
Hanno suscitato reazioni veementi le nette parole con cui Virginia Libero ha denunciato i propositi bellicisti delle classi dirigenti europee. «Non saremo noi i soldati delle vostre guerre», ha detto la segretaria dei Giovani democratici. Aggiungendo che «se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi. Perché noi organizzeremo i disertori. Perché per noi parlare di Patria significa ripudiare la guerra, significa dare a tutti un salario dignitoso, garantire le cure. Significa che nessuno nel nostro Paese deve sentirsi solo al punto da perdere ogni singola speranza».

L’intervento – pronunciato nella giornata conclusiva della festa del Partito democratico – è stato travolto da un’ondata di paternalismo maschilista: proveniente anche dall’interno dello stesso Partito democratico. L’accoppiata giovane e donna dev’essere stata irresistibile per i tanti che non vedevano l’ora di impartire una lezione di realismo all’ingenua ragazzotta idealista. Tra le più aspre, quella sul Corriere della Sera del 20 settembre scorso del giornalista Antonio Polito, che – forte della pubblicazione di un libretto sulla Costituzione niente meno che per la Silvio Berlusconi editore – ha ritenuto di potersi lanciare in una spericolata lezione di diritto costituzionale.

L’invettiva di Polito – che si spinge sino a formulare una sorta di accusa di tradimento, prendendo alla lettera il riferimento alla diserzione – è incentrata su una lettura superficiale e distorta delle disposizioni con cui la Costituzione disciplina la guerra, specialmente gli articoli 11 e 52. Superficiale, in particolare, è la lettura dell’articolo 52 della Costituzione, là dove la «difesa della Patria» è qualificata – ripetendo la formula che ricorreva nell’articolo 133 della Costituzione sovietica del 1936 – quale «sacro dovere del cittadino». Polito ne propone l’interpretazione più banale, circoscritta alla guerra difensiva contro l’invasore. Certo, c’è anche questo nella disposizione: per l’ovvia ragione che i costituenti avevano davvero dovuto difendere la Patria contro l’aggressore nazi-fascista, potendo peraltro far conto sulle fila dei disertori alla chiamata alle armi della Repubblica sociale italiana. Ma è altrettanto certo che non c’è solo questo nella disposizione.

Cos’è la Patria? Non, semplicemente, la “terra dei padri”: dunque, un territorio con una nazione. Piuttosto, la tradizione culturale, sempre in costruzione e aperta alle innovazioni, attraverso cui l’articolo 9 della Carta definisce la nazione in termini innovativi, perché aperti, non chiusi, al mondo. E cos’è la difesa? Non solo la reazione militare all’aggressione, ma, più ampiamente, la salvaguardia del modello di convivenza politica sancito nella Costituzione stessa: un modello incardinato – nella mirabile sintesi di Costantino Mortati – sui principi democratico, personalista, lavorista, pluralista. Gli stessi evocati da Virginia Libero nella sua definizione di Patria.

Coerentemente, Lelio Basso avrebbe voluto che l’articolo 52 facesse riferimento al «servizio militare e di lavoro»: proprio perché la difesa della Patria è affidata dalla Costituzione non ai militari, ma ai cittadini. E, mentre tutti i militari sono cittadini, non tutti i cittadini sono militari. La stessa Corte costituzionale ha stabilito che all’aggettivo sacro va attribuito un significato «di ordine eminentemente morale», sicché, da un lato, il relativo dovere «trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare» e, dall’altro, nella prestazione del servizio militare «non si esaurisce, per i cittadini, il dovere sacro di difesa della Patria» (sentenza n. 53/1967). È per questo che l’obiezione di coscienza al servizio militare risulta pienamente compatibile con l’articolo 52 della Costituzione, dal momento che anche il servizio civile è riconducibile, così come il servizio militare, alle attività preposte alla difesa della Patria. Come ancora afferma la Corte costituzionale, «il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni di portata equivalente, riconducibili anch’esse all’idea di difesa della Patria» (sentenza n. 164/1985).

Distorta è, invece, la lettura riservata da Polito all’articolo 11 della Costituzione, argomentata facendo ricorso a un vecchio, screditatissimo, trucco: spezzare l’unitaria formulazione della disposizione costituzionale al fine di isolare, e depotenziare, il ripudio della guerra e legittimare la partecipazione dell’Italia a operazioni belliche offensive. La tesi, in sintesi, è la seguente. È pur vero che l’articolo 11 prevede il ripudio della guerra offensiva; ma è altresì vero che prevede limitazioni della sovranità statale atte a consentire l’adesione a organizzazioni internazionali – tra cui l’Ue e la Nato – alle cui decisioni l’Italia deve dunque adeguarsi. Sicché se tali organizzazioni assumono impegni bellici (ovviamente, sempre sedicenti difensivi), a tali impegni anche l’Italia è tenuta a sottostare. Con il risultato – paradossale – di rendere doveroso il ricorso alla guerra “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (e, in taluni casi, si potrebbe ritenere persino “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”): esattamente ciò che l’articolo 11 esclude possa accadere.
In effetti, l’intenzione dei costituenti muoveva nella direzione esattamente opposta a quella contrabbandata da Polito. L’articolo 11 non è scomponibile in parti separate: si tratta di un’unica formulazione, scandita in tre periodi non divisi da punti, ma collegati da punti e virgola (in origine, prima della revisione linguistica, da semplici virgole). Proprio poiché non volevano che il ripudio della guerra potesse essere ridotto a mera petizione di principio, i costituenti si preoccuparono di individuare gli strumenti attraverso cui renderlo effettivamente praticabile. Di qui la previsione della limitazione della sovranità statale – di cui, da sempre, la guerra è l’estrema manifestazione – e l’assunzione dell’impegno a dar vita a organizzazioni internazionali preposte alla tutela della pace e alla promozione della giustizia internazionale: vale a dire, alla rimozione delle cause profonde della guerra. Quella confluita nell’articolo 11 è, insomma, una visione in cui «ripudia» (la guerra), «consente» (le limitazioni di sovranità) e «promuove» (le organizzazioni internazionali) costituiscono una triade inscindibile, che si comprende solo mantenendone l’unità. Come ha scritto Lorenza Carlassare, sostenere il contrario significa compiere una vera e propria falsificazione del dettato costituzionale sul piano formale, logico e storico.
Per quanto inaccettabile, la violenza verbale che sempre più colpisce chi parla di pace reca, in fondo, con sé una buona notizia: nonostante la propaganda bellica ossessiva, l’opinione pubblica si mantiene ancorata agli ideali della pace, sapendo che, in caso di guerra, i propagandisti mandano a morire, non vanno a morire. E che il dissennato aumento delle spese militari distrugge le basi stesse della convivenza civile, colpendo sanità, istruzione, assistenza, lavoro, previdenza, trasporti… Intorno al ripudio costituzionale della guerra c’è, insomma, la possibilità di raccogliere ampi consensi: l’auspicio è che le forze democratiche abbiano la saggezza, il coraggio e il senso di responsabilità di non lasciarli esposti alle disoneste manipolazioni delle destre.
Francesco Pallante, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Torino
Pubblicato venerdì 25 Settembre 2026
Stampato il 25/09/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/editoriali/citare-a-vanvera-la-carta-per-piegarla-alla-guerra-anatomia-di-una-distorsione/
