
1. All’indomani della assoluzione di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, Massimo Costa scriveva su Libero Quotidiano: Sopire e troncare, troncare e sopire. Il quotidiano Domaninon ha nemmeno dato conto della notizia, né in prima pagina, né nelle pagine interne; sul Fatto quotidiano, foglio simbolo del giustizialismo, c’è solo una fotonotizia a pagina 13; La Stampa di Torino relega la notizia a un trafiletto a pagina 22; Repubblica dà sì la notizia in copertina, ma poi si deve arrivare fino a pagina 19 per leggere l’articolo sulla vicenda. Una narrazione inversamente proporzionale alle pagine e pagine in cui si dava conto delle tesi della Procura di Palermo (demolite sia in primo grado che in Cassazione). E non sarà un’assoluzione dopo cinque anni di interrogatori e udienze a cancellare le chat in cui l’allora dominus delle correnti delle toghe Luca Palamara [1] scriveva: «Salvini? Ha ragione ma va attaccato». È stato un processo alle scelte politiche di un ministro che non doveva nemmeno iniziare. Prendiamo dunque sul serio questi rilievi e cerchiamo di dare una risposta agli interrogativi che quella sentenza pone.

2. Il primo di agosto 2019 la nave Open Arms, di proprietà dell’omonima ong, battente bandiera spagnola, soccorreva 59 persone all’interno della zona di ricerca e salvataggio (SAR) della Libia, informandone i centri di soccorso marittimo di Italia, Malta e Spagna; quest’ultimo sollecitava Open Arms a contattare l’autorità di soccorso tunisina; quello stesso giorno il Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, di concerto con quelli della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, emetteva un decreto che vietava alla nave l’ingresso, il transito, la sosta nelle acque territoriali. Il 2 agosto la nave traeva in salvo altre 69 persone in zona Sar, ritenuta di competenza maltese, e richiedeva pertanto a Malta un Place of Safety (Pos), che veniva negato, ritenendosi Malta incompetente. Malta invitava la nave a rivolgersi allo Stato di bandiera (Spagna). Quello stesso giorno, alle h. 22.50, era inviata una richiesta di Pos all’autorità italiana, motivata dal fatto che il porto di Lampedusa era il più vicino al punto in cui si trovava la nave e segnalando il deterioramento delle condizioni igienico sanitarie a bordo. La nave rimaneva comunque in acque internazionali, permanendo il divieto di ingresso disposto dal Ministro dell’Interno.

Dopo un ulteriore rifiuto di Malta in data 4 agosto, il giorno 7 era inviata una nuova richiesta di Pos a Malta, Spagna e Italia «evidenziando la presenza di minori, anche non accompagnati, e la situazione di grave disagio psicofisico nella quale versavano i migranti, che rendeva assai difficile la protrazione della loro permanenza a bordo». Il giorno 9 agosto la nave operava il salvataggio di altri 39 migranti, in zona di competenza maltese. Questa volta Malta si dichiarava disponibile a consentire lo sbarco solo di questi ultimi migranti. Il comandante della nave non accettava tale proposta, affermando che lo sbarco solo di una parte di migranti poteva causare disordini a bordo. Tra il 12 e il 14 agosto venivano richiesti all’autorità maltese, tramite l’ambasciata spagnola, provvedimenti in favore dei minori a bordo e poi nuovamente domanda di Pos sia a Malta che all’Italia. Malta rifiutava. L’Italia non rispondeva.

Il giorno 14 il Tar del Lazio sospendeva l’efficacia del decreto che vietava l’ingresso, il transito e la sosta della nave nelle acque italiane. Non era emanato un nuovo decreto, che pure il Ministro dell’Interno aveva predisposto, per il rifiuto del Ministro della Difesa di controfirmarlo. Il 15 agosto 2019 la Capitaneria di porto autorizzava la nave a ridossarsi nei pressi dell’isola di Lampedusa (ma non ad attraccare), causa le cattive condizioni del mare (richiesta che era stata precedentemente rivolta a Malta, che l’aveva respinta). Informato della cosa, il Ministero dell’Interno nulla obiettava.
