema SPRAR, cioè il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, a tutti i minori non accompagnati a prescindere dai posti disponibili, come invece finora previsto.
Viene modificata la disciplina del cosiddetto “rimpatrio assistito” che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito alle cosiddette “indagini familiari”, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. Le indagini saranno più veloci e si darà preferenza all’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza.
Inoltre la competenza per il rimpatrio assistito sarà affidata, invece che al Ministero del lavoro, al tribunale per i minorenni.
Ogni tribunale dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e a prendersene cura. Viene estesa anche la piena garanzia per il minore all’assistenza sanitaria prevedendo l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (che la normativa vigente considera obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno) anche in attesa degli adempimenti burocratici, dopo il ritrovamento del minore a seguito della segnalazione. È incentivato inoltre l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte del minore, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
Sono implementate le garanzie processuali a tutela del minore straniero non accompagnato mediante l’assistenza affettiva e psicologica; viene riconosciuto il diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti della comunità di accoglienza, cioè il cosiddetto “diritto all’ascolto”, e di avvalersi del patrocinio gratuito in ogni stato e grado del procedimento. Infine, sono previste misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori che si trovino da soli come i minori non accompagnati vittime di tratta, in considerazione del loro particolare stato di vulnerabilità.
Antonella De Biasi, giornalista professionista freelance. Ha lavorato al settimanale La Rinascita della sinistra scrivendo di politica estera e società. Collabora con Linkiesta.it e si occupa di formazione giornalistica per ragazzi
Pubblicato mercoledì 5 Aprile 2017
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