L’impegno dell’ANPI nel contrasto ai fenomeni di matrice neofascista e neonazista continua a trovare significativo riscontro anche nelle aule giudiziarie. L’Associazione, che da anni segue con attenzione i procedimenti più rilevanti in materia di apologia del fascismo, discriminazione razziale e diffusione di ideologie incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione, costituendosi parte civile in numerosi procedimenti, attraverso l’attività dell’avvocato Emilio Ricci, ha ottenuto negli ultimi mesi importanti risultati processuali.

L’attuale immagine di copertina del profilo Facebook di Andrea Bacciga

Tra le più recenti pronunce si segnala la Sentenza del 27 maggio 2026 della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna dell’avvocato Andrea Bacciga per il reato previsto dall’art. 5 della legge Scelba, per aver posto in essere ripetuti saluti romani rivolti, nel corso di una seduta del consiglio comunale di Verona (luglio 2018), alle aderenti del movimento “Non Una Di Meno”, a sei mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, oltre al risarcimento del danno e alle spese legali.

Roma, il “Palazzaccio”, sede della Corte di Cassazione

La decisione si inserisce nel solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite con la nota Sentenza n. 16153 del 2024, che ha definitivamente chiarito i criteri per valutare la rilevanza penale delle manifestazioni esteriori di carattere fascista e in particolare del cd. saluto romano. Le Sezioni Unite hanno ribadito che non esiste alcun automatismo sanzionatorio: la punibilità del saluto romano richiede una verifica concreta della sua capacità di ledere i beni giuridici tutelati dall’ordinamento, primo fra tutti l’assetto costituzionale democratico.

L’art. 5 della legge Scelba punisce, infatti, chiunque compia manifestazioni esteriori proprie del disciolto partito fascista, attraverso l’esaltazione di simboli, esponenti o gestualità riconducibili a quell’ideologia. La norma costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento dà attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Nel confermare la condanna, la Cassazione ha ricordato come il saluto romano rappresenti, all’interno della simbologia e della liturgia fascista, “la più chiara, immediata, appariscente ed evocativa manifestazione di adesione” all’ideologia fascista. La Corte ha inoltre sottolineato che la pericolosità della condotta deve essere desunta dagli elementi concreti che la caratterizzano, quali il luogo, le modalità e le circostanze in cui essa viene posta in essere.

Verona, palazzo Barbieri, sede del Comune. Le riunioni del Consiglio comunale si svolgono al primo piano dell’edificio

Nel caso di specie non si trattava di un gesto isolato o confinato in una dimensione privata di adesione psicologica. Secondo i giudici, la manifestazione di esibizionismo fascista, avvenuta durante una partecipata seduta del consiglio comunale di un’importante città di provincia, in un contesto di forte contrapposizione politica, ha amplificato notevolmente la portata comunicativa, configurando il pericolo concreto di inoculazione ideologica. La Cassazione ha evidenziato come l’episodio fosse “obiettivamente idoneo a raggiungere – anche per effetto dell’immancabile, prevedibile e certamente prevista amplificazione mediatica – una larga platea di cittadini”. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte sottolinea che non si è trattato di una semplice provocazione, bensì “dell’esplicita evocazione del fascismo all’interno dell’aula di un’assemblea politica e subito prima dell’inizio di una importante ed assai attesa discussione politica, il tutto ad opera di un soggetto investito di un ruolo rappresentativo”. In questa prospettiva, dunque, il gesto è stato ritenuto un “tangibile apporto alla riaffermazione del sostrato ideale di riferimento del disciolto partito fascista” e un “apprezzabile contributo all’affermarsi (…) delle condizioni favorevoli alla ricostituzione di un partito che, per la sua ideologia antidemocratica e per espressa previsione normativa, è contrario all’assetto costituzionale del Paese”.