Nelle prime ore del 15 agosto la nave faceva ingresso nelle acque italiane. In effetti le avverse condizioni metereologiche erano confermate dal fatto che un’unità navale della Guardia Costiera aveva dovuto rinunciare a trasbordare un team medico sulla nave. Alle 10.30, dopo l’autorizzazione al ridosso, personale della Capitaneria di porto riusciva ad effettuare un’ispezione a bordo, rilevando le precarie condizioni sanitarie di molti migranti. Lo stesso giorno il Presidente del Consiglio invitava il Ministro dell’Interno ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela dei minori. Il Ministro rispondeva che i minori dovevano ritenersi soggetti all’autorità spagnola (stato di bandiera), che non vi era prova che essi fossero non accompagnati, che aveva dato mandato per impugnare il provvedimento Tar di sospensione del suo decreto; che il Presidente del Consiglio poteva adottare i provvedimenti di sua competenza nel caso non avesse condiviso la condotta del Ministro.
Con riguardo ai minori non accompagnati, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo e il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale già il giorno 8 agosto 2019, quando la nave era in acque internazionali e prima del terzo salvataggio, avevano chiesto ai Ministri dell’Interno, della Difesa e delle Infrastrutture quali provvedimenti «intendessero adottare in osservanza della normativa internazionale e nazionale che imponeva il divieto di respingimento alla frontiera o di espulsione dei minori stranieri non accompagnati…». L’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di frontiera rilasciava il certificato di libera pratica sanitaria, necessario per avviare le operazioni di sbarco.

Il 16 agosto 2019 era formulata una nuova richiesta di sbarco urgente nel porto di Lampedusa. Lo stesso giorno l’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza comunicava di aver provveduto ad organizzare le necessarie misure di accoglienza per i minori, da attivare al momento dello sbarco; era disposta l’apertura, da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo, delle tutele dei minori non accompagnati con la nomina dei rispettivi tutori; il Presidente del Consiglio dei ministri ribadiva al Ministro dell’Interno la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori stessi. Il 17 agosto 2019 il Ministro dell’Interno riscontrava tale missiva, assicurando che, «suo malgrado», avrebbe dato disposizioni per non frapporre ostacoli a quest’ultima determinazione, pur non condividendo l’interpretazione della normativa vigente: «non senza ribadirti che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l’affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti»; il Ministro posta anche «mentre altri cedono, la mia posizione non cambia. E come i presunti “malati” non erano malati sono curioso di vedere i presunti “minori”…».
Comunque, i 27 minori erano sbarcati, non però gli altri migranti. Non vi è certezza dell’autorità che dispose lo sbarco, presumibilmente la Prefettura di Agrigento, senza opposizione del Ministero dell’Interno.

Il giorno 18 agosto la Spagna assegnava un Pos, Punto di sbarco sicuro (Algesiras) che il comandante riteneva non utilizzabile a causa dell’eccessiva distanza dal luogo della nave. Allora l’autorità spagnola indicava come Pos il porto più vicino di Palma di Maiorca e l’Autorità’ italiana proponeva di scortare Open Arms fino al porto spagnolo con una propria nave, su cui pure trasbordare parte dei migranti. La comandante comunicava all’Autorità spagnola che dopo 18 giorni dal primo salvataggio non era possibile raggiungere nessun porto iberico, ma occorreva l’immediato attracco a Lampedusa. Cinque migranti si gettavano a mare. Il 19 agosto, il vicecapo di Gabinetto del Ministro dell’Interno dava riscontro negativo alle richieste di POS già inoltrate allo Stato italiano, sottolineando che le Autorità italiane avevano adempiuto i propri doveri di assistenza: avevano infatti concorso alle evacuazioni mediche necessarie (i giorni 3, 11, 14 agosto 2019) anche quando la nave non era in acque italiane e curato lo sbarco dei 27 minori non accompagnati (9 dei quali si erano dichiarati maggiorenni). Il giorno 20 agosto la capomissione comunicava all’Autorità italiana il rischio per la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri. L’autorità spagnola comunicava l’imminente partenza di una nave della Marina Militare, «che avrebbe assistito il Comandante (come da lui stesso prospettato nelle precedenti comunicazioni) nelle operazioni di trasferimento dei migranti» a Palma di Maiorca; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a seguito di un’ispezione a bordo (unitamente a due medici, nominati consulenti tecnici), nell’ambito del procedimento penale avviato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, disponeva il sequestro preventivo in via d’urgenza della nave, provvedimento che determinava lo sbarco dei migranti.
