Napoleone Bonaparte. Jacques-Louis David, olio su tela, 1800

“Colui che salva il suo Paese non viola alcuna legge”. La frase è stata pronunciata da Donald Trump (e prima di lui pare da Napoleone) e illumina la sua visione dei rapporti tra esecutivo e giudiziario. Una vicenda istruttiva su come tali rapporti si sono in effetti dipanati, e sulle implicazioni che se ne possono ricavare, è quella che ha tratto origine dalla decisione di Trump di fare ricorso ad una legge del 1798 (l’Alien Enemies Act, da ora AEA) per espellere verso El Salvador diverse centinaia di immigrati venezuelani, asseritamente membri dell’organizzazione criminale Tren de Aragua (da ora TdA). L’AEA è stato utilizzato in sole tre precedenti occasioni (nel corso del conflitto anglo americano del 1812, della prima e della seconda guerra mondiale).

Il presidente americano Donald Trump (Imagoeconomica, Molly Riley)

Proclamation

Trump, esercitando le proprie prerogative presidenziali, aveva emanato, in data 15 marzo 2025, una “proclamation”, secondo la quale TdA “stava perpetrando, tentando e minacciando un’invasione o un’incursione predatoria contro il territorio degli Stati Uniti e stava intraprendendo azioni ostili e conducendo una guerra irregolare contro il territorio degli Stati Uniti, sia direttamente che su indicazione, segreta o meno, del regime di Maduro in Venezuela”. “Tutti i cittadini venezuelani di età pari o superiore a 14 anni che sono membri di TdA, si trovano negli Stati Uniti e non sono effettivamente naturalizzati o residenti permanenti legali degli Stati Uniti, sono passibili di arresto, fermo, custodia e rimozione in quanto nemici stranieri.” Viene poi reiterato, con forme prolisse e stentoree, l’ordine di arrestare, trattenere, mettere in sicurezza ed espellere ogni straniero nemico così descritto.

La presenza nel territorio dell’organizzazione criminale Tren de Aragua

A rigore, l’ordine di arresto e deportazione riguardava non tutti i venezuelani, ma i venezuelani membri di TdA. Quest’ultima non è uno Stato, ma sarebbe la lunga mano del regime venezuelano di Maduro, che, a sua volta a capo di un’organizzazione di narco trafficanti (Cartel de Los Soles), opererebbe per inondare gli Stati Uniti di stupefacenti. Da notare che, in altra parte dell’editto, si qualificava il Venezuela come “uno stato criminale ibrido che sta perpetrando un’invasione e un’incursione predatoria negli Stati Uniti, e che rappresenta un pericolo sostanziale per gli Stati Uniti” e “TdA ha invaso gli Stati Uniti e continua a invadere, tentare di invadere e minacciare di invadere il paese; ha perpetrato una guerriglia all’interno del paese; e ha usato il traffico di droga come arma contro i nostri cittadini”. Insomma, non si capisce bene se a portare la guerra agli Stati Uniti sia TdA o direttamente il Venezuela. Ma poco importa. La confusa formulazione del proclama rende chiaro che non si sente alcun bisogno di una rigorosa specificazione sia dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso all’AEA, sia del campo dei destinatari dei provvedimenti di espulsione. Si tratta solo di avere mano libera. Oggi sappiamo anche che la decisione di applicare l’AEA aveva, oltre all’intento di sottrarre le deportazioni ad ogni controllo di legalità, anche quello di creare il pretesto per il successivo intervento armato in Venezuela nel gennaio 2026.

Per quello che si sa, TdA esiste ed è una organizzazione mafiosa, a diffusione multinazionale, che fa quello che normalmente fanno le mafie. Non è uno Stato, non conduce guerre e i suoi legami con il regime venezuelano andrebbero dimostrati.

Espulsione

Il giorno 15 marzo 2025, prima ancora che Trump rendesse pubblica la proclamazione della guerra (cioè prima che la “proclamation” fosse pubblicata sul sito della Casa Bianca, cfr., la dissenting opinion di J. Sotomayor, di cui oltre), ai prescelti, già detenuti in centri per irregolari, veniva comunicata la decisione di espulsione. Agli espulsi non erano specificati i motivi della decisione, né erano avvertiti dei loro diritti, né veniva loro dato alcun margine di tempo per esercitarli. Nonostante ciò, i loro avvocati riuscivano a presentare un ricorso e il tribunale del District of Columbia, quello stesso giorno, adottava un provvedimento urgente che sospendeva i voli di espatrio. Si trattava più precisamente di due provvedimenti, uno che riguardava i soli ricorrenti, l’altro che estendeva la misura a tutti coloro che si trovavano nelle medesime condizioni (class action). Il tutto si svolge tra le 9.40 e le 18 del 15 marzo, periodo durante il quale viene resa nota la “proclamation”. Il giudice che ha adottato quei provvedimenti si chiama James Boasberg. Da questa vicenda ne scaturisce un’altra che è diretta proprio contro il giudice Boasberg.