(Imagoeconomica, Saverio De Giglio)

Un ulteriore e significativo risultato che ha visto l’intervento dell’ANPI riguarda il procedimento relativo al gruppo di ispirazione neonazista denominato “Ordine Ario Romano”. In tale vicenda il GUP ha pronunciato condanne nei confronti degli imputati, disponendo altresì il risarcimento dei danni in favore dell’Associazione. Le condotte contestate sono state ricondotte all’art. 604-bis del codice penale, che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. La decisione ha posto in evidenza la natura organizzata del gruppo e la sua attività di diffusione di contenuti antisemiti e razzisti attraverso piattaforme social, utilizzate come strumento di propaganda e, soprattutto, di reclutamento. Secondo il giudice, le piattaforme digitali impiegate dagli imputati consentivano la diffusione dei messaggi a un numero indeterminato di utenti, trasformandosi in un potente veicolo di propaganda discriminatoria. La stessa denominazione del gruppo e l’attività finalizzata all’ingresso di nuovi aderenti sono state considerate elementi rivelatori dell’esistenza di una vera e propria organizzazione ideologicamente orientata.

Le espressioni utilizzate dagli imputati, comprese quelle di carattere negazionista della Shoah, come anche la denominazione stessa del gruppo Whtasapp “Judenfreie Liga O.A.R.” (che in lingua tedesca significa letteralmente “libero dagli ebrei”, motto utilizzato dal regime nazista con riferimento al progetto di “liberazione” della Germania dalle persone di origine ebraica) non sono state valutate come semplici manifestazioni di opinione, ma come strumenti idonei a diffondere e radicare sentimenti di odio verso gruppi etnici individuati come nemici.

Le affermazioni richiamanti il nazionalsocialismo, ha osservato il giudice, assumono rilievo “in quanto rappresentative della base ideologica sulla quale risultano innestati le differenti e ben più gravi comunicazioni suscettibili di diffondere ed instillare sentimenti di odio e di repulsione indiscriminata verso gli appartenenti al gruppo etnico inviso”. La Sentenza descrive, inoltre, un’organizzazione che si colloca al di fuori del perimetro della dialettica politica costituzionalmente garantita, caratterizzata da una prospettiva apertamente violenta e antisemita. Non a caso il provvedimento evidenzia come “l’associazione ha come finalità l’ideazione e il compimento di concrete progettualità eversive, anche violente nei confronti di obiettivi riconducibili a figure istituzionali”. Il GUP ha quindi concluso che le condotte tenute da tutti gli imputati siano integranti il reato di cui all’art. 604-bis c.p., rilevando come l’istigazione all’odio e alla discriminazione razziale emerga chiaramente sia dal contenuto dei messaggi diffusi sia dal mezzo di comunicazione utilizzato, ossia le bacheche dei profili Facebook e i gruppi WhatsApp, sia infine dal contesto sociale e politico nel quale tali condotte si sono sviluppate.

Mario Scelba (a sinistra) e Nicola Mancino, i due ministri che hanno dato il nome alle leggi contro la ricostituzione del partito fascista

Le due vicende giudiziarie confermano ancora una volta come gli strumenti predisposti dall’ordinamento democratico, dalla legge Scelba alle disposizioni codicistiche contro la propaganda razzista e antisemita, continuino a rappresentare un presidio essenziale per la tutela dei valori costituzionali. Al tempo stesso testimoniano l’importanza dell’azione svolta dall’ANPI nel monitorare e contrastare fenomeni che, pur manifestandosi con modalità diverse, mantengono un comune denominatore nell’attacco ai principi di uguaglianza, pluralismo e democrazia posti a fondamento della Repubblica e dell’Associazione stessa.

È evidente che comportamenti come quelli descritti arrechino una gravissima offesa all’identità e alle finalità dell’ANPI, da sempre impegnata nella difesa e nella promozione dei principi dell’antifascismo.

L’Avv. Emilio Ricci, vicepresidente nazionale ANPI (Imagoeconomica, Alessia Mastropietro)

In coerenza con tale missione, l’Associazione opera per prevenire ogni forma di rigurgito neofascista, la cui diffusione incide in modo diretto e concreto sugli interessi collettivi che essa rappresenta, compromettendo i valori fondamentali cui la sua attività è costantemente ispirata.

Emilio Ricci, avvocato, vicepresidente nazionale ANPI