Si concludeva così l’odissea dei migranti salvati da Open Arms, senza che fosse stato indicato un Pos dal Ministero dell’Interno e senza che nemmeno fosse stato adottato un provvedimento formale di diniego (quello che vietava l’ingresso nelle acque internazionali era già stato annullato dal Tar e ragionevolmente gli altri Ministri si erano rifiutati di controfirmare la sua reiterazione). È bene rilevare che lo stesso Ministro Salvini, in sede processuale, aveva rivendicato la sua esclusiva responsabilità decisionale, a livello apicale, nel procedimento amministrativo di valutazione delle richieste di Pos.

3. Ne è scaturito un procedimento penale a carico di Matteo Salvini, che era imputato dei delitti di sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale e di rifiuto di atti d’ufficio per avere privato della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di accogliere le richieste di Pos, atto del suo ufficio che, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo. Sia il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il giorno 8.6.25, che definitivamente la Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 16148 del 5.5.26, lo hanno assolto da entrambe le imputazioni. La sentenza è stata resa il 17 dicembre 2025; all’epoca dei fatti imperversava la polemica sui salvataggi delle ong concordati con i trafficanti di uomini; alla data della sentenza già si approssimava il referendum sulla separazione delle carriere.
Per comprendere, o cercare di comprendere, le ragioni dell’assoluzione, occorre muovere da un’altra sentenza, questa volta delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 17687/24), che in sede civile, ai fini del risarcimento del danno cagionato ai migranti, ebbe ad occuparsi di un caso simile, quello della nave militare Diciotti. In quella occasione, infatti, il Senato aveva negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Quindi, alcuni migranti si erano rivolti al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta, dal 16 agosto al 25 agosto 2018, a causa nei primi quattro giorni del mancato consenso all’attracco della nave nei porti italiani e nei successivi sei giorni del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma. Anche in quel caso la condotta produttiva del danno era una condotta meramente materiale, mancando qualunque provvedimento amministrativo che desse conto delle ragioni del diniego e che potesse quindi essere oggetto di impugnazione.
Le Sezioni Unite (da ora in poi SS.UU.) in quella occasione affrontarono innanzi tutto una questione pregiudiziale, loro sottoposta dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale i giudici mancavano di giurisdizione sulla vicenda, trattandosi di un atto politico. Su tale questione la Corte enunciò un principio di grande rilevanza in un’epoca in cui i governi sovranisti cercano di ritagliarsi aree di azione sottratte alla verifica di legalità e cioè che «la giustiziabilità dell’atto dipende dalla regolamentazione sostanziale del potere. Se dunque esiste una norma che disciplina il potere, che ne stabilisce limiti o regole di esercizio, per quella parte l’atto è suscettibile di sindacato»; e ancora: «è impugnabile l’atto, pur promanante dall’autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica, la cui fonte normativa riconosce l’esistenza di una situazione giuridica attiva protetta dall’ordinamento riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’amministrazione». Significa che dove la legge riconosce un diritto o quantomeno una posizione soggettiva tutelabile, non vi è spazio per l’arbitrio del principe.