Il presidente Donald Trump (Imagoeconomica)

Prima di tutto, contro di lui si scaglia la furia del Presidente: “Questo giudice, come molti dei giudici corrotti davanti ai quali sono costretto a comparire, dovrebbe essere messo sotto accusa”; Boasberg sarebbe un giudice radicale di sinistra pazzo, un piantagrane e un agitatore che è stato tristemente nominato da Barack Hussein Obama. Poi viene avviata una iniziativa giudiziaria di natura disciplinare. Il ricorso del Dipartimento di Giustizia aveva ad oggetto, in primo luogo, una frase che sarebbe stata pronunciata da Boasberg il giorno 11 marzo (cioè quattro giorni prima della presentazione del ricorso) nel corso della Conferenza giudiziaria degli Stati Uniti, assemblea che si riunisce due volte all’anno e che ha come compito quello di occuparsi degli aspetti concreti di gestione delle corti e delle prassi procedurali. Le riunioni sono tenute a porte chiuse, le conversazioni sono informali e riservate.

il giudice federale James Boasberg

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Boasberg, in quella sede, avrebbe espresso la preoccupazione che l’amministrazione non avrebbe rispettato le statuizioni delle corti federali, portando a una crisi costituzionale. Nei giorni seguenti il giudice aveva poi adottato diversi provvedimenti (quelli di sospensione delle deportazioni) che dimostravano la sua ostilità verso l’amministrazione e confermavano il suo pregiudizio verso di essa. Il ricorso era rigettato con un provvedimento del 19 dicembre 2025 del Judicial Council del sesto circuito (Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee), nella persona del giudice Judge S. Sutton.

Rigetto

Il rigetto era fondato su due argomenti, uno in fatto, che non vi è prova di cosa il giudice abbia detto o fatto; uno – che diremmo pregiudiziale -, in diritto, che, anche ove quella frase fosse stata detta, essa, fondata o meno che fosse la preoccupazione espressa, non si discostava dai temi oggetto dell’incontro, quali l’indipendenza del giudiziario e le relazioni tra i diversi ambiti della pubblica amministrazione; tanto più che la critica sarebbe stata mossa durante una riunione a porte chiuse. Ciò escludeva il carattere pubblico della doglianza, e il collegamento istituito con la vicenda successiva si rivelava pretestuoso, perché alla data del 11 marzo nessun ricorso era stato ancora presentato alla Corte. Le ulteriori allegazioni concernenti il merito della decisione giudiziaria venivano rigettate, osservando che esse non possono normalmente costituire violazione dei doveri di ufficio, salvo che non si provi “una deviazione arbitraria e intenzionale dalla legge vigente”. Fin qui la vicenda del giudice Boasberg e noi potremmo già trovarvi analogie con attacchi ai giudici di casa nostra, per quello che riguarda il nesso istituito tra comportamenti tenuti al di fuori delle funzioni di ufficio e supposta faziosità della decisone giudiziaria, in un gioco di rimandi in cui gli uni provano l’altra.

Il ministro Matteo Salvini ai tempi del caso Diciotti (Imagoeconomica, Benvegnù Guaitoli)

Un caso emblematico, che ripercorre lo stesso copione, è quello di Iolanda Apostolico, giudice di Catania che nel settembre 2023 non convalida il fermo di quattro richiedenti asilo nel centro di Pozzallo. Si scopre che la giudice ha partecipato a una manifestazione di protesta per il trattenimento a bordo della nave Diciotti di numerosi migranti salvati in mare. Questo comportamento, e non il merito dei provvedimenti, diviene l’argomento per accusare di faziosità la giudice. Alla fine, i provvedimenti non vengono impugnati. Tornando alla vicenda giudiziaria dei venezuelani, l’ordine di sospensiva non impediva all’amministrazione di continuare a organizzare voli di deportazione, quantomeno nel ristretto periodo di tempo intercorrente tra il primo ordine di sospensione (quello che riguardava solo cinque ricorrenti) e il successivo esteso all’intera classe di interessati. Ciò che colpisce è che, mentre si riconosceva in giudizio che i cittadini venezuelani avevano diritto ad essere informati delle ragioni dell’espulsione e a un termine ragionevole per fare ricorso, l’amministrazione chiedeva libertà di azione e dichiarava che non sarebbe stato possibile rimpatriare da El Salvador alcuno dei deportati, anche se vi fosse un ordine in tal senso di un giudice e anche se si fosse trattato di un errore giudiziario. Secondo Le Monde del 16 marzo ’25, “Ops (…) Troppo tardi”, avrebbe scritto Bukele, presidente di El Salvador, sui social media in risposta a un articolo sull’ordine di sospensione, aggiungendo un’emoji che ride a crepapelle.