Passando al merito della vicenda, la Corte ritenne che l’obbligo del soccorso in mare è un dovere di tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano notizia di una nave o di una persona in pericolo in qualunque parte di mare. Tale obbligo corrisponde a una regola consuetudinaria del diritto marittimo ed è stata trasfusa in molteplici convenzioni ratificate dall’Italia, che non possono costituire oggetto di deroga da parte dell’autorità politica (Convenzione Solas, ratificata con l. 313/80, Convenzione Sar, ratificata con l. 147/89, Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, ratificata con l. 689/94); tali convenzioni prevedono altresì un obbligo di attivazione sussidiario nel caso in cui lo Stato competente in relazione all’area in cui la situazione di pericolo si è prodotta non sia intervenuto; «non può pertanto ritenersi che lo Stato responsabile sia sempre lo Stato di bandiera»; infine «è solo con la concreta indicazione del Pos, e con il successivo arrivo dei naufraghi nel luogo sicuro designato, che l’attività di Search and Rescue può dirsi conclusa». E’ opportuno rilevare che, benché in un passo successivo la motivazione richiami la circostanza che l’attività di soccorso in mare fosse stata svolta da una unità della Guardia costiera italiana, la regola ha portata generale, è cioè indipendente dalla bandiera della nave. La conclusione è che l’indicazione del Pos costituisce un atto amministrativo endoprocedimentale dovuto, privo di discrezionalità quanto all’obbligo di emetterlo e che la sua mancata indicazione, unitamente alla decisione di non far scendere i 177 migranti per cinque giorni, comporta «una chiara violazione della normativa internazionale». Con un ulteriore passaggio la Cassazione afferma l’irrilevanza ai fini della configurazione dell’obbligo di soccorso in mare delle «valutazioni politiche connesse al controllo dei flussi migratori». Ed invero «proprio queste, invece, nel caso di specie, nella prospettazione delle stesse amministrazioni, sono le uniche ad aver determinato il differimento dello sbarco al fine di attendere le determinazioni in sede europea…».
Le SS.UU. richiamano l’art. 5, par. 1, lett. f) Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) («Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: […] se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.») e il precedente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella causa Khlaifia and Others v. Italy (in quel caso si era trattato di detenzioni arbitrarie in un Cpr). Osservano che i migranti trattenuti in entrambi i casi erano potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10, terzo comma, Cost., per concludere che la loro detenzione non poteva essere giustificata dal fine di impedirne l’ingresso illegale nel territorio, con ricadute anche sul diritto a presentare ricorso ad un tribunale per contestare la legittimità della misura restrittiva. Erano violate la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione, mancando disposizioni mirate a tipizzare una peculiare ipotesi di trattenimento e altresì un provvedimento individuale, motivato e notificato, con successiva impossibilità di un controllo giudiziario sui requisiti giustificativi della misura.
Sul piano soggettivo, e cioè con riferimento al profilo della colpa, da imputarsi all’amministrazione come apparato e non ad una singola persona, le SS.UU. si pongono il problema se, in linea di principio, la condotta della pubblica amministrazione sia dovuta ad un errore scusabile nell’interpretazione della legge, peraltro precisando che scusabile deve ritenersi solo l’errore riconducibile ad una oggettiva oscurità della norma violata e che «la sussistenza dell’errore scusabile è, quindi, l’inevitabilità dello stesso, determinata da cause oggettive».