Internati tedesco-americani in Usa durante la Prima Guerra mondiale

In ogni caso, una richiesta dell’amministrazione di sospendere il provvedimento cautelare veniva respinta dal medesimo giudice che aveva ordinato la sospensione delle deportazioni. Leggendo la motivazione di quest’ultimo provvedimento si coglie che il giudice ha ben presente come alla medesima conclusione di accoglimento del ricorso contro le espulsioni possa giungersi per due strade, o ritenendo che non vi siano le condizioni per fare applicazione dell’AEA, perché TdA non è uno stato e non ha mosso guerra agli Stati Uniti, o accertando che i singoli ricorrenti non sono affiliati a TdA. Infatti, condizioni per fare applicazione dell’AEA sono che una “invasione o incursione predatoria venga perpetrata, tentata o minacciata contro il territorio degli Stati Uniti da qualsiasi nazione o governo straniero, e il Presidente proclama pubblicamente l’evento. Si tratta di vedere se i due presupposti, che TdA sia una “nazione o un governo straniero” e che le sue azioni costituiscano una “invasione” o “un’incursione predatoria” possano essere oggetto di un accertamento giudiziale difforme dalla proclamazione presidenziale.

Il punto

Questo è il punto che qui maggiormente interessa ed è su questo punto che il giudice si mostra cauto e, considerato che si tratta di una decisione di natura cautelare, che non riguarda ancora il merito, sceglie di respingere la domanda dell’amministrazione sulla base di quella che chiameremmo la ragione più liquida e cioè che è l’amministrazione a dover provare i presupposti soggettivi della deportazione, mettendo in condizione gli interessati di contestarne la sussistenza, cioè di contestare che essi siano affiliati a TdA. Quanto alla possibilità di sindacare l’esistenza di uno stato di guerra, il giudice ritiene che la questione sia di ardua decisione, che essa coinvolga il principio di separazione dei poteri, che “esclude dalla revisione giudiziaria quelle controversie che ruotano attorno a scelte politiche e determinazioni di valore costituzionalmente rimesse per la risoluzione al Congresso o al ramo esecutivo”. Richiama alcuni precedenti, uno risalente alla fine della Seconda guerra mondiale (Ludecke vs Waltkins, caso di un cittadino tedesco espulso ad ostilità di fatto cessate, ma permanendo lo stato di guerra). Non va oltre considerazioni interlocutorie, pur rilevando che i precedenti interpretavano la nozione di guerra dichiarata e ne valutavano la cessazione sulla base di tale interpretazione.

Il palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti

Tuttavia, osserva il giudice “una domanda più difficile è se, sulla base di tali definizioni, questo o qualsiasi altro tribunale sarebbe autorizzato a decidere se le caratteristiche di TdA lo qualifichino come una “nazione” o come un “governo”, oppure se la sua condotta costituisca “invasione” o “incursione predatoria perpetrata, tentata o minacciata”. Su questo punto dovremo tornare. La vicenda finisce davanti alla Corte Suprema (Trump, President of the United States, et al. v. J. G. G. et al. No. 24A931, decided April 7, 2025) che, con due opinioni dissenzienti, accoglie il ricorso, sospendendo la decisione della Corte di Washington. La ragione della decisione è di carattere procedurale. I ricorrenti avrebbero errato nella scelta dell’azione proposta, avrebbero dovuto proporre non un ricorso contro un atto amministrativo, ma un writ of habeas corpus (un diverso tipo di azione diretto a contestare l’illegalità di un arresto). Il diverso tipo di azione avrebbe inciso sulla competenza, che doveva individuarsi sulla base del luogo di detenzione (nel caso il Texas), con la possibile conseguenza (eventualità prospettata dalla giudice Sotomayor nella sua dissenting opinion) che l’amministrazione si avvalga di qualche forum shopping, spostando i detenuti là dove può avvalersi di una corte amica. Inoltre, l’habeas corpus ammette solo azioni individuali, non class action, con l’ulteriore conseguenza che ogni ricorrente deve introdurre un giudizio separato e l’esito favorevole profitta solo a lui.

“Mani pulite”

Sonia Sotomayor, giudice della Corte Suprema Usa

Lasciamo alla lettura della dissenting opinion di S. Sotomayor l’esposizione delle ragioni di dissenso da questa conclusione, secondo il diritto americano e ci piace sottolineare le parole con cui si conclude l’opinion, che cioè chi invoca i rimedi dell’equità deve avere agito correttamente e senza frode, con “le mani pulite”. Per parte nostra ci limitiamo ad osservare che, dal momento che l’amministrazione aveva riconosciuto il diritto di ricorrere delle persone deportate, e quindi il loro diritto a un’udienza che precedesse l’eventuale espulsione, forse si poneva una pregiudiziale questione di interesse dell’amministrazione a coltivare il ricorso davanti alla Corte Suprema. Quanto al tema che qui maggiormente ci interessa, la S.C. riconosce che possano essere affrontate questioni di interpretazione e costituzionalità dell’AEA, aggiungendo però che è largamente preclusa una revisione giudiziaria dei requisiti statutari. Quando si tratta il tema degli attacchi delle destre all’indipendenza della magistratura, vengono normalmente elencate le iniziative prese contro i giudici, sia che si tratti di prese di posizioni a contenuto diffamatorio o intimidatorio, sia che si tratti di iniziativa nei confronti dei singoli giudici di carattere disciplinare o censorio, o di interventi normativi sugli statuti di indipendenza della magistratura (in tal senso si può leggere il report del V-Dem Institute, Democracy Report 2026, Autocratization in the USA, Contempt for the Judiciary, p. 35).

Il simbolo utilizzato dai gruppi Antifa negli Usa. Nel settembre 2025 Trump ha emesso un ordine esecutivo volto a designare Antifa come organizzazione terroristica interna anche in assenza di un meccanismo legale formale per farlo

Non si riflette a sufficienza invece sull’alterazione degli equilibri tra poteri dello Stato che si realizza spostando il confine tra attività esecutiva e giudiziaria, sottraendo al controllo di quest’ultima elementi del fatto storico, da cui dipende che un diritto sia riconosciuto o no. Una cosa, infatti sarebbe che una legge di emergenza stabilisca la possibilità di espellere cittadini di uno Stato, quando con tale Stato sussista uno stato di guerra o ad esso assimilabile, lasciando che l’autorità giudiziaria accerti l’effettiva esistenza di tale presupposto. Altro invece è che l’esistenza dello Stato di guerra venga proclamata dal capo dell’esecutivo e diventi oggetto di una presunzione insuscettibile di prova contraria. La soppressione del controllo giudiziario riguarda specificamente l’ambito soggettivo di applicazione della norma, la selezione dei destinatari. E in tal senso già si annuncia la designazione presidenziale dell’antifascismo come forma di terrorismo (Designating Antifa as domestic terrorist organization, decreto esecutivo del 22 settembre 2025).

Una rilettura sistematica

Se negli Stati Uniti questa riscrittura sistematica dei ruoli dei poteri costituzionali utilizza anche vecchi arnesi normativi come l’AEA, sfidando il ridicolo, in Europa si riscrivono le regole in nome di una ragion politica intollerante dei principi costituzionali. È quello che si rinviene  nella vicenda ancora non conclusa di individuazione dei paesi di origine sicuri, al fine di consentire l’adozione di procedure accelerate, o alla frontiera, di rigetto delle domande di protezione provenienti da migranti, procedure che, per i tempi ridotti con cui si svolgono, per i luoghi in cui i migranti sono trattenuti in attesa del rimpatrio, per l’ulteriore riduzione dei tempi di ricorso sono certamente (anche se non lo si dice espressamente) meno garantiste e pongono il migrante in una obiettiva condizione di minorata difesa.

Già la direttiva 2013/32/UE (e prima quella 2005/85/CE) dava agli Stati membri la facoltà di designare paesi di origine dei migranti come paesi sicuri, ove fossero accertate le condizioni indicate nella direttiva stessa e in particolare nel suo allegato I (e cioè si potesse dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). La direttiva prevedeva che il richiedente potesse pur sempre indicare gravi motivi attinenti alla sua situazione particolare per ribaltare la presunzione di sicurezza (art. 36 della direttiva, non dovrebbe però trattarsi di situazioni endemiche e costanti, escluse per definizione).