4. Ora vediamo come la Cassazione giunge all’assoluzione di Salvini, ritenendo che il dictum delle SS.UU. sia inapplicabile alla fattispecie in esame. Diciamo subito che l’intervento delle SS.UU. impone alla Cassazione di modificare il ragionamento assolutorio svolto dal Tribunale di Palermo, che, in modo internamente coerente, aveva negato che sussistesse l’obbligo di concedere il Pos, tale obbligo incombendo solo allo Stato competente per la zona Sar ove il salvataggio era stato effettuato e, eventualmente, in capo allo Stato di primo contatto, corrispondente nel caso allo Stato di bandiera, cioè la Spagna. Dopo l’affermazione delle SS.UU. dell’esistenza di un obbligo sussidiario di attivazione una simile radicale coerenza non era più possibile. La strada seguita allora è stata quella di valorizzare le differenze della vicenda in concreto rispetto al caso Diciotti. Si passa dalla negazione del dovere d’agire alla negazione dell’evento della privazione della libertà.
Parrebbe che il percorso argomentativo fondamentale nella sentenza Open Arms si incentri sul fatto che la mancata autorizzazione allo sbarco abbia limitato non in modo indiscriminato la libertà di movimento delle persone a bordo, non quindi una serie indefinita di determinazioni cinetiche, ma solo quella di scendere a terra (mentre invece quando la volontà della persona venga violata in relazione ad un agire specifico viene in considerazione il reato di violenza privata, che pure la Cassazione prende in considerazione, come ipotesi sussidiaria, ed esclude, per mancanza della condotta prevista dalla norma). Rileverebbe la distinzione tra privazione della libertà e restrizione della libertà di circolazione (e l’enfasi verrebbe così posta su diverse disposizioni costituzionali, l’art. 16, in luogo dell’art. 13, quanto alla nostra Costituzione e l’art. 2, protocollo 4 [2] in luogo dell’art. 5, par. 1, lett. f, quanto alla CEDU, con conseguenti diverse ricadute penalistiche).

La Corte evidenzia innanzitutto alcune differenze circa le misure di sorveglianza più stringenti adottate nel caso Diciotti, anche sulla nave, ed altresì mediante sorveglianza armata e videosorveglianza. Potrebbe collocarsi qui quella distinzione di grado o di intensità (non di natura o di sostanza) che la Cassazione, parafrasando precedenti pronunce CEDU, sembra porre tra privazione della libertà e limitazione della libertà di movimento. Se non fosse però che per le SS.UU. il focus della vicenda cadeva proprio sulla valutazione se le norme internazionali autorizzassero il trattenimento dei migranti a bordo; e le modalità del trattenimento potrebbero semmai svolgere un ruolo di incremento della lesività della condotta. Nemmeno dovrebbe rilevare, per quanto già detto, che nel caso Diciotti le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità Sar italiana.
Poi la Corte rileva la concreta praticabilità di alternative, e qui la libertà di determinazione cinetica riguarda tutta la nave e le scelte del suo comandante. Infatti: «a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana… di far rotta in altra direzione, in quanto: è stato indicato dal Regno di Spagna… un porto per sbarcare (18 agosto 2019), modificato… proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti…; inoltre, sono stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponile della Guarda Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole…, raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe approssimata…; le condizioni del mare (peggiorate nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2019) che avevano condotto la nave nei pressi di Lampedusa, come esposto, nelle prime ore del 15 agosto 2019, la mattina dello stesso giorno erano sensibilmente mutate in meglio; alla nave, dunque, non risulta che già dal giorno 15 fosse impedito di dirigersi verso altro porto… la Open Arms aveva una capienza ben più elevata di quella in effetti occupata, le cure mediche erano state assicurate… la Guardia Costiera italiana aveva messo a disposizione, per la navigazione verso la Spagna, degli alimenti occorrenti».

La conclusione è che il delitto di sequestro di persona ricorre «quando si impedisce l’allontanamento da un luogo ovvero da un mezzo in cui la persona offesa è costretta da chi lo conduce… e non quando sia impedito l’avvicinamento o l’accesso a un luogo…». Il percorso logico sembra reggere. Anche la CEDU valuta la violazione dell’art. 5 in relazione alla concreta possibilità di trovare un asilo altrove [3].
Tuttavia, se l’argomento decisivo per escludere il sequestro di persona è l’esistenza di una alternativa praticabile, potrebbe rilevarsi che la concessione del Pos da parte della Spagna risale al 18 agosto, mentre la condotta di sequestro contestata comincia il giorno 14 e prima di allora vi era stata solo una disponibilità di Malta ad uno sbarco parziale (intuitivamente di non facile realizzabilità), mentre dal giorno 15 la nave era entrata nelle acque italiane, allontanandosi nello spazio gli approdi spagnoli ed essendo allora le condizioni del mare tali da sconsigliare la navigazione. Non può non osservarsi anche che, dopo che il giorno 14 il Tar aveva annullato il decreto che vietava l’ingresso nelle acque italiane, la condotta del Ministero è stata una mera condotta materiale, ostativa allo sbarco, senza la copertura di alcun provvedimento amministrativo (e solo il riscontro negativo proveniente il giorno 19 dal vicecapo di gabinetto).

5. Matteo Salvini era stato imputato anche del delitto di rifiuto di atti d’ufficio. In questo caso il motivo di ricorso della pubblica accusa è ritenuto inammissibile, perché esso non si confronterebbe in modo specifico con «il vuoto di analisi, da parte del Tribunale, circa l’atteggiamento psicologico dell’agente, alla luce dei parametri giurisprudenziali relativi al dolo dei delitti in discorso». Il ricorso non si confronterebbe «con la circostanza, esplicitata chiaramente dal Tribunale, che Matteo Salvini non ha inteso concedere lo sbarco… sostenendo che non competesse all’Italia farsene carico, tanto da aver dato… mandato all’Avvocatura dello Stato di impugnare il provvedimento presidenziale con il quale il Tar Lazio aveva sospeso il decreto interministeriale che inibiva l’ingresso nelle acque territoriali». Il difetto di specificità del ricorso, secondo la Corte, investe «l’elemento soggettivo dei reati in imputazione, ossia quanto al sequestro di persona… sulla volontà dell’imputato di tenere le persone offese “nella sfera del suo dominio” e, quanto al rifiuto di atti d’ufficio “sulla consapevolezza del proprio contegno omissivo”, dovendo l’agente “rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius”».
La Corte richiama una sentenza delle SS.UU., la n. 8825/16, che enuncia il seguente principio di diritto: «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata». Qui però la mancata correlazione riguarda «un vuoto di analisi».

Cerchiamo di chiarire, se abbiamo bene inteso: il Tribunale di Palermo aveva ritenuto che i delitti non sussistevano perché mancava il fatto materiale, il dovere di agire; era quindi inutile affrontare il tema dell’elemento soggettivo, cioè dell’atteggiamento psicologico dell’imputato (“il vuoto di analisi” del Tribunale); l’art. 328 c.p. richiede che il rifiuto dell’atto sia indebito, cioè contra legem, e pertanto colui che è tenuto a compiere l’atto si deve rappresentare la violazione della legge; il pubblico ministero avrebbe dovuto addurre gli elementi da cui ritrarre la prova in capo a Salvini di questa consapevolezza, tenuto conto anche che tutta la motivazione del Tribunale, argomentando nel senso dell’inesistenza di un obbligo di concedere il Pos, attesta quantomeno l’incertezza obiettiva della disciplina. Rileviamo anche che la motivazione, in un certo senso, torna indietro, perché evoca l’assenza dell’elemento soggettivo anche in relazione al delitto di sequestro di persona, oltre che di quello di rifiuto di atti d’ufficio.
La Corte poi ribadisce l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo all’elemento oggettivo del reato, e in verità qui svolge considerazioni che sembrano entrare nel merito, affermando che il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (altro elemento richiesto dalla norma) non può «correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna, rispetto a fatti che abbiano rilevanza solo all’interno della comunità che viaggia sulla stessa». Nessun cenno invece alle ragioni di igiene e sanità e altresì a quelle di giustizia, parimenti previste dall’art. 628 c.p., in relazione a persone che dovevano trovarsi in condizione di grande sofferenza fisica e psichica.