Lo Stato italiano ha esercitato tale facoltà dapprima con un decreto interministeriale, poi direttamente con un atto avente forza di legge. Non si è limitato a dettare i criteri generali per giudicare della sicurezza dello Stato, mutuandoli dalla direttiva; ha elencato gli Stati sicuri (cosa che la direttiva consente).  Per l’art. 2‑ bis , commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 25/2008 (nella versione attualmente vigente) sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Si noterà la presenza dell’Egitto. Si introduce quindi una presunzione di sicurezza e sorge la questione se il giudice che debba esprimersi sulla fondatezza di una domanda di protezione internazionale possa andare di contrario avviso, rilevando che la qualificazione legale non è congrua. La questione porta con sé quelle ulteriori: della conoscenza da parte del giudice e delle parti, delle fonti informative utilizzate per qualificare un paese di origine come sicuro, e anche quella della possibilità di utilizzare fonti alternative, per giungere a una conclusione opposta. Porta con sé anche la questione se un Paese possa essere considerato in linea generale come sicuro, pur ammettendo che tale qualifica non si applichi nei confronti di determinate categorie di persone.

(Imagoeconomica, Mauro Bottaro)

Si giunge così alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione (sent. della Grande Sezione del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24), per la quale la circostanza che uno Stato membro abbia scelto di procedere alla designazione di paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo non può essere tale da impedire al giudice nazionale adito di controllare, anche solo in via incidentale, se la designazione del paese terzo quale paese di origine sicuro rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I alla direttiva 2013/32. Le ulteriori implicazioni sono dirette alla piena garanzia del contraddittorio: conoscenza delle fonti della designazione come paese sicuro, possibilità di contestarle, possibilità di addurre nuovi e diversi elementi di prova. Infine, un paese o è sicuro per tutti o non è tale, non ammettendosi che un paese possa continuare ad essere considerato sicuro quando non lo sia per determinate categorie di persone.

Sabino Cassese, giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale (Imagoeconomica, Sara Minelli)

La decisione provoca la reazione indignata di Sabino Cassese (Quella della Corte di giustizia europea sui migranti è una sentenza inutile e suicida, Il Foglio 5 agosto ’25). L’invasione di campo sarebbe stata compiuta dai giudici ai danni dell’esecutivo, perché se la direttiva dice che gli Stati possono adottare una normativa per designare a livello nazionale i paesi di origine sicuri”, vuol dire che non lo possono decidere i giudici. Con un tratto di penna viene cancellata la possibilità di ogni controllo giurisdizionale e con esso ogni efficacia diretta della normativa europea.

Oggi, con l’ultima versione del regolamento 2024/1348 (che ha sostituito la direttiva 2013/32/UE) anche a livello di Unione è stato predisposto un elenco di paesi di origine sicuri (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco, Tunisia), e altresì sono designati come sicuri i paesi candidati all’adesione all’Unione, salvo che si riscontrino alcune circostanze che contraddicono la designazione (che comunque è la Commissione ad accertare). Inoltre, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili (art. 62, c. 2, che è ciò che la Corte mirava ad evitare). Il Paese si considera altresì sicuro anche quando la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte delle autorità accertanti è, sulla base dei dati Eurostat per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 % (art. 42, c. 1, lett. j). Il regolamento, dunque, si muove in senso contrario alla decisione della Corte di Giustizia; peraltro, sopravvive la definizione generale di paese di origine sicuro (art. 61, c. 1°) e la possibilità per il migrante di addurre “il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale” (art. 61, c. 5°, lett. c).

Immigrati in arrivo in Italia (Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Si noterà che la restrizione dello spazio di verifica giudiziaria risponde alla stessa forma logica che abbiamo visto a proposito dei deportati venezuelani: un conto sarebbe che il regolamento europeo stabilisse le condizioni alle quali un paese può considerarsi sicuro (lo fa ancora, all’art. 61, 1° c., ma deve ritenersi applicabile questa disposizione a quegli Stati per i quali vi è un’espressa statuizione di sicurezza a livello di Unione?) e l’autorità giudiziaria verificasse poi se il Paese del migrante che ha chiesto la protezione possegga le caratteristiche richieste; altra cosa è che la qualificazione di Paese di origine sicuro provenga dall’autorità politica (nazionale o europea) e al giudice non resti che accertare la nazionalità del migrante (salvo il caso in cui questi non sia in grado di provare l’esistenza di un rischio individualizzato, fornendo adeguati elementi di prova).

Nicolas Maduro (Imagoeconomica via Donald I. Tru)

Se Trump non avesse utilizzato il medium rappresentato da TdA e avesse più semplicemente dichiarato che il Venezuela ha invaso gli Stati Uniti, la identità del procedimento logico di restrizione dello spazio giuridico sarebbe ancor più evidente: i venezuelani sono deportati perché tali, gli egiziani sono respinti perché tali. I venezuelani non possono provare che il loro paese non ha invaso gli Stati Uniti, gli egiziani non possono provare che il loro Paese non è sicuro. Si può ipotizzare che il tratto comune al processo in corso di riscrittura del ruolo della giurisdizione (come si è visto, espressamente rivendicato da Sabino Cassese) sia il superamento dell’astrattezza della norma di legge, che suppone l’indeterminabilità a priori dei soggetti suscettibili di trovarsi nella situazione prevista dalla norma. L’operazione giudiziaria che si vuole impedire è quella di ricondurre il concreto all’astratto, cioè di verificare se il fatto oggetto del giudizio, nella sua specificità storica, corrisponde a quello configurato dalla norma. Si è detto che la legge esprime una volontà preliminare diretta a far sorgere una volontà concreta, una volontà di volere, e ciò discende dall’esigenza di assicurare l’eguaglianza di trattamento per coloro che si trovano nella medesima situazione. Anche i Greci del V secolo a.C. distinguevano fra la legge (nomos), intesa come norma di efficacia generale e di validità permanente, e un decreto (pséphisma), che aveva valore temporaneo o individuale; e il nomos era sovraordinato al decreto.

I governi di destra

Giorgia Meloni (Imagoeconomica, Sara Minelli)

Che i governi di destra intendano il confronto con la funzione giudiziaria come direttamente politica (nel senso di non ritenere necessaria alcuna mediazione normativa) è provato da due irrituali prese di posizione che si possono rinvenire sul sito della presidenza del Consiglio.

La prima: alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione sopra riportata fa seguito una nota ufficiale del Governo italiano che lamenta una invasione di campo della giurisdizione europea: “Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche. La Corte di Giustizia Ue decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari. Così, ad esempio, per l’individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano”.

La seconda: la lettera inviata alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oltre che dal governo italiano, da altri otto governi europei (oltre all’Italia, Danimarca, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia). In essa si tratteggiano i cambiamenti intercorsi nella società europea per effetto del fenomeno migratorio, si evidenzia l’esistenza di fenomeni criminosi imputabili a quella parte dei migranti che non hanno voluto, testardamente, accettare i valori europei della convivenza, si lamenta che le decisioni della Corte abbiano limitato la capacità di manovra politica, in particolare nel campo delle espulsioni, si chiede in sostanza di essere autorizzati a un giro di vite, anche per ciò che concerne il tracciamento dei criminali stranieri che non possano essere deportati.

Deportazione di un gruppo di immigrati in catene dagli Usa (Imagoeconomica, via The White House)

In entrambi i casi, il governo italiano e gli altri governi europei avrebbero potuto intervenire nei giudizi in cui venivano in considerazione questioni ritenute di primaria importanza, spendendo argomenti giuridici. Non lo hanno fatto, perché a loro non interessa la dialettica giudiziaria, che anzi osteggiano. Il contenzioso giudiziario richiede parità delle parti e riconoscimento di sistemi valoriali. Con le lettere inviate i governi si rivolgono alle Corti come fossero controparti politiche o sindacali e le ragioni addotte sono eminentemente politiche, che sul terreno dell’argomentazione giudiziaria valgono come pugni battuti sul tavolo. La richiesta conclusiva di avere “more room”, cioè più discrezionalità, per espellere e tracciare stranieri supposti criminali rende chiaro che si vuole introdurre un doppio standard nel riconoscimento dei diritti della persona, a detrimento di quelli che sono indicati come “wrong people”.

Si sente il bisogno di un nuovo costituzionalismo, che colleghi le due sponde dell’Atlantico, nel nome del riconoscimento integrale del diritto di ogni persona a ricevere tutela giudiziaria completa contro ogni atto lesivo delle sue prerogative costituzionali.

Mauro Dallacasa, già magistrato