6. L’assoluzione definitiva di Matteo Salvini suscitò diffusi apprezzamenti, subito tramutatisi in encomi per il Ministro, provenienti dai membri di governo e dagli esponenti della maggioranza, nonché dai giornalisti di area. Prima di tutto l’imputato stesso: «Sono felice, difendere la patria non è reato». «La sentenza assolve un’idea di paese, entrare in Italia prevede regole, limiti, controlli e chi usa i migranti per fare battaglia politica ha perso e torna in Spagna con le mani in saccoccia. Il tribunale di Palermo, come quello di Catania, ha detto che abbiamo fatto il nostro dovere». Poi la presidente Giorgia Meloni: «Un ministro che difende i confini dell’Italia non commette reato ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo». Ancora l’attuale Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «ebbi modo di seguire e condividere il dossier, allora come capo di gabinetto del ministro Salvini, partecipando al lavoro istituzionale del Ministero dell’Interno. Le decisioni furono assunte in modo collegiale, con atti motivati e con un solo obiettivo: tutelare l’interesse pubblico e la difesa dei confini nazionali». Infine, e ci fermiamo qui, Bruno Vespa: «Sono felice perché è stato sancito che la battaglia della Lega per difendere i confini è sacrosanta».
7. A questo punto si possono trarre le conclusioni.
La Cassazione ha deciso che il comportamento tenuto da Matteo Salvini non è penalmente illecito. Da ciò non consegue però che esso sia stato reputato legittimo o addirittura doveroso. La Cassazione si è allontanata dalla sentenza di primo grado là dove escludeva che vi fosse un obbligo di concedere il Pos e comunque di attivarsi per fare sbarcare i migranti, ha invece negato che la mancata concessione determinasse quella condizione di costrizione fisica che richiede il delitto di sequestro di persona. Dove la Corte non poteva evitare di esprimersi sull’esistenza dell’obbligo di concedere il Pos (e cioè in relazione all’imputazione di rifiuto di atti d’ufficio) se l’è cavata con una declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M., imperniata sulla mancata allegazione dell’elemento soggettivo del reato.
Al netto del percorso processuale in qualche modo anomalo (il ricorso per saltum, cioè saltando l’appello), che forse ha prodotto qualche effetto sull’esito del giudizio, e delle perplessità che la motivazione solleva, resta che la sentenza non ha disconosciuto il principio enunciato dalla precedente pronuncia delle SS.UU. Al più può dirsi che la condotta del Ministro ha determinato non una “deprivation” ma una “restriction” della libertà, secondo la distinzione posta dalla Corte Edu nelle sue pronunce (Corte Edu, Amuur v. Francia, R.R. e altri v. Ungheria), ma, per ciò solo, essa, non può essere considerata legittima. Per inciso non può non notarsi che le norme della Convenzione Europea dei Diritti Umani sono le grandi assenti in questa vicenda giudiziaria, non essendo entrate in alcun modo nell’argomentare sia del Tribunale che della Cassazione. Ulteriore acquis giudiziario è che, nel bilanciamento di interessi, l’obbligo di soccorso in mare viene prima dei fini politici che possono motivare il suo rifiuto, che si tratti del contenimento dell’immigrazione, dell’impedimento all’ingresso nel paese di supposti e improbabili terroristi, di pressione sugli altri stati europei per ottenere un’equa ripartizione dei migranti, di contrasto all’azione delle ong o altro. Nel corso del giudizio di primo grado era stata affrontata la questione della legittimità del decreto interministeriale che aveva vietato a Open Arms di entrare nelle acque italiane, questione che il Tribunale giudica irrilevante ai fini della decisione. E tuttavia, a conferma di quanta poca attenzione Salvini dedicasse al rispetto del diritto internazionale, egli stesso dichiara in udienza che il passaggio di «imbarcazioni battenti bandiere non italiane, che avessero agito senza il coordinamento italiano e avessero raccolto immigrati in acque non di competenza italiane» sarebbe stato sempre considerato «non inoffensivo».

Per il Tribunale, che pure ha assolto Salvini, tale automatismo la dice lunga sullo spessore dei presupposti che avevano determinato l’adozione del provvedimento e induce a dubitare seriamente della sua conformità alle norme di diritto nazionale e internazionale che esigono che il passaggio non sia considerato offensivo se finalizzato a prestare soccorso a persone o navi in difficoltà.
8. Matteo Salvini non ha fatto quindi il suo dovere.
In ciò egli era in buona compagnia. L’Italia non era l’unica obbligata a concedere il Pos, e non era con ogni probabilità l’obbligata principale. In gioco c’erano anche Malta e la Spagna. Più in generale, è tutta l’Europa a non uscirne bene. Quell’Europa che si rimpallava il dovere di accogliere portava in sé i germi della deriva xenofoba cui oggi assistiamo, sino agli sguaiati cori («Send them back») con i quali dai banchi dell’estrema destra del Parlamento Europeo è stata accolta l’approvazione del nuovo regolamento sui migranti. Nessuno considererebbe commendevole che degli escursionisti fossero lasciati per lungo tempo in pericolo di vita su una montagna, essendo insorta una diatriba tra due soccorsi alpini, così che nessuno dei due rispondesse alla chiamata del 118.
Ma il vulnus più grave è che in premessa si ritenga utilizzabile per le operazioni di salvamento la zona Sar libica (quella ove è avvenuto il primo dei tre salvataggi), così da sentirsi autorizzati a non intervenire, ammettendosi in linea di principio che i migranti debbano essere restituiti alla Libia, tornando nell’orrore [4].
Esiste un episteme del giudiziario e un’autonomia del politico. La politica dovrebbe rispettare il primo ed esercitare con obiettività la seconda. Non è vero che le sentenze non si discutono, ve ne sono di opinabili e discutibili, ma esse dovrebbero essere discusse sulla base di argomentazioni giuridiche. Quando un politico dice: attenderemo di leggere le motivazioni si può star certi che non le leggerà. Le sentenze sono giuste o sbagliate secondo la regola del cui prodest. Questa postura si trasferisce anche ai giornalisti “embedded”, che sono poi tanta parte del sistema dei media. Così non si costruisce un’opinione pubblica libera e responsabile. Quando si tratta di delitti di sangue, i media traboccano di trasmissioni che rifanno processi passati, o valutano le prove di quello futuro; una piccola porzione di quel tempo potrebbe essere dedicato a valutare gli esiti di quei processi che coinvolgono i destini dei vivi, come le persone salvate da Open Arms.
Mauro Dallacasa, ex magistrato
NOTE
[1] Poi passato a un sodalizio editoriale con Alessandro Sallusti.
[2] Trascrivo qui l’art. 2 protocollo 4 Cedu, intitolato Libertà di circolazione.
- Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
- Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
- L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
- I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.
[3] Cedu, Amuur v. France, 25.6.96: The mere fact that it is possible for asylum-seekers to leave voluntarily the country where they wish to take refuge cannot exclude a restriction on liberty, the right to leave any country, including one’s own, being guaranteed, moreover, by Protocol No. 4 to the Convention (P4). Furthermore, this possibility becomes theoretical if no other country offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking asylum is inclined or prepared to take them in.
[4] Risale al 2017 il Memorandum of Understanding tra Italia e Libia, che prevede operazioni di ricerca e salvataggio concotte dalla Guardia costiera libica, sotto coordinamento delle autorità italiane, da concludersi con lo sbarco sulle coste libiche.
Pubblicato venerdì 24 Luglio 2026
Stampato il 24/07/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/come-si-assolve-un-ministro-dellinterno